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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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252<br />

Marco Di Cosmo<br />

Sembra davvero difficile, in questa sede, valutare con esattezza le<br />

ragioni dell’una e dell’altra parte. Entrambe le parti, infatti, miravano<br />

a mantenere le proprie priorità, l’una richiedendo maggiore libertà<br />

di pascolo, l’altra restringendo queste libertà fino a modalità che,<br />

partendo dallo Statuto, allargavano in maniera eccessive le loro<br />

prerogative.<br />

L’ultima parte della difesa dei consiglieri menziona espressamente<br />

un altro articolo dello Statuto, chiamato in causa poiché tale articolo<br />

sarebbe stato in contraddizione con un’altra disposizione dello<br />

Statuto stesso, in cui si legge che chiunque può disporre liberamente<br />

dei propri beni 8 .<br />

È un chiaro riferimento alla Rubrica 9, Libro 4 dello Statuto di<br />

Veroli, che qui riportiamo nella versione latina originale, e nella<br />

traduzione italiana:<br />

«Rub. IX – Quilibet possit dare licentiam de rebus suis.<br />

Quilibet verulanus possit unicuique dare licentia colligendi<br />

fructis et poma sua ubicumque existentia, aut domino<br />

bestiarum pascendi in quibuscumque bonis et rebus suis et<br />

nullus habita licentia huiusmodi ad aliquam poenam statutariam<br />

tenatur, dummodo de ipsa licentia ante collectionem<br />

hiuiusmodi pomorum, et fructuum vel pabulo bestiarum, ex<br />

actis communis constiterit».<br />

«Art.9 – Chiunque può disporre delle sue cose<br />

Ogni verolano può dare a chi vuole il permesso di raccogliere<br />

i frutti dei suoi possessi e di farvi pascere le bestie.<br />

Nessuno, dopo aver avuto il permesso, incorre in penalità,<br />

purché sia stato registrato negli atti del <strong>Comune</strong>».<br />

La parte di Statuto chiamata in causa riguarda in realtà una<br />

preme mandenerse si li terreni, che li propri bestiami».<br />

8<br />

Ivi: «pure questa medesima determinazione statutaria di pene temporanee<br />

fa a calci con altra disposizione di esso medesimo Statuto al Lib 4, Rub 9,<br />

chiaramente si legge: Quilibet verulanus possit unicumque dare licentia<br />

colligendi fructis et poma sua ubicumque existentia, aut bestias pascendi<br />

in quibuscumque bonis, sicchè la facoltà di pascere illibe stat penis del<br />

Padrone, e non della Communità quale rubrica può vedersi nel medesimo<br />

Statuto».

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