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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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308<br />

Alessandro Dani<br />

appaiono omologhi dei Priori di altre realtà comunali. I Marescialli<br />

sono ciò che altrove è spesso indicato con il termine di birri, sbirri,<br />

berrovieri e simili.<br />

L’aspetto importante della cittadinanza appare, qui come ovunque<br />

nel mondo comunale italiano, modellato sulle esigenze e gli equilibri<br />

socio-economici locali 27 .<br />

Il forestiero diveniva cittadino romano, con tutti i diritti e doveri<br />

connessi, con l’acquisto di un’abitazione in Roma e di una vigna<br />

nella campagna entro tre miglia dalla città, dimorando nell’Urbe<br />

con la sua famiglia almeno tre quarti dell’anno (III, 146). Non si<br />

prevede, come spesso invece accadeva presso altri Comuni, un<br />

periodo di tempo di vari anni prima dell’ammissione. Lo statuto (I,<br />

144) considera come cittadini romani a tutti gli effetti i mercanti<br />

forestieri che possedessero in città la maggior parte dei loro beni<br />

mobili e immobili e risiedessero stabilmente a Roma con la propria<br />

famiglia. La cittadinanza si estendeva anche ai familiari del mercante,<br />

ma non ai suoi eventuali soci. Anche a Viterbo lo statuto al nostro<br />

contemporaneo (II, 51; IV, 51) prevedeva privilegi per gli artigiani<br />

immigrati. Gli Statutari viterbesi addirittura assicurano ai forestieri<br />

«ad operandum seu exercendum artem aliquam seu magisterium<br />

alicuius artis» che non sarebbero potuti essere molestati per debiti<br />

precedentemente altrove contratti con non Viterbesi (II, 51) 28 .<br />

tori baroni nominati dal Papa del periodo precedente e fu sancita anzi una<br />

preclusione per i baroni a ricoprire tale carica.<br />

27<br />

Sulla cittadinanza in generale cfr. P. Costa, Civitas. <strong>Storia</strong> della cittadinanza<br />

in Europa, in Dalla civiltà comunale al Settecento, Roma-Bari 1999,<br />

1, pp. 3-50; certi problemi storiografici non secondari sono segnalati da M.<br />

Ascheri, Nella città medievale italiana: la cittadinanza o le cittadinanze?,<br />

in Initium, 16 (2011), pp. 299-312. Per la dottrina cfr. S. Menzinger, Diritti<br />

di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche<br />

– I, in Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 125<br />

(2013), 2, http://mefrm.revues.org/1468; M. Vallerani, Diritti di cittadinanza<br />

nelle quaestiones giuridiche duecentesche – II: Limiti dell’appartenenza<br />

e forme di esclusione, in ivi, http://mefrm.revues.org/1446.<br />

28<br />

Un’altra norma (IV, 51) riguarda, più specificamente, i vasai forestieri<br />

immigrati in città per esercitare la loro arte: ad essi era garantita l’esenzio-

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