Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Vallecorsa: oliveti e normativa statutaria 243 si riconosce nel carteggio che «disconviene di gravare i dannificanti di pene così eccessive». Si dichiara inoltre che l’intero importo della pena spettava alla Comunità, in quanto era stata rigettata la divisione “in terzo”. Qui si fa un riferimento inequivocabile alla figura dell’affittuario del danno dato, che doveva procurare sollecitamente l’affitto e quindi pensare alla sorveglianza delle coltivazioni 6 . La replica contro gli allevatori non si fece attendere; i padroni degli oliveti rimarcarono «esser troppo necessario l’aumento delle pene» 7 , malgrado l’istanza fosse stata rigettata dal Pubblico Consiglio, convocato peraltro anche con l’intervento degli ecclesiastici 8 . I contadini dunque giustificarono il rifiuto spiegando che il Consiglio era composto per la maggior parte da «possidenti di bestiami ed anche pastori che vorrebbero continuare a dar danni impunemente nelli detti arboreti, ed oliveti, non potendo sostentarli né pagarli». Anche il governatore tentò di dimostrare che il nuovo progetto normativo non aveva avuto approvazione per via di una cospicua presenza di pastori nel Consiglio. Tale rimostranza poteva comunque trarre origine dal particolare interesse «dello stesso governatore a cui si vorrebbe applicare la terza parte delle pene». Così l’uditore del barone propose di lasciare le fonti intatte, tali e quali come erano: «non si sa per quale ragione con suo biglietto assicurò (l’uditore) la 6 BG, b. 5291. Si propone quanto segue: «Si potrebbe perciò rescrivere: Mandet reformari novam Taxam Damnorum datorum in Olivetis, et Arboretis in medietate tantum, addita declaratione, quod Omnes poenae spectent ad Communitatem ad formam Constitutionis Benedictinae, et pro hujusmodi effectu praevia affixione Edictorum accendatur Candela pro illarum affictu ad Triennium Servata forma Edicti 1729». La “balliva” apparteneva al Barone, la Comunità la gestisce in affitto (mettendola all’asta) grazie alla figura del “ballivo”, che svolge anche la funzione di sorveglianza. Questi risponde direttamente alla Corte. Poteva anche capitare che l’asta andasse deserta, come si apprende da un documento datato 14 ottobre 1727 (Cfr. Colonna, Vallecorsa II, Corrispondenza 1685-1730) Il fattore di Vallecorsa dà informazioni nell’agosto 1721, per l’affittuario del danno dato Martino Migliore da Vallecorsa. 7 BG, b. 5291. 8 Ivi.
244 Rossana Fiorini Sacra Congregazione esser falso l’esposto ed il richiesto aumento di pene fosse un ritrovato del governatore per impinguare la sua borsa». Per smentire tale testimonianza al Buon Governo si fece nuovo ricorso, inviando due «attestati giurati, uno dei religiosi […] e altro firmato di proprio carattere da trenta cittadini» per giungere alla verità e all’implementazione delle sanzioni. A favore dell’accrescimento della contravvenzione si proponevano anche ragioni di carattere ambientale e conservativo degli olivi stessi, che durante l’inverno del medesimo anno avevano subito dei danneggiamenti dalla neve e dalle gelate. Questo tipo di pianta, come è noto, è in grado di attraversare anche inverni molto rigidi purché l’abbassamento delle temperature sia graduale, i raffreddamenti improvvisi invece – come appunto le gelate – rischiano di far “bruciare” i germogli e quindi mandare in rovina la futura raccolta delle olive. Non bisogna dimenticare infatti che la produzione e il commercio dell’olio rappresentavano l’unica sussistenza dei “terrazzani” di Vallecorsa. Gli agricoltori inoltre si appellarono all’osservanza della costituzione benedettina e alla difficoltà nell’approvazione della nuova tassa la quale avrebbe comportato perdite assai vistose 9 . Ancora si legge: «ma propostasi l’istanza in consiglio come che composto dalla maggior parte dei villani possessori, o custodi di tali bestie avidi perciò di continuare la dannificazione: niente da esso consiglio si poté ottenere e sebbene l’informazione del governatore ed il voto degli ecclesiastici fosse favorevole comprovando la quantità da anni insoffribili». Qui si sottolinea il potere di contrasto che i possidenti di bestiame avevano raggiunto perché, se un tempo la parte sociale predominante nello Statuto era stata rappresentata dagli agricoltori, ora le circostanze si erano mutate e rovesciate. È anche vero che tra il 1757 e il 1759 – come dimostra la corrispondenza rinvenuta presso l’Archivio Colonna – per ovviare 9 Ivi. Il foglio si conclude on la frase «Sarà perciò necessario di rescrivere: Transmittat sollicite copiam Taxae hactenus observatae pro poenis Damnorum Datorum, et providebitur».
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ora le circostanze si erano mutate e rovesciate.<br />
È anche vero che tra il 1757 e il 1759 – come dimostra la<br />
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Transmittat sollicite copiam Taxae hactenus observatae pro poenis Damnorum<br />
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