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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Boville Ernica: un lacerto dello statuto<br />

57<br />

L’istanza viene accolta dal pontefice che indirizza al prefetto<br />

della Congregazione «de’ Sgravj, e Buon Governo», Cardinal Casali,<br />

il chirografo perché, dopo aver «riveduto, esaminati, ed in parte<br />

riformati detti statuti» 7 , le leggi abbiano «una inviolabile osservanza<br />

per indennità di quel territorio» 8 .<br />

In questa sede si prenderanno in considerazione testimonianze<br />

intorno a alcune controversie che hanno per argomento il danno<br />

dato 9 , e le carte prodotte durante la complessa trafila che infine<br />

prime carte contenute nel fascicolo sono delle lettere indirizzate a Papa Pio<br />

VI. Le date apposte dalle “Stanze del Vaticano” al Cardinal Camerlengo<br />

risalgono al 18 e al 26 maggio 1782.<br />

7<br />

BG, b. 447. Documento titolato «Memoria Per l’Udienza di Nostro Signore».<br />

La decisione è riportata nel retro: «Transmitatur Copia Chirographi»<br />

ed è datata 29 marzo 1783.<br />

8<br />

La sanzione e il testo son registrati nel Bullarium romanum continuatio,<br />

VII, Roma 1843: CDXXVI, Confirmatio statuti in loco nuncupato “Bauco”<br />

super damnis datis in bonis eiusdem loci, pp. 93b-96a. Significativo il<br />

richiamo del pontefice alle “leggi generali” in materia, la bolla di Benedetto<br />

XIV, del 25 gennaio 1751, e un’enciclica di Clemente XIV, «alla quale<br />

[Enciclica Clementina] ed alla detta Benedettina si dovrà aver sempre relazione<br />

ne’ casi, e circostanze non contemplati nei presenti Statuti». Cfr. S.<br />

Notari, Per una geografia, cit., p. 58.<br />

9<br />

G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna e Marittima.<br />

Una nota illustrativa, in Rivista Storica del Lazio, cit., pp. 121-140. «È<br />

cosa nota che con l’appellativo danno dato si intenda quasi univocamente<br />

danno campestre, sia ai fondi che alle coltivazioni, causato tanto da persone,<br />

quanto da animali, sia di proposito sia involontariamente. Definibile<br />

anche maleficia laeviora, fondamentale nelle società agrarie, in cui la<br />

coltivazione e l’allevamento rappresentano le principali risorse. Esso si<br />

ricollega al furto perpetrato alle proprietà rustiche e ben distingue l’azione<br />

di asportazione da quella di danneggiamento, considerando la prima una<br />

discriminante importante. Il danno dato comprende qualsiasi uso improprio<br />

e inappropriato di beni altrui e tutto ciò che può condurre ad un’alterazione<br />

illecita, non accettata della proprietà. Il danno risulta essere sempre<br />

risarcibile, e tale azione – pagando un’ammenda o penalità – estingue il<br />

procedimento giudiziario, a condizione però che non sussista maligna intenzionalità<br />

ed il danno in questione venga ritenuto e valutato esiguo, o

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