Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Alatri: controversie del danno dato negli Statuti cittadini 31 dell’Abbazia e contro l’affittuario della medesima 8 . Situazioni dispotiche, intricate e poco chiare erano all’ordine del giorno, per cui lo Statuto appare unica e insostituibile fonte per riportare equilibrio entro la collettività. Numerose sono infatti le presenze statuali rintracciate nelle carte d’archivio, in cui è citato nuovamente lo Statuto, proprio per sciogliere tali controversie. Un esempio, fra tutti (del 1664), è quello in cui «poveri lavoratori e i cittadini di Alatri», in una lettera inviata al Governatore, sottolineavano di essere gravati dall’affitto del danno dato, e questo colpiva soprattutto i cittadini che possedevano un numero maggiore di animali. La Comunità spesso vendeva il danno dato. Si presenta qui il caso di Sisto Liberati. Come solito il danno dato veniva venduto dalla Comunità e in quello stesso anno concesso a Sisto Liberati, con la condizione che la guardia del campo venisse svolta da due uomini scelti dall’affittuario, così come ordinava lo Statuto. In più questi due uomini dovevano essere accompagnati da altri due uomini scelti dalla Comunità; la stessa Comunità aveva il dovere di consegnare all’affittuario l’elenco dei nomi degli uomini che avevano la funzione di accompagnare i custodi. Si utilizzava questo procedimento per prevenire il danno e possibili controversie 9 . 8 Ivi. La firma della lettera non è leggibile. La data in calce è 6 novembre 1661. «Dall’informazione presa sopra il memoriale della Comunità di Alatri, che qui compiegato rimetto, ho riportato esser vero che l’Affittuario dell’Abbadia di S. Sebastiano pretenda di conoscer le cause de’ danni, che si fanno ne’ terreni di tal Abbadia, e che alcune volte ha fatto ricondurre da lavoratori, e ritenere i bestiami trovati a danneggiarvi, e che i padroni di essi bestiami si sono quietamente accordati con lui, pagando una pena minore di quella, che sarebbe loro convenuto di sborsare all’Affittuario del danno dato della Comunità. Per parte di questa, oltre la ragione dell’aver l’officio con titolo oneroso della risposta di settantaquattro scudi l’anno alla Reverenda Camera, si allega, mostrandosi il libro dell’accuse, il permesso di procedere non solamente contro quei che hanno danneggiato ne’ beni dell’Abbadia suddetta, ma anche contro l’Affittuario medesimo di essa». 9 Ivi. La supplica è indirizzata alla Sacra Congregazione del Buon Governo e alla Sacra Consulta. La firma riportata è de «Li poveri lavoratori e altri cittadini della Città di Alatri». La data apposta dal Buon Governo è 24 aprile 1664. Il contenuto è il seguente: «Li poveri lavoratori e cittadini d’Alatri

32 Rossana Fiorini Proseguendo la lettura si nota che i cittadini fossero costretti a devotissimi oratori dell’Eccellenze Vostre si espondono ritrovarsi angariati al maggior segno per li pesi che hanno sopra de loro bestiami, dove la Communità per uguagliare l’esito, et introito sòle maggiormente imporre collette; è tra l’altre gravezze se li aggiunge in questo presente anno quella del danno dato solita a vendersi dalla Communità, come ha fatto questo anno a Sisto Liberati con conditione che la guardia del Canpo si debbia fare da due homini, da deputarsi da esso affittuario, et approvarsi dalla Comunità conforme ordina lo Statuto, a quali acciò non comotano falsita, et altri eccessi in grave danno di quel popolo; li si debbia dare dalla medesima Communità un homo che accompagni ciascuno di detti custodi che elegge l’affittuario; e benché la Communità per togliere ogni atto dannoso dia al detto affittuario la nota delli omini, che devono in ciascun giorno accompagnare detto custode dell’affittuario per far la solita custodia, nulla di meno il suddetto affittuario per far fare delle accuse assai senza che detti custodi da lui deputati si movano dalla Città, dà occasione alli medesimi commandati dalla Comunità, o che non vi vadino, o che alleghino causa frivola a non potervi andare in luogo dei quali esso affittuario deputa altri a lui noti, et uguali alli primi con pagarli a suue proprie spese, acciò faccino delle accuse in gran numero, per poter fare grosso guadagno; e tra l’altri homini sempre cerca mandarvi homini mendici, di mala conditione, e fama, et in particolare un suo compare, che questi senza vedere, né andare a trovare il preteso dannificante, ma solo o con stare dentro la Città, o dormire nelli cespugli, o altri luoghi nascosti formano le accuse. Perilché detti poveri sono astretti a pagare delle decine e decine di scudi, senza commettere un minimo danno, e anzi detto affittuario per maggiormente concuterli far intendere a molti, che si componghino […] pagar tanto l’anno e che poi dannifichino quanto vogliono in grave danno di quelli che seminano, et hanno di beni nel detto territorio. Ricorrono pertanto dalle Eminenze Vostre et humilmente, le supplicano ad ordinare al Governatore di detta Città che astringhi detto affittuario ad osservare la conventione fatta con detta Comunità, et il Statuto della medesima disponente sopra esso danno dato, et anco che non facci dare esecuzione alle accuse fatte sin’ora contro la forma del medemo, e che proibisca a detto affittuario di deputare alla detta custodia altri homini, che quelli convenuti nella conpra che ha fatta di esso danno dato, et a quelli commandati dalla Communità per far fare detta custodia, e che recusano d’andarvi, d’inporvi la pena a suuo arbitrio, e finalmente che rimedj a tanti d’anni et inconvenienti, che per causa delle cose espresse nascono. Che il tutto. Che.».

