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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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256<br />

Marco Di Cosmo<br />

impediva ai pastori di pascolare in terreni non proibiti. I terreni<br />

venivano così cinti con delle sterpaglie o dei sassi per stabilire che<br />

nessuno poteva portare al pascolo o lì il proprio bestiame, se non<br />

pagando una tassa ulteriore ai padroni del terreno 13 . Tale abuso, si<br />

legge, era già stato rilevato e punito dal pubblico consiglio del Primo<br />

Gennaio 1656 14 .<br />

Il Governatore, dunque, dopo aver preso in considerazione la<br />

documentazione fornita da entrambe le parti giudica «come non fusse<br />

lecito a nessuno il ristringere i propri beni, ma in tutto si osservasse<br />

la disposizione statutaria, ed il Risoluto ne Consigli per non togliere<br />

il Ius Pascendi ai Pastori, nè deteriorare il Ius del dazio» 15 .<br />

Appare chiaro come tale decisione venga presa soprattutto in<br />

forza delle disposizioni statutarie, che non permettevano a nessuno<br />

di restringere i propri confini, e, allo stesso tempo, con l’obiettivo di<br />

13<br />

BG, b. 5370. Lettera del Governatore Ravizza alla Sacra Congregazione<br />

del Buongoverno in data 9 ottobre 1741. «Da molti anni addietro si incominciò<br />

da taluno di quella città a far riserva del pascolo de propri beni in<br />

detrimento de Pastori, ... o cingevano di fratte, e macere di sassi, o con<br />

qualche altro segno d’apposizione di canne, e simili, e con ciò intendevano,<br />

che niuno poteva ivi condurre i Bestiami a pascere, se non con pagare<br />

il Pascolo a quei Particolari, da quali li ricevevano per la custodia de beni<br />

anche i Guardiani, ma dedottosi ciò in un pubblico Consiglio celebrato il<br />

Primo Gennaio 1656 si stabilì in esso non doversi tollerare tale abuso, tanto<br />

più, che derivava ciò in detrimento del dazio».<br />

14<br />

Ivi. Si riporta, come nell’Allegato D del presente fascicolo, copia della<br />

risoluzione del 1656 del <strong>Comune</strong> di Veroli: «Die 16 Januari 1656: […] si<br />

dogliono molti cittadini, che gli viene impedito il Pascipascolo del nostro<br />

territorio per bande, e bande riserbe, che si fanno per servizio de Porci,<br />

quali sono proibiti in genere in questo territorio stante la disposizione dello<br />

Statuto, chi quali sono stati assignati li Stafferi, e non vuole, che in nessuna<br />

maniera abbiano a trasgredire li suddetti Stafferi […] fu risoluto circa<br />

la terza proposta delli Porci, e riserbe, che si osservi lo Statuto, ed il Sig.<br />

Governatore si compiaccia invigilarci, e procedere contro i trasgressori».<br />

15<br />

BG, b. 5370. Lettera del Governatore Ravizza alla Sacra Congregazione<br />

del Buongoverno in data 9 ottobre 1741.

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