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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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294<br />

Marco di Cosmo<br />

agraria «ognuno possa far danno alle cose proprie» 7 .<br />

Per questo conclude che, proprio in virtù di tali disposizioni, la<br />

controversia diviene una diatriba «tutta contenziosa e giudiziaria», e<br />

che lo statuto stesso prevede la facoltà di «far danno», e di introdurre<br />

il bestiame nei terreni riconosciuti come proprietà, senza incappare<br />

in alcuna penale 8 .<br />

Nel contenzioso si richiamano esplicitamente alcuni articoli dello<br />

Statuto (che riproduciamo qui di seguito), e si allega all’interno del<br />

fascicolo, oltre all’esposto del Priore, parte della copia riguardante la<br />

risoluzione di tale controversia e le pene da comminare per il danno<br />

dato a seconda dei casi.<br />

Il frammento frusinate dello Statuto di Santo Stefano<br />

«Capitolo V dello Statuto: che ognuno possa dar licenza nei<br />

suoi beni 9 .<br />

Statuito ed ordinato è, che ogni persona possa dar licenza<br />

della cosa sua nelli danni dati, purché detta licenza appaia<br />

esser stata data per prima allo danno dato».<br />

«CAP XV: Della difesa della cortina: Statuito ed ordinato<br />

è, che di nessun tempo la bestia armenticcia grossa, e minuta<br />

7<br />

Ivi. Il Governatore scrive alla Delegazione Apostolica «in quanto si è<br />

fatto a richiedere il Priore del comune di Santo Stefano col foglio a lui<br />

diretto sotto il 10 scaduto gennaio contro gli abutenti di pascoli nei luoghi<br />

vietati dallo statuto locale, le significo che il dubitare se all’appoggio di<br />

quelle leggi statutarie possa o no pretendersi la rimozione generale di tutte<br />

le porcarecce e caprarecce nella difesa della Cortina, diviene una tesi tutta<br />

contenziosa e giudiziaria, subito che lo statuto stesso in un altro articolo<br />

desume che in materia agraria ognuno può dar licenza di far danno alle<br />

cose proprie. Ciò posto sembra non potersi dar luogo ad alcuna misura generale,<br />

e chiunque si sentisse gravato dalla innovazione per danno ai fondi<br />

adiacenti, ne potrà promuovere l’istanza nelle debite regole, ed allora resta<br />

al giudice di ammetterla, o rigettarla analogamente al prescritto della legge<br />

invocata».<br />

8<br />

Ivi. Ibidem.<br />

9<br />

Ivi.

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