Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
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Vallecorsa: oliveti e normativa statutaria 241 Da questi fattori fisici scaturiscono particolari orientamenti societari, che si palesano anche negli elementi che costituiscono la normativa statutaria, atta a regolare i rapporti giuridici civili e penali della vita di tutti i giorni, oltreché le attività e le pratiche agricole – trattandosi segnatamente di una comunità rurale. Questa premessa è imprescindibile per introdurre l’analisi che in questa sede si presenta, in cui il contesto normativo deve necessariamente tenere conto degli elementi naturali che del territorio e di un particolare retaggio agreste della società. Quanto appena affermato può ravvisarsi ad esempio nelle disposizioni imperative e categoriche riservate alla difesa dei pozzi di fondovalle, cisterne d’acqua a cielo aperto, unico approvvigionamento per Vallecorsa che risulta ancora oggi esser povera di sorgenti e acque correnti, quindi l’unico mezzo per frenare la sete e per mantenere l’igiene pubblica 3 . La matrice sociale statutaria sembra inizialmente tenere maggiormente in considerazione gli interessi degli agricoltori, rispetto a quelli degli allevatori. Tant’è vero che nella documentazione consultata le dispute fra “possessori del bestiame” e “possessori degli oliveti” si fanno aspre e denotano rapporti incrinati e difficili. Quando la situazione dei continui danni ai terreni si fece insostenibile, il Pubblico Consiglio tentò di far leva su una vecchia norma statutaria e quindi di ripristinarla. Si voleva regolare il contenzioso sul danno dato prevedendo, in certi casi, l’uccisione di una bestia, come era stato fino al 1682, anno dell’ultima notizia dell’applicazione della disposizione. La Sacra Congregazione del Buon Governo però non approvò la risoluzione conciliare. Sotto il profilo della tutela, le volontà degli allevatori e degli agricoltori non potevano chiaramente coincidere: gli uni interessati ai capi di bestiami e gli altri invece portati a prendersi cura delle piantagioni. Risalgono al 1790 le suppliche della Comunità di Vallecorsa alla Sacra Congregazione del Buon Governo per ottenere la possibilità di aumentare le pene inerenti i danni arrecati agli oliveti e agli 3 Nel corso dell’indagine documentaria d’archivio si sono potute appurare numerose testimonianze in cui si ribadivano ordinarie norme di igiene personale e collettiva, con precisa funzione di prevenzione.

242 Rossana Fiorini albereti, sia da uomini che da bestie 4 . Una problematica importante, pertinente a quei casi in cui le coltivazioni distrutte non si potevano risanare, tenendo sempre presente che la chioma conicoglobosa dell’olivo, costituita da più branche variamente ramificate e da rametti penduli, era bersaglio facile per gli animali. Dalla lettura del memoriale apprendiamo che i pastori, nottetempo, si prendevano la briga di «rompere i ripari delle possessioni ed introdurvi ogni specie di bestiami». Con la supplica si voleva ovviare ai danni che si arrecavano a tutti i terreni della Comunità, specialmente oliveti e vigneti, causati in larga parte dalle bestie che nel territorio erano presenti in gran numero. Ancora una volta è la configurazione naturale di Vallecorsa 5 (contraddistinta da una tipica ristrettezza di pascoli, in cui le zone destinate a questa attività erano difficili da raggiungere) a intervenire nella redazione legislativa. La natura stessa della richiesta conduce ovviamente a pene più severe, affiancate da relative esecuzioni sbrigative. Certamente la parte lesa è sempre la proprietà agricola e proprio per questo un aumento delle sanzioni sul danno dato alle piantagioni andrebbe a favorire i padroni dei campi e degli uliveti. Allo stesso tempo però 4 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo, Serie II (in seguito solo BG), b. 5291. 5 Cfr. Subiaco, Biblioteca del monumento nazionale di S. Scolastica, Archivio Colonna (in seguito si citerà solo Colonna e la posizione), Vallecorsa, II, Corrispondenza (1742-1775). In una lettera del governatore Marcantonio Gorda, datata 8 ottobre 1759, indirizzata al Principe Colonna, si legge: «detta terra è situata in luogo angusto, e ristretto, con strade, e vicoli pavimentati angusti, scoscesi, e poco praticabili, e all’incontro abitato da numeroso popolo; il suo territorio è ugualmente angusto, ristrette e circondato da valli e monti e quasi tutto coltivato, cioè seminato, olivato, ed arborato con viti ed altri arbori fruttiferi». Le controversie comunque riguardavano anche gli spazi liberi da destinare a uso collettivo o al pascolo. Quest’ultimo nello Statuto era disciplinato ai capp. XXXV e XXXVI (rispettivamente De amoventibus guiffam e De damnum dantibus in herba, cfr. A. Sacchetti, Vallecorsa nella signoria di casa Colonna, cit., pp. 271- 309.

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albereti, sia da uomini che da bestie 4 . Una problematica importante,<br />

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risanare, tenendo sempre presente che la chioma conicoglobosa<br />

dell’olivo, costituita da più branche variamente ramificate e da<br />

rametti penduli, era bersaglio facile per gli animali. Dalla lettura del<br />

memoriale apprendiamo che i pastori, nottetempo, si prendevano la<br />

briga di «rompere i ripari delle possessioni ed introdurvi ogni specie<br />

di bestiami».<br />

Con la supplica si voleva ovviare ai danni che si arrecavano a<br />

tutti i terreni della Comunità, specialmente oliveti e vigneti, causati<br />

in larga parte dalle bestie che nel territorio erano presenti in gran<br />

numero. Ancora una volta è la configurazione naturale di Vallecorsa 5<br />

(contraddistinta da una tipica ristrettezza di pascoli, in cui le zone<br />

destinate a questa attività erano difficili da raggiungere) a intervenire<br />

nella redazione legislativa.<br />

La natura stessa della richiesta conduce ovviamente a pene più<br />

severe, affiancate da relative esecuzioni sbrigative. Certamente la<br />

parte lesa è sempre la proprietà agricola e proprio per questo un<br />

aumento delle sanzioni sul danno dato alle piantagioni andrebbe a<br />

favorire i padroni dei campi e degli uliveti. Allo stesso tempo però<br />

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Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo,<br />

Serie II (in seguito solo BG), b. 5291.<br />

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Cfr. Subiaco, Biblioteca del monumento nazionale di S. Scolastica, Archivio<br />

Colonna (in seguito si citerà solo Colonna e la posizione), Vallecorsa,<br />

II, Corrispondenza (1742-1775). In una lettera del governatore Marcantonio<br />

Gorda, datata 8 ottobre 1759, indirizzata al Principe Colonna,<br />

si legge: «detta terra è situata in luogo angusto, e ristretto, con strade, e<br />

vicoli pavimentati angusti, scoscesi, e poco praticabili, e all’incontro abitato<br />

da numeroso popolo; il suo territorio è ugualmente angusto, ristrette e<br />

circondato da valli e monti e quasi tutto coltivato, cioè seminato, olivato,<br />

ed arborato con viti ed altri arbori fruttiferi». Le controversie comunque<br />

riguardavano anche gli spazi liberi da destinare a uso collettivo o al pascolo.<br />

Quest’ultimo nello Statuto era disciplinato ai capp. XXXV e XXXVI<br />

(rispettivamente De amoventibus guiffam e De damnum dantibus in herba,<br />

cfr. A. Sacchetti, Vallecorsa nella signoria di casa Colonna, cit., pp. 271-<br />

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