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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Nota comparativa tra statuto di Roma e altri laziali<br />

317<br />

Per il resto, come abbiamo visto, si può dire che lo statuto di<br />

Roma è più corposo e complesso di quelli delle altre città laziali<br />

esaminati, ma meno ordinato; che con quelli non presenta aspetti<br />

di particolare similitudine, se non nei tratti più generali comuni un<br />

po’ a tutta la produzione statutaria nei territori italiani e nel carattere<br />

politico popolare.<br />

Se la normativa civilistica è più articolata di quelle delle altre città<br />

laziali, probabilmente per la maggiore presenza di tecnici del diritto<br />

(attestata dallo statuto stesso), la materia penale, nella sua durezza, è<br />

in linea con quella degli altri statuti, ma diversa nelle soluzioni, dato<br />

che fa escludere un processo di compiuta uniformazione 52 . Forse<br />

quella romana è leggermente meno aspra di quella di altri Comuni<br />

e vi erano, come abbiamo visto, precisi limiti al procedimento<br />

inquisitorio ed all’uso della tortura.<br />

Non si riscontra, né nei contenuti, né nell’indicazione delle fonti<br />

suppletive, una maggiore influenza del diritto canonico, anche se su<br />

questo aspetto – e non solo su questo – occorrerebbero studi sulle<br />

pronunce giudiziarie del tribunale capitolino.<br />

Questi statuti, ad un sommario confronto con quelli delle realtà<br />

urbane vicine, confermano quindi l’opinione, del resto ormai<br />

pienamente maturata nella storiografia, che Roma non fu affatto<br />

estranea al panorama comunale italiano, come talvolta si è ritenuto<br />

in passato. Essi testimoniano di quel panorama una ennesima,<br />

peculiare, manifestazione, con forme suggerite soprattutto dal<br />

contesto politico romano trecentesco. Forme, come abbiamo visto,<br />

nitidamente popolari, che si preferirà nelle redazioni successive<br />

rispettare, riproducendole, lasciando però tutto aperto il problema<br />

storico del loro – almeno apparente – anacronismo.<br />

52<br />

Nel Quattrocento, come ancora in seguito per tutta l’età moderna, ogni<br />

<strong>Comune</strong> poteva decidere con quali pene punire i reati, come strutturare il<br />

processo, come disciplinare il regime probatorio, pur nel rispetto di certi<br />

princìpi basilari indicati dai giuristi come di diritto naturale o di diritto<br />

divino e delle leggi pontificie che fossero intervenute a regolare questo o<br />

quell’aspetto.

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