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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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316<br />

Alessandro Dani<br />

alla storiografia 50 .<br />

Una rubrica del nostro statuto (I, 146) sembra attestare, a<br />

beneficio dei Romani e degli abitanti del distretto, un uso civico di<br />

pesca nel Tevere (ove attraversava il territorio romano) e nel mare<br />

(ovviamente nel tratto prospiciente la costa), con grave multa di 200<br />

lire per i nobili che ostacolassero tale attività (I, 147).<br />

Dettagliata, forse più che altrove, è la normativa riguardante le<br />

paci, miranti ad evitare le vie giudiziarie penali (II, 12-13, 17-18,<br />

25-26). A Roma la pace poteva non solo avvenire, come spesso<br />

accadeva, per atto pubblico, ma anche con certi gesti rituali, come<br />

un bacio sulla bocca o un brindisi tra le parti (II, 25). Lo statuto si<br />

premura di sanzionare in modo durissimo anche il mancato rispetto<br />

delle pacificazioni in queste forme, con la quadruplicazione della<br />

pena che si sarebbe potuta applicare al reo in prima istanza.<br />

In conclusione, lo statuto mostra un <strong>Comune</strong> in tutto espressione<br />

della civiltà comunale italiana medievale, ancora connotato da certi<br />

marcati tratti popolari superstiti, con potestà e prerogative tipiche<br />

delle maggiori realtà urbane. La vicinanza del Sovrano pontefice<br />

non sembra aver compromesso, limitato eccessivamente o snaturato<br />

l’ordinamento comunale, almeno a livello di normativa statutaria.<br />

Del resto, per prevenire indesiderate ingerenze si precisa che nessun<br />

ecclesiastico potesse ricoprire cariche comunali (III, 18). Si noti<br />

anche che Roma aveva un suo districtus, con comunità soggette 51 , in<br />

un quadro di fedeltà non troppo dissimile da quelli delle Repubbliche<br />

cittadine del tempo non soggette al potere temporale del Papa.<br />

Certo occorrerà poi valutare, attraverso le altre fonti superstiti –<br />

per quanto possibile – l’eventuale incidenza di prassi, consuetudini,<br />

desuetudini, normative di altro livello formatesi al di fuori dello<br />

statuto e dunque rilevanti per valutare l’effettiva, integrale,<br />

applicazione di questo. Un problema consistente, che non può qui<br />

che essere lasciato del tutto aperto.<br />

50<br />

F. Calasso, Medioevo del diritto, I: Le fonti, Milano 1954, p. 241.<br />

51<br />

Lo statuto romano (II, 20) prevede anche una forma di ‘responsabilità<br />

oggettiva’ a carico delle comunità del distretto per le rapine commesse nel<br />

loro territorio di pertinenza.

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