Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Il Comune di Veroli nel tardo Medioevo 279 lettere apostoliche “Romanus pontifex” del 1° agosto 1399 64 , d’importanza fondamentale per la giurisdizione comunale: in base alla supplica ricevuta, Bonifacio IX assolve il comune e i cittadini di Veroli da tutte le pene spirituali e temporali nelle quali sono incorsi per i crimini commessi durante l’adesione all’obbedienza avignonese ed annulla tutti i processi conclusi o ancora aperti per gli stessi fatti, per i quali statuisce che nessun giudice potrà iniziare nuovi procedimenti, tranne un legato papale che risieda in Veroli; conferma i privilegi della città e le posizioni giuridiche acquisite dai singoli, tanto laici, quanto ecclesiastici; convalida gli atti pubblici stilati da notai scismatici; infine riconosce giurisdizione esclusiva al vescovo di Veroli sui chierici e al comune sui laici in ogni causa criminale e civile del foro secolare 65 . Poco dopo il riconoscimento di questa giurisdizione così piena ed esclusiva, di cui Veroli non aveva goduto neppure nella completa vigenza della “Romana mater” (che regolava con la preventio i rapporti fra le giurisdizioni concorrenti dei comuni e del rettore provinciale), con tutte le implicazioni connesse a questa nuova situazione, troviamo come podestà il già menzionato Federico Dellalata di Parma. Non credo che sia troppo azzardato pensare che, tra i suoi 64 A. Campanari, fondo cartaceo, unità 389, «Memorie antiche e buone», fasc. Memoriae ex Archivio communitatis Verularum, trascrizione del sec. XVIII, lacunosa. Riferimenti generici in V. Caperna, Storia di Veroli, cit., p. 360s; A. Esch, Bonifaz IX., cit., p. 297, da Archivio Segreto Vaticano, Regestum Vaticanum 316, cc. 221v-224v. 65 «[...] Volumus etiam et eadem auctoritate statuimus quod populus, commune civitatis Verularum in aliena curia criminali vel civili, super excessibus vel delictis patratis per eos vel aliquem eorundem, [...] trahi non possint nisi dumtaxat coram legato pro tempore existente Sedis eiusdem in eadem civitate Verulana [...]; et illis absentibus ab huiusmodi civitate Verulana, clerici coram episcopo Verulano pro tempore existente, ac laici cives et persone, habitatores et incole huiusmodi, in illis casibus qui forum seculare concernunt, etiam in quibuscumque causis civilibus et criminalibus antedictis, et super illis coram eidem communi pro tempore debeant conveniri, et per ipsum commune in eisdem causis civilibus et criminalibus quibuscumque, eundem forum concernentibus, debeat iustitia ministrari [...]» .

280 Paolo Scaccia Scarafoni primi còmpiti, abbia dovuto prestare la sua consulenza nell’opera di rigenerazione degli statuti della città, che certamente allora si svolge, forse nell’àmbito di un’apposita magistratura collegiale, gli statutari di cui rimane regolamentazione proprio negli statuti pervenutici (libro I, rubr. 31). Si noti che l’attribuzione di questo corpo statutario alla fine del secolo XIV collima perfettamente con i calcoli fatti in base ai dati prosopografici dei personaggi menzionati nel testo. L’idea che il corpo statutario tramandatoci sia da attribuire ad una riforma del 1399-1400 soddisfa pure sotto altri profili. Anzitutto per la libera elezione del podestà stabilita dalla rubrica 2 del libro I, in cui l’elezione si presenta per così dire “secca”, non essendo prevista la scelta di una rosa di nomi da proporre all’amministrazione papale per la conferma come avveniva tra il 1376 e l’adesione allo scisma. Si tenga anche conto che il 12 giugno 1400 intervengono le litterae gratiosae “Humilibus et honestis”, con cui Bonifacio IX concede ai comuni di Campagna e Marittima l’incondizionato ripristino della costituzione provinciale “Romana mater” di Bonifacio VIII 66 , compresa dunque la libera elezione dei podestà. Un altro motivo per ritenere il testo statutario della fine del secolo XIV sta nelle disposizioni in materia criminale, perché da una parte vi sono compresi i crimini maggiori, circostanza incompatibile col regime punitivo successivo alla ribellione del 1366, dall’altra perché la rubrica De modo procedendi super maleficiis (libro III, rubr. 1) confligge coll’omonima egidiana (libro IV, rubr. 1) riguardo alla procedura per inquisizione, che gli statuti verolani ammettono per tutti i reati, ad esclusione dell’ingiuria (libro III, rubr. 3), mentre le Egidiane ne restringono l’uso ai crimini più gravi (libro IV, rubr. 2). D’altra parte, nell’articolazione delle fattispecie e nella terminologia, la normativa criminale verolana è senz’altro posteriore alle Egidiane, perché spesso ne segue la lettera, come è dato constatare in particolare per alcune rubriche, che si propongono ad esempio. 66 Ed. in C. Cocquelines, Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum pontificum amplissima collectio, cit., 3/2, p. 395ss. Riferimenti in V. Caperna, Storia di Veroli, cit., p. 361; G. Falco, I comuni, cit., p. 676; A. Esch, Bonifaz IX., cit., p. 487.

