Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Lo Jus pascendi nello Statuto di Veroli 255 I danni provocati dal pascolo indiscriminato erano quindi già previsti dalle pene dello Statuto, e non richiedevano altre restrizioni. In più, aggiungono i pastori, i proprietari terrieri avrebbero venduto il diritto di pascolo a persone forestiere, ad ulteriore testimonianza che il pascolo era consentito in quei territori. I pastori menzionano poi una fattispecie illegale: l’utilizzo di una recinzione di fortuna, costruita in maniera autonoma e illegittima, attraverso la quale si R. 12 - Quos custodes non possint dare licentiam alicui. Nullus Custos Verulanus possit dare licentiam alicui intrandi in aliquo loco prohibito per statutum, qui contra fecerit, solvat vicequalibet communi Verulano follos decem & recipiens dictam licentiam in poenam quinque follorum eidem communi folueandm incurrat, & credatur iuramento cuiuslibet accusatoris, & habeat tertiam partem poene. R. 18 - Pastores bestiarum non ambulent prope vineas. Nullus pastor bestiarum cuiuscumque generis a tempore quo exiterint fructus in vineis, & in eis dicti fructus resederint cum bestiis quibuscumque generis cuiuslibet possit ambulare, vel demorari prope vineas alienas a duodecim passibus infra ad poenam viginti follorum communi Verulano applicandorum de quo quilibet bonae famae possit accusare, & credatur cum iuramento, & habeat tertiam partem poenae. Liceat tamen eisdem pastoribus iuxta dictas vineas cum eisdem bestiis ambulare, prout in statuto superiori de damnum dantibus in vineis continetur» . Statuto di Veroli, Libro Quarto, Art. 1 da D. Zinanni, Statuti di Veroli, cit., p. 283. Art.1. Procedura per danni arrecati. Se c’è un’accusa o denuncia contro chiunque arreca danno con le mani o con le bestie ai beni altrui contravvenendo alle norme dello Statuto, il Notaio del Comune, a ciò deputato, è tenuto a citare l’accusato per mezzo del Mandatario e, se quello si presenta, a leggergli la denuncia». Ivi, p. 287. «Art.12 – I Custodi non possono dare permessi. I custodi non possono dare permessi di entrare nei luoghi proibiti dallo Statuto. Chi contravviene paga 10 solli di multa. E chi accetta il permesso è multato di 5 solli». Ivi, p. 289-290. «Art. 18 – Divieto ai pastori Nessun pastore, dal tempo in cui ci sono le uve nei vigneti fino a quando vi rimangono, può passeggiare e fermarsi con le sue bestie a meno di 12 passi dalle piante di uva, sotto pena di 20 solli di multa. Si creda.». È lecito tuttavia pastori girovagare lungo i vigneti, secondo le norme statutarie.
256 Marco Di Cosmo impediva ai pastori di pascolare in terreni non proibiti. I terreni venivano così cinti con delle sterpaglie o dei sassi per stabilire che nessuno poteva portare al pascolo o lì il proprio bestiame, se non pagando una tassa ulteriore ai padroni del terreno 13 . Tale abuso, si legge, era già stato rilevato e punito dal pubblico consiglio del Primo Gennaio 1656 14 . Il Governatore, dunque, dopo aver preso in considerazione la documentazione fornita da entrambe le parti giudica «come non fusse lecito a nessuno il ristringere i propri beni, ma in tutto si osservasse la disposizione statutaria, ed il Risoluto ne Consigli per non togliere il Ius Pascendi ai Pastori, nè deteriorare il Ius del dazio» 15 . Appare chiaro come tale decisione venga presa soprattutto in forza delle disposizioni statutarie, che non permettevano a nessuno di restringere i propri confini, e, allo stesso tempo, con l’obiettivo di 13 BG, b. 5370. Lettera del Governatore Ravizza alla Sacra Congregazione del Buongoverno in data 9 ottobre 1741. «Da molti anni addietro si incominciò da taluno di quella città a far riserva del pascolo de propri beni in detrimento de Pastori, ... o cingevano di fratte, e macere di sassi, o con qualche altro segno d’apposizione di canne, e simili, e con ciò intendevano, che niuno poteva ivi condurre i Bestiami a pascere, se non con pagare il Pascolo a quei Particolari, da quali li ricevevano per la custodia de beni anche i Guardiani, ma dedottosi ciò in un pubblico Consiglio celebrato il Primo Gennaio 1656 si stabilì in esso non doversi tollerare tale abuso, tanto più, che derivava ciò in detrimento del dazio». 14 Ivi. Si riporta, come nell’Allegato D del presente fascicolo, copia della risoluzione del 1656 del Comune di Veroli: «Die 16 Januari 1656: […] si dogliono molti cittadini, che gli viene impedito il Pascipascolo del nostro territorio per bande, e bande riserbe, che si fanno per servizio de Porci, quali sono proibiti in genere in questo territorio stante la disposizione dello Statuto, chi quali sono stati assignati li Stafferi, e non vuole, che in nessuna maniera abbiano a trasgredire li suddetti Stafferi […] fu risoluto circa la terza proposta delli Porci, e riserbe, che si osservi lo Statuto, ed il Sig. Governatore si compiaccia invigilarci, e procedere contro i trasgressori». 15 BG, b. 5370. Lettera del Governatore Ravizza alla Sacra Congregazione del Buongoverno in data 9 ottobre 1741.
