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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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24<br />

Matteo Maccioni<br />

conferisce al Barone il potere e l’autorità di convocare, proibire e/o<br />

permettere la riunione del pubblico consiglio. A questa norma il<br />

Governatore, inoltre, ha aggiunto la pretesa che gli siano comunicate<br />

in anticipo, e per iscritto, le proposte da discutere in sede consiliare.<br />

È per queste ragioni che il Trambusti si spinge oltre e radicalizza<br />

la spaccatura chiedendo l’abolizione della norma 17 . Egli afferma,<br />

infatti, che fino a quel momento il Governatore, così come il Barone,<br />

hanno abusato del diritto di impedire la convocazione e riunione del<br />

Consiglio, diritto che si sono arrogati in modo improprio e arbitrario:<br />

«E chi è che non sappia, che quante volte, o dallo Statuto<br />

prescrivasi, o dalla consuetudine siasi introdotto, che alla<br />

coadunazione de’ Consiglieri debba precedere la Licenza del<br />

Governatore Locale, questa non ad altro riducesi, se non se ad<br />

una semplice notizia, che si dà al medesimo del Conseglio da<br />

tenersi, nel quale hà anch’esso ad intervenire?<br />

Da questa peraltro non deve, né puole arrogarsi ò il Barone,<br />

o il di lui Governatore il diritto d’impedirlo, né toglie a<br />

Consiglieri la libertà di coadunarsi ancorche il Governatore<br />

ricusasse d’intervenirvi, poiché non essendo secondo la<br />

disposizione di raggione proibito il Publico Conseglio senza<br />

la Licenza del Barone, o sia Governatore; quante volte questa<br />

richiedasi dallo Statuto, in tanto richiedesi acciocche le<br />

risoluzioni da prendersi nel Conseglio restino approvate dal<br />

Governatore del Luogo, e le medesime facciansi alla di lui<br />

presenza, così ne precisi termini della nostra questione distingue<br />

egregiamente il Menoch. Consil. 28 num. II. Ivi: Universitatum<br />

Congregationes, et Consilia jure non prohibentur, nec juris<br />

17<br />

Ivi: «Di fatti avvalorato esso da alcune parole dello Statuto Locale, nel<br />

quale dicesi, che il Conseglio non si convochi nisi de Licentia Curiae crede<br />

da ciò derivarne in esso il diritto di adunare il Conseglio a suo talento, di<br />

proibirlo, quando al medesimo così piaccia, e finalmente di non permetterlo,<br />

se non se nel solo caso, che li Consiglieri communichino in iscritto,<br />

qualche giorno avanti al di lui Governatore tutto ciò che debba proporsi nel<br />

Consiglio medesimo. Strana per altro non meno, che insussistente è una<br />

tal pretensione, e degna certamente che venga dalla Suprema Autorità di<br />

questa Sagra Congregazione affatto abolita, e depressa».

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