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Paolo Scaccia Scarafoni<br />

primi còmpiti, abbia dovuto prestare la sua consulenza nell’opera di<br />

rigenerazione degli statuti della città, che certamente allora si svolge,<br />

forse nell’àmbito di un’apposita magistratura collegiale, gli statutari<br />

di cui rimane regolamentazione proprio negli statuti pervenutici<br />

(libro I, rubr. 31). Si noti che l’attribuzione di questo corpo statutario<br />

alla fine del secolo XIV collima perfettamente con i calcoli fatti in<br />

base ai dati prosopografici dei personaggi menzionati nel testo.<br />

L’idea che il corpo statutario tramandatoci sia da attribuire ad una<br />

riforma del 1399-1400 soddisfa pure sotto altri profili. Anzitutto per<br />

la libera elezione del podestà stabilita dalla rubrica 2 del libro I, in<br />

cui l’elezione si presenta per così dire “secca”, non essendo prevista<br />

la scelta di una rosa di nomi da proporre all’amministrazione papale<br />

per la conferma come avveniva tra il 1376 e l’adesione allo scisma.<br />

Si tenga anche conto che il 12 giugno 1400 intervengono le litterae<br />

gratiosae “Humilibus et honestis”, con cui Bonifacio IX concede<br />

ai comuni di Campagna e Marittima l’incondizionato ripristino<br />

della costituzione provinciale “Romana mater” di Bonifacio VIII 66 ,<br />

compresa dunque la libera elezione dei podestà.<br />

Un altro motivo per ritenere il testo statutario della fine del secolo<br />

XIV sta nelle disposizioni in materia criminale, perché da una parte<br />

vi sono compresi i crimini maggiori, circostanza incompatibile col<br />

regime punitivo successivo alla ribellione del 1366, dall’altra perché<br />

la rubrica De modo procedendi super maleficiis (libro III, rubr. 1)<br />

confligge coll’omonima egidiana (libro IV, rubr. 1) riguardo alla<br />

procedura per inquisizione, che gli statuti verolani ammettono per tutti<br />

i reati, ad esclusione dell’ingiuria (libro III, rubr. 3), mentre le Egidiane<br />

ne restringono l’uso ai crimini più gravi (libro IV, rubr. 2).<br />

D’altra parte, nell’articolazione delle fattispecie e nella<br />

terminologia, la normativa criminale verolana è senz’altro posteriore<br />

alle Egidiane, perché spesso ne segue la lettera, come è dato constatare<br />

in particolare per alcune rubriche, che si propongono ad esempio.<br />

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Ed. in C. Cocquelines, Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum<br />

pontificum amplissima collectio, cit., 3/2, p. 395ss. Riferimenti in<br />

V. Caperna, <strong>Storia</strong> di Veroli, cit., p. 361; G. Falco, I comuni, cit., p. 676;<br />

A. Esch, Bonifaz IX., cit., p. 487.

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