Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Nota comparativa tra statuto di Roma e altri laziali 315 in sintonia invece con quello longobardo). Potrà sorprendere che anche Roma, resistente caposaldo bizantino, mostri nei suoi statuti tracce precise della cultura giuridica germanica. La facoltà prevista a favore del danneggiato dall’ingresso di maiali nelle proprie coltivazioni di uccidere un suino (II, 106) richiama da vicino una prassi longobarda sancita nell’Editto di Rotari (cap. 349) 43 ed è testimoniata presso vari Comuni laziali ancora in età rinascimentale e moderna 44 . È il caso di Ferentino (1465 ca; V, 143), Montopoli di Sabina (1477) 45 , Tivoli (1522; IV, 38) 46 , Palestrina (per lo statuto cinquecentesco) 47 , Bracciano (in base al coevo statuto) 48 e Roccamassima (per i Capitoli dei danni dati del 1634) 49 . Si potrebbe supporre una penetrazione, avvenuta in tempi imprecisabili, di consuetudini longobarde nei territori pur già inclusi nel Ducato bizantino di Roma, iscrivibile in quel fenomeno di «infiltrazione sottile e lenta del diritto barbarico dalle terre circostanti» già noto 43 Monumenta Germaniae Historica, IV: Leges, Hannoverae 1868, p. 80; cfr. anche il cap. 151 dell’Editto di Liutprando, ibid., pp. 174-175. 44 Ho potuto ciò osservare nella mia ricerca su Il processo per danni dati cit., pp. 191-194. 45 ASRm, Collezione Statuti, 802.1, III dist., rubr. 11, f. 33r. 46 Qui la possibilità di prendere tre grappoli d’uva nell’altrui vigna (IV, 49) parimenti sembra potersi ricondurre ad una diffusa consuetudine germanica, testimoniata, in Italia, dal cap. 296 De ubas dell’Editto di Rotari: «Si quis super tres uvas de vinea alienam tulerit, conponat solidos sex; nam si usque tres tulerit, nulla sit illi culpa» (Monumenta Germaniae Historica, IV, cit., p. 70). 47 ASRm, Collezione Statuti, 818.4, IV dist., rubr. 47, pp. 171-172. 48 Statuta Civitatis Bracchiani, in F.L. Sigismondi, Lo Stato degli Orsini. Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del ms. 162 della Biblioteca del Senato, Roma 2003, p. 276, III dist., rubr. 3. 49 ASRm, Collezione Statuti, 805.16, f. 269v. In questi Comuni, nel caso che un branco di almeno dieci maiali si fosse introdotto a danneggiare un fondo, il proprietario leso avrebbe avuto diritto di uccidere un maiale e di trattenerne metà, lasciando l’altra metà alla locale corte di giustizia.
316 Alessandro Dani alla storiografia 50 . Una rubrica del nostro statuto (I, 146) sembra attestare, a beneficio dei Romani e degli abitanti del distretto, un uso civico di pesca nel Tevere (ove attraversava il territorio romano) e nel mare (ovviamente nel tratto prospiciente la costa), con grave multa di 200 lire per i nobili che ostacolassero tale attività (I, 147). Dettagliata, forse più che altrove, è la normativa riguardante le paci, miranti ad evitare le vie giudiziarie penali (II, 12-13, 17-18, 25-26). A Roma la pace poteva non solo avvenire, come spesso accadeva, per atto pubblico, ma anche con certi gesti rituali, come un bacio sulla bocca o un brindisi tra le parti (II, 25). Lo statuto si premura di sanzionare in modo durissimo anche il mancato rispetto delle pacificazioni in queste forme, con la quadruplicazione della pena che si sarebbe potuta applicare al reo in prima istanza. In conclusione, lo statuto mostra un Comune in tutto espressione della civiltà comunale italiana medievale, ancora connotato da certi marcati tratti popolari superstiti, con potestà e prerogative tipiche delle maggiori realtà urbane. La vicinanza del Sovrano pontefice non sembra aver compromesso, limitato eccessivamente o snaturato l’ordinamento comunale, almeno a livello di normativa statutaria. Del resto, per prevenire indesiderate ingerenze si precisa che nessun ecclesiastico potesse ricoprire cariche comunali (III, 18). Si noti anche che Roma aveva un suo districtus, con comunità soggette 51 , in un quadro di fedeltà non troppo dissimile da quelli delle Repubbliche cittadine del tempo non soggette al potere temporale del Papa. Certo occorrerà poi valutare, attraverso le altre fonti superstiti – per quanto possibile – l’eventuale incidenza di prassi, consuetudini, desuetudini, normative di altro livello formatesi al di fuori dello statuto e dunque rilevanti per valutare l’effettiva, integrale, applicazione di questo. Un problema consistente, che non può qui che essere lasciato del tutto aperto. 50 F. Calasso, Medioevo del diritto, I: Le fonti, Milano 1954, p. 241. 51 Lo statuto romano (II, 20) prevede anche una forma di ‘responsabilità oggettiva’ a carico delle comunità del distretto per le rapine commesse nel loro territorio di pertinenza.