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I danni provocati dal pascolo indiscriminato erano quindi già<br />
previsti dalle pene dello Statuto, e non richiedevano altre restrizioni.<br />
In più, aggiungono i pastori, i proprietari terrieri avrebbero venduto<br />
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che il pascolo era consentito in quei territori. I pastori menzionano<br />
poi una fattispecie illegale: l’utilizzo di una recinzione di fortuna,<br />
costruita in maniera autonoma e illegittima, attraverso la quale si<br />
R. 12 - Quos custodes non possint dare licentiam alicui.<br />
Nullus Custos Verulanus possit dare licentiam alicui intrandi in aliquo loco<br />
prohibito per statutum, qui contra fecerit, solvat vicequalibet communi<br />
Verulano follos decem & recipiens dictam licentiam in poenam quinque<br />
follorum eidem communi folueandm incurrat, & credatur iuramento cuiuslibet<br />
accusatoris, & habeat tertiam partem poene.<br />
R. 18 - Pastores bestiarum non ambulent prope vineas.<br />
Nullus pastor bestiarum cuiuscumque generis a tempore quo exiterint fructus<br />
in vineis, & in eis dicti fructus resederint cum bestiis quibuscumque<br />
generis cuiuslibet possit ambulare, vel demorari prope vineas alienas a<br />
duodecim passibus infra ad poenam viginti follorum communi Verulano<br />
applicandorum de quo quilibet bonae famae possit accusare, & credatur<br />
cum iuramento, & habeat tertiam partem poenae. Liceat tamen eisdem pastoribus<br />
iuxta dictas vineas cum eisdem bestiis ambulare, prout in statuto<br />
superiori de damnum dantibus in vineis continetur» .<br />
Statuto di Veroli, Libro Quarto, Art. 1 da D. Zinanni, Statuti di Veroli, cit.,<br />
p. 283. Art.1. Procedura per danni arrecati. Se c’è un’accusa o denuncia<br />
contro chiunque arreca danno con le mani o con le bestie ai beni altrui<br />
contravvenendo alle norme dello Statuto, il Notaio del <strong>Comune</strong>, a ciò deputato,<br />
è tenuto a citare l’accusato per mezzo del Mandatario e, se quello si<br />
presenta, a leggergli la denuncia».<br />
Ivi, p. 287. «Art.12 – I Custodi non possono dare permessi.<br />
I custodi non possono dare permessi di entrare nei luoghi proibiti dallo<br />
Statuto. Chi contravviene paga 10 solli di multa. E chi accetta il permesso<br />
è multato di 5 solli».<br />
Ivi, p. 289-290. «Art. 18 – Divieto ai pastori<br />
Nessun pastore, dal tempo in cui ci sono le uve nei vigneti fino a quando vi<br />
rimangono, può passeggiare e fermarsi con le sue bestie a meno di 12 passi<br />
dalle piante di uva, sotto pena di 20 solli di multa. Si creda.».<br />
È lecito tuttavia pastori girovagare lungo i vigneti, secondo le norme statutarie.