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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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250<br />

Marco Di Cosmo<br />

I «ristretti» erano quei terreni recintati, e dunque destinati alle<br />

coltivazioni agricole, che l’ingresso e il pascolo degli animali<br />

avrebbero danneggiato. In questo contesto le controversie più<br />

ricorrenti riguardavano la fattispecie del danno dato, che regolava i<br />

reati relativi a questo tipo di danneggiamenti.<br />

Qui la casistica del danno dato, sempre contenuta all’interno<br />

delle norme statutarie, è citata solo in parte, e analizzata soltanto per<br />

determinare eventuali pene da comminare agli invasori dei terreni. I<br />

pastori, dunque, lamentavano la limitata libertà del loro ius pascendi,<br />

non solo nei terreni coltivati, come da statuto, ma anche nei terreni<br />

non ristretti. I consiglieri, sostenendo la tesi contraria, spostavano<br />

la controversia riguardo la possibilità di determinare quali terreni<br />

fossero coinvolti da tali interferenze 5 . La difesa dei consiglieri<br />

cita espressamente il Cap. 59, Libro Quinto dello Statuto, in cui si<br />

stabilisce che il bestiame non possa circolare in alcuni luoghi del<br />

territorio verolano, citando le fattispecie di esempio del danno dato 6 .<br />

modo proprio de Particolari cittadini».<br />

5<br />

Ivi. «sicché ne viene per necessaria conseguenza di dover distinguere<br />

quali e quanti siano questi terreni e non dal particolare venire, al Generale<br />

Prescindendo sin dalle particolari istanze fatte, esse non fanno al caso<br />

nostro, e passando all’esame del Capitolo Quinto del nostro foglio dove<br />

si stabilisce che non sia lecito a nessun Cittadino in qualsiasi tempo introdurre<br />

Bestiame di sorte alcuna nelle possessioni ristrette, e vestite dispone<br />

come si pretende a prima vista contrario allo Statuto stante che nel medesimo<br />

st. vedono stabilite le pene in certi determinati tempi, e non più altri».<br />

6<br />

«Statutum, seu leges municipales communis ciuitatis Verularum. Impressa<br />

impensis eiusdem communis ex resolutione, & decreto publici consilii<br />

initi die 15. Aprilis anni 1657, Liber Quintus, R. 59 - De defensis cesarum<br />

plane pastine et buzanilli.<br />

Nullum genus bestiarum grossarum, armenticiarum minutarum, aliquo<br />

tempore anni pascua recipiat infra defensas cesarum videlicet a fonte Sancti<br />

Cesarii a domo Bartholomaei Ioannis Nicolai, a domo domini lacobi a<br />

troculare Simoli Turris Andree contis, domo Andree Antinerii, domo Andree<br />

domini Iacobi, Ponte Nicolai perronis. Fonte vadi Leti, nec non infra<br />

defensas plani, bestie pecudine, caprine, velo porcine de mense Iunii. Iulii,<br />

Augusti & Septembris non ambulent, ac pascua recipiant, videlicet, a Fonte<br />

S. Caesarii […]

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