Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Alla ricerca dello Statuto di S. Stefano 293 dall’ecc.mo principe Marc’ Antonio Colonna in S. Stefano, lì 6 maggio 1640». La copia è purtroppo mancante, e aggiunge in ogni caso il Priore, a margine, che le «parole delineate poco si possono capire nell’originale stante l’antichità» 4 . Quindi a S. Stefano, a metà ottocento, esisteva una copia del codice statutario. I pascoli nei luoghi vietati dallo Statuto L’importanza dello Statuto nelle cause relative al danno dato emerge negli anni successivi in una controversia tra il Priore di Santo Stefano e gli abutenti (abusatori) dei pascoli, i pastori e i contadini locali. Il 23 gennaio 1844 il Priore di Santo Stefano pone ancora «insolute questioni sulle leggi statutarie». Scrivendo alla Delegazione Apostolica il Governatore di Ceccano «rimette una rimostranza del priore comunale di santo Stefano sul divieto di pascolo in certi luoghi a forma dello Statuto 5 ». Il Priore comunale, infatti, aveva richiesto l’intervento della Delegazione per limitare l’ingresso dei pastori nei luoghi vietati dallo statuto locale. Tale intervento, si legge, era atto a reprimere i danni provocati dall’ingresso del bestiame nei terreni coltivati 6 . È un caso esemplare di danno dato e di utilizzo del codice statutario nella risoluzione di un contenzioso, che si rifà a quanto stabilito dal diritto contenuto nell’antico statuto. Il Governatore di Ceccano, però, chiede alla Delegazione Apostolica se la richiesta del priore di interdire l’ingresso degli animali da tutti i terreni coltivati fosse effettivamente una legittima applicazione dello statuto, dato che lo stesso stabilisce, in un altro articolo, che in materia 4 Ivi. 5 Ivi. 6 Ivi. Lettera del Governatore di Ceccano alla Delegazione Apostolica del 3 febbraio 1844 in cui si fa presente che «il priore comunale di Santo Stefano mi ha fatto tenere una rimostranza contro gli abutenti dei pascoli nei luoghi vietati dallo statuto locale, specialmente diretta a reprimere i danni prodotti dal bestiame caprino, e suino».

294 Marco di Cosmo agraria «ognuno possa far danno alle cose proprie» 7 . Per questo conclude che, proprio in virtù di tali disposizioni, la controversia diviene una diatriba «tutta contenziosa e giudiziaria», e che lo statuto stesso prevede la facoltà di «far danno», e di introdurre il bestiame nei terreni riconosciuti come proprietà, senza incappare in alcuna penale 8 . Nel contenzioso si richiamano esplicitamente alcuni articoli dello Statuto (che riproduciamo qui di seguito), e si allega all’interno del fascicolo, oltre all’esposto del Priore, parte della copia riguardante la risoluzione di tale controversia e le pene da comminare per il danno dato a seconda dei casi. Il frammento frusinate dello Statuto di Santo Stefano «Capitolo V dello Statuto: che ognuno possa dar licenza nei suoi beni 9 . Statuito ed ordinato è, che ogni persona possa dar licenza della cosa sua nelli danni dati, purché detta licenza appaia esser stata data per prima allo danno dato». «CAP XV: Della difesa della cortina: Statuito ed ordinato è, che di nessun tempo la bestia armenticcia grossa, e minuta 7 Ivi. Il Governatore scrive alla Delegazione Apostolica «in quanto si è fatto a richiedere il Priore del comune di Santo Stefano col foglio a lui diretto sotto il 10 scaduto gennaio contro gli abutenti di pascoli nei luoghi vietati dallo statuto locale, le significo che il dubitare se all’appoggio di quelle leggi statutarie possa o no pretendersi la rimozione generale di tutte le porcarecce e caprarecce nella difesa della Cortina, diviene una tesi tutta contenziosa e giudiziaria, subito che lo statuto stesso in un altro articolo desume che in materia agraria ognuno può dar licenza di far danno alle cose proprie. Ciò posto sembra non potersi dar luogo ad alcuna misura generale, e chiunque si sentisse gravato dalla innovazione per danno ai fondi adiacenti, ne potrà promuovere l’istanza nelle debite regole, ed allora resta al giudice di ammetterla, o rigettarla analogamente al prescritto della legge invocata». 8 Ivi. Ibidem. 9 Ivi.

Alla ricerca dello Statuto di S. Stefano<br />

293<br />

dall’ecc.mo principe Marc’ Antonio Colonna in S. Stefano, lì 6<br />

maggio 1640». La copia è purtroppo mancante, e aggiunge in ogni<br />

caso il Priore, a margine, che le «parole delineate poco si possono<br />

capire nell’originale stante l’antichità» 4 . Quindi a S. Stefano, a metà<br />

ottocento, esisteva una copia del codice statutario.<br />

I pascoli nei luoghi vietati dallo Statuto<br />

L’importanza dello Statuto nelle cause relative al danno dato<br />

emerge negli anni successivi in una controversia tra il Priore di Santo<br />

Stefano e gli abutenti (abusatori) dei pascoli, i pastori e i contadini<br />

locali.<br />

Il 23 gennaio 1844 il Priore di Santo Stefano pone ancora «insolute<br />

questioni sulle leggi statutarie». Scrivendo alla Delegazione<br />

Apostolica il Governatore di Ceccano «rimette una rimostranza del<br />

priore comunale di santo Stefano sul divieto di pascolo in certi luoghi<br />

a forma dello Statuto 5 ». Il Priore comunale, infatti, aveva richiesto<br />

l’intervento della Delegazione per limitare l’ingresso dei pastori nei<br />

luoghi vietati dallo statuto locale. Tale intervento, si legge, era atto<br />

a reprimere i danni provocati dall’ingresso del bestiame nei terreni<br />

coltivati 6 .<br />

È un caso esemplare di danno dato e di utilizzo del codice<br />

statutario nella risoluzione di un contenzioso, che si rifà a quanto<br />

stabilito dal diritto contenuto nell’antico statuto.<br />

Il Governatore di Ceccano, però, chiede alla Delegazione Apostolica<br />

se la richiesta del priore di interdire l’ingresso degli animali da tutti i<br />

terreni coltivati fosse effettivamente una legittima applicazione dello<br />

statuto, dato che lo stesso stabilisce, in un altro articolo, che in materia<br />

4<br />

Ivi.<br />

5<br />

Ivi.<br />

6<br />

Ivi. Lettera del Governatore di Ceccano alla Delegazione Apostolica del 3<br />

febbraio 1844 in cui si fa presente che «il priore comunale di Santo Stefano<br />

mi ha fatto tenere una rimostranza contro gli abutenti dei pascoli nei luoghi<br />

vietati dallo statuto locale, specialmente diretta a reprimere i danni prodotti<br />

dal bestiame caprino, e suino».

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