32<br />

Rossana Fiorini<br />

Proseguendo la lettura si nota che i cittadini fossero costretti a<br />

devotissimi oratori dell’Eccellenze Vostre si espondono ritrovarsi angariati<br />

al maggior segno per li pesi che hanno sopra de loro bestiami, dove la<br />

Communità per uguagliare l’esito, et introito sòle maggiormente imporre<br />

collette; è tra l’altre gravezze se li aggiunge in questo presente anno quella<br />

del danno dato solita a vendersi dalla Communità, come ha fatto questo<br />

anno a Sisto Liberati con conditione che la guardia del Canpo si debbia<br />

fare da due homini, da deputarsi da esso affittuario, et approvarsi dalla<br />

Comunità conforme ordina lo Statuto, a quali acciò non comotano falsita,<br />

et altri eccessi in grave danno di quel popolo; li si debbia dare dalla medesima<br />

Communità un homo che accompagni ciascuno di detti custodi che<br />

elegge l’affittuario; e benché la Communità per togliere ogni atto dannoso<br />

dia al detto affittuario la nota delli omini, che devono in ciascun giorno<br />

accompagnare detto custode dell’affittuario per far la solita custodia, nulla<br />

di meno il suddetto affittuario per far fare delle accuse assai senza che detti<br />

custodi da lui deputati si movano dalla Città, dà occasione alli medesimi<br />

commandati dalla Comunità, o che non vi vadino, o che alleghino causa<br />

frivola a non potervi andare in luogo dei quali esso affittuario deputa altri a<br />

lui noti, et uguali alli primi con pagarli a suue proprie spese, acciò faccino<br />

delle accuse in gran numero, per poter fare grosso guadagno; e tra l’altri<br />

homini sempre cerca mandarvi homini mendici, di mala conditione, e<br />

fama, et in particolare un suo compare, che questi senza vedere, né andare<br />

a trovare il preteso dannificante, ma solo o con stare dentro la Città, o dormire<br />

nelli cespugli, o altri luoghi nascosti formano le accuse. Perilché detti<br />

poveri sono astretti a pagare delle decine e decine di scudi, senza commettere<br />

un minimo danno, e anzi detto affittuario per maggiormente concuterli<br />

far intendere a molti, che si componghino […] pagar tanto l’anno e che<br />

poi dannifichino quanto vogliono in grave danno di quelli che seminano,<br />

et hanno di beni nel detto territorio. Ricorrono pertanto dalle Eminenze<br />

Vostre et humilmente, le supplicano ad ordinare al Governatore di detta<br />

Città che astringhi detto affittuario ad osservare la conventione fatta con<br />

detta Comunità, et il Statuto della medesima disponente sopra esso danno<br />

dato, et anco che non facci dare esecuzione alle accuse fatte sin’ora contro<br />

la forma del medemo, e che proibisca a detto affittuario di deputare alla<br />

detta custodia altri homini, che quelli convenuti nella conpra che ha fatta<br />

di esso danno dato, et a quelli commandati dalla Communità per far fare<br />

detta custodia, e che recusano d’andarvi, d’inporvi la pena a suuo arbitrio,<br />

e finalmente che rimedj a tanti d’anni et inconvenienti, che per causa delle<br />

cose espresse nascono. Che il tutto. Che.».

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