Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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26.09.2017 Views

Alla ricerca dello Statuto di S. Stefano 295 possano entrare dentro la difesa della Cortina, a pascolare in essa le bestie armenticce da dieci in giù soldo uno per bestia, e da dieci in su soldi quaranta, e la bestia armenticcia grossa da dieci in giù soldi venti, da dieci in su soldi quaranta». «CAP XVII: Della difesa della Olivata: Statuito ed ordinato è, che le bestie armenticce grosse, e minute, che saranno trovati a pascolare dentro la difesa dell’olivata da dieci in giù soldi venti, da dieci in su soldi quaranta, ed in ogni altro luogo piantonato fuori di detta difesa, purchè siano piantonati ristretti, e coltivati, siano tenute alla predetta pena, et amenda lo danno alla prona, e la bestia domata di ogni sorta, che saranno trovate dentro di detti luoghi piantonati d’ogni sorta de frutti, purché siano piantonati, e coltivati tanto dentro di detta difesa, come di fuora siano tenuti li padroni di essa in sc. cinque e la capra tenendoci accasamento, ovvero mandra dentro di detta difesa, ci possono stare, a passare per la strada dritta alla loro accasamenta, ovvero mandra, senza pagare pena». «CAP XVIII: Della difesa della montagna: Statuito, ed ordinato è, che nessuna sorta di Bestie armenticcie possono entrare, e pascolare nella Difesa delle montagne sopra dell’Oliveta, ... Nel Monte di Pietr’Andrea: nel Monte sopra dette Olivete dello Serrone petriglio e nel Monte sopra lo Pagliaro Palombo confinato secondo è stato fatto dalli antichi; a tutte le sopradette Bestie, che saranno ritrovate a pascolare dentro di detta difesa siano tenute per ciascheduna volta, e per Padrone de’ soldi cinque. Il priore Luigi Olivieri». Le bestie armenticce (o armentarie) erano tutti quegli animali al pascolo, e dunque pecore, capre, vacche, etc., ai quali era proibito l’attraversamento di alcuni terreni. La ragione del divieto era spesso di natura economica, dato che il passaggio degli animali rovinava le coltivazioni agricole presenti in questi terreni. Nel primo caso lo statuto menziona la Difesa della Cortina 10 . 10 La Cortina era probabilmente una zona delle agrarie di Santo Stefano di

296 Marco di Cosmo Il codice tutelava i terreni posti all’interno di una piccola cinta, prevedendo come pena il pagamento di una somma a seconda del tipo di animale trovato all’interno di questo terreno, e dunque, soldi uno per bestia, se in numero minore di 10, o, al superamento di tale soglia, soldi 40. L’articolo diciassette dello Statuto tutelava invece la difesa dei terreni adibiti alla coltivazione dell’olivo, prevedendo ancora pene pecuniarie per gli animali trovati a pascolare entro questi confini, eccezion fatta per il passaggio delle capre dirette ai loro accasamenti. Lo stesso dicasi per la difesa della montagna, e dei terreni previsti dallo Statuto comunale, all’interno dei quali era prevista una pena pecuniaria fissa di cinque soldi per il pascolo abusivo. È interessante la conclusione di questa vicenda, che, nonostante tali precise disposizioni, vede prevalere i pastori di Santo Stefano, sempre in ragione dello Statuto, che pur prevendo tali ammende, all’articolo V stabilisce che, come si legge nel testo, ogni persona può «dar licenza dei suoi beni» e che dunque, in materia agraria, «ognuno possa dar licenza alle cose proprie» 11 . cui si è persa memoria e non c’è traccia nei documenti. 11 DA, b. 1137. Lettera del Governatore di Ceccano alla Delegazione Apostolica del 3 febbraio 1844.

296<br />

Marco di Cosmo<br />

Il codice tutelava i terreni posti all’interno di una piccola cinta,<br />

prevedendo come pena il pagamento di una somma a seconda del<br />

tipo di animale trovato all’interno di questo terreno, e dunque, soldi<br />

uno per bestia, se in numero minore di 10, o, al superamento di tale<br />

soglia, soldi 40. L’articolo diciassette dello Statuto tutelava invece<br />

la difesa dei terreni adibiti alla coltivazione dell’olivo, prevedendo<br />

ancora pene pecuniarie per gli animali trovati a pascolare entro<br />

questi confini, eccezion fatta per il passaggio delle capre dirette ai<br />

loro accasamenti. Lo stesso dicasi per la difesa della montagna,<br />

e dei terreni previsti dallo Statuto comunale, all’interno dei quali<br />

era prevista una pena pecuniaria fissa di cinque soldi per il pascolo<br />

abusivo.<br />

È interessante la conclusione di questa vicenda, che, nonostante<br />

tali precise disposizioni, vede prevalere i pastori di Santo Stefano,<br />

sempre in ragione dello Statuto, che pur prevendo tali ammende,<br />

all’articolo V stabilisce che, come si legge nel testo, ogni persona<br />

può «dar licenza dei suoi beni» e che dunque, in materia agraria,<br />

«ognuno possa dar licenza alle cose proprie» 11 .<br />

cui si è persa memoria e non c’è traccia nei documenti.<br />

11<br />

DA, b. 1137. Lettera del Governatore di Ceccano alla Delegazione Apostolica<br />

del 3 febbraio 1844.

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