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Nota comparativa tra statuto di Roma e altri laziali<br />
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Potrà sorprendere che anche Roma, resistente caposaldo bizantino,<br />
mostri nei suoi statuti tracce precise della cultura giuridica germanica.<br />
La facoltà prevista a favore del danneggiato dall’ingresso di maiali<br />
nelle proprie coltivazioni di uccidere un suino (II, 106) richiama<br />
da vicino una prassi longobarda sancita nell’Editto di Rotari (cap.<br />
349) 43 ed è testimoniata presso vari Comuni laziali ancora in età<br />
rinascimentale e moderna 44 . È il caso di Ferentino (1465 ca; V, 143),<br />
Montopoli di Sabina (1477) 45 , Tivoli (1522; IV, 38) 46 , Palestrina (per<br />
lo statuto cinquecentesco) 47 , Bracciano (in base al coevo statuto) 48 e<br />
Roccamassima (per i Capitoli dei danni dati del 1634) 49 . Si potrebbe<br />
supporre una penetrazione, avvenuta in tempi imprecisabili, di<br />
consuetudini longobarde nei territori pur già inclusi nel Ducato<br />
bizantino di Roma, iscrivibile in quel fenomeno di «infiltrazione<br />
sottile e lenta del diritto barbarico dalle terre circostanti» già noto<br />
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Monumenta Germaniae Historica, IV: Leges, Hannoverae 1868, p. 80;<br />
cfr. anche il cap. 151 dell’Editto di Liutprando, ibid., pp. 174-175.<br />
44<br />
Ho potuto ciò osservare nella mia ricerca su Il processo per danni dati<br />
cit., pp. 191-194.<br />
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ASRm, Collezione Statuti, 802.1, III dist., rubr. 11, f. 33r.<br />
46<br />
Qui la possibilità di prendere tre grappoli d’uva nell’altrui vigna (IV, 49)<br />
parimenti sembra potersi ricondurre ad una diffusa consuetudine germanica,<br />
testimoniata, in Italia, dal cap. 296 De ubas dell’Editto di Rotari: «Si<br />
quis super tres uvas de vinea alienam tulerit, conponat solidos sex; nam si<br />
usque tres tulerit, nulla sit illi culpa» (Monumenta Germaniae Historica,<br />
IV, cit., p. 70).<br />
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ASRm, Collezione Statuti, 818.4, IV dist., rubr. 47, pp. 171-172.<br />
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Statuta Civitatis Bracchiani, in F.L. Sigismondi, Lo Stato degli Orsini.<br />
Statuti e diritto proprio nel Ducato di Bracciano, con edizione critica del<br />
ms. 162 della Biblioteca del Senato, Roma 2003, p. 276, III dist., rubr. 3.<br />
49<br />
ASRm, Collezione Statuti, 805.16, f. 269v. In questi Comuni, nel caso<br />
che un branco di almeno dieci maiali si fosse introdotto a danneggiare un<br />
fondo, il proprietario leso avrebbe avuto diritto di uccidere un maiale e di<br />
trattenerne metà, lasciando l’altra metà alla locale corte di giustizia.