Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Il danno dato studioso e lo Statuto di Supino 235 L’Uditore, pur premurandosi di non scavalcare le leggi statutarie, compie poi un’interessante distinzione tra le tipologie del danno dato, e i diversi riferimenti normativi per l’applicazione delle pene o delle ammende. Il danno dato studioso ha una vera e propria caratteristica di furto, per cui era materia trattata dalla “giustizia criminale”, dunque non più danno, per dirla con terminologia moderna, cioè materia civile, ma reato, e dunque materia da codice penale. Non trattabile dal Balio dunque, e non risolvibile nell’applicazione delle mere disposizioni statutarie 3 . L’Uditore si preoccupa infine di lasciare inalterate le competenze, e dunque di trattare la materia in maniera diversa: ciò che riguarda il danno dato semplice e il transito, ovvero il passaggio degli animali in terreni coltivati, ma diretti alle proprie “Mandre”, seguiranno sempre, infatti, la materia prevista dalle disposizioni dello Statuto cittadino, e dunque supervisionate dal Balio 4 . 3 Ivi: «è chiara la Bolla della Gloriosa Memoria di Benedetto XIV, nella quale si enuncia che il danno dato studioso impropriamente chiamasi danno dato, ha che la vera caratteristica è di furto, e per conseguenza tali cause prescrive, che debbano proporsi, agitarsi, e definirsi in giudizio criminale. Sarà forse il Balio il giudice criminale? Chiara è la susseguente Engiclica dell’alto Pontefice di glori(osa) memoria: Clemente XIV, nella quale contro il Dannificante studioso dopo la terza accusa si commina la pena dell’opera pubblica, che equivale alla Galera. Il Balio sarà quello che ne eseguirà la condanna? Chiaro è il recente Motu proprio del Regnante Sommo Pontefice su tal oggetto». 4 Ivi. «Niun alterazione intende poi farsi alle accuse di semplice transito, e alle altre, che sono di danno dato semplice, e casuale: queste come in addietro, e conforma prescrive lo Statuto, resteranno al Balio. Tra poco si avvedrà ciascuno del vantaggio che risulterà dall’adottato sistema. Se prima quei Particolari, ai quali per la malvagità del Balio veniva inferto danno, non potevano averne l’ammenda, sebbene fosse il primario oggetto, vedranno in seguito, che non solo cesseranno li danni ma di più, che se per accidente accaderanno, ne otterranno sul momento la reintegrazione».

236 Marco Di Cosmo Trasmissione dell’Antico Statuto La quotidianità di utilizzo dello Statuto è confermata dall’importanza che la comunità di Supino riservava nella trasmissione e nella leggibilità dell’antico codice. Se numerose sono le testimonianze della copiatura dei decreti e dei libri dei consigli municipali 5 , o dei successivi casi riguardanti le risoluzioni consiliari 6 , è addirittura esemplare, in questo senso, il caso della riscrittura integrale dello Statuto, ultima testimonianza archivistica riguardante lo Statuto di Supino, nella quale emerge attraverso un’esperienza diretta della comunità quale sia l’importanza e «quanto sia di bisogno di far copiare lo Statuto Locale 7 ». Il 31 ottobre 1789 il locale Governatore, Pasquale Bellincampi, inoltra al Buon Governo una copia della risoluzione consiliare in cui il Comune di Supino decideva di procedere alla copiatura dello statuto locale, ridotto in pessimo stato 8 . La necessità di tale copiatura, si legge nelle carte, 5 Colonna, Supino III SA, Miscellanea (1531-1870). «Decreta ed ordini lasciati alla Comune di Supino, fatti copiare sotto il Breve, registrato nel Libro del Consiglio. 3 Giugno 1704 in cui si trova che la Comunità di Supino, nel gettarsi la Colletta de Pesi Camerali […] non lo faceva interamente sopra i stabili e bestiami, ma supplivano colle entrate comuni, il che non essendo giusto si ordina, che di qui avanti si spartisca interamente sopra questi due corpi, non tanto le tasse fisse, che si pagano in camera, quanto proporzionalmente la ricognizione del Barone, esporto de danari all’Erario, e che dovrà cavarli sopra i Beni, e Bestiami del Barone, Laici et eccellentissimi, avvertendo solamente, che le chiese, cappelle, o altri benefici non devono essere soggetti ai beni». 6 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo, Serie II (in seguito solo BG), b. 4771: il 6 giugno 1789, il Governatore locale «umilia all’Eccellenza Vostra la copia autentica della risoluzione consolare riguardante gli assegnamenti proibiti per l’imposizione del censo per la ... via Appia, unitamente alla copia della lettera dell’Eccellenza Vostra per l’imposizione di detto censo». Lettera del Governatore Pasquale Bellincampi al Buon Governo, in data 6 giugno 1789. 7 Ivi. Lettera del Governatore Pasquale Bellincampi al Buon Governo, in data 31 ottobre 1789. 8 Ivi: «Copia di risoluzione consiliare, con supplica annessa, all’Ecc. Vo-

Il danno dato studioso e lo Statuto di Supino<br />

235<br />

L’Uditore, pur premurandosi di non scavalcare le leggi statutarie,<br />

compie poi un’interessante distinzione tra le tipologie del danno<br />

dato, e i diversi riferimenti normativi per l’applicazione delle pene<br />

o delle ammende.<br />

Il danno dato studioso ha una vera e propria caratteristica di furto,<br />

per cui era materia trattata dalla “giustizia criminale”, dunque non<br />

più danno, per dirla con terminologia moderna, cioè materia civile,<br />

ma reato, e dunque materia da codice penale. Non trattabile dal Balio<br />

dunque, e non risolvibile nell’applicazione delle mere disposizioni<br />

statutarie 3 . L’Uditore si preoccupa infine di lasciare inalterate le<br />

competenze, e dunque di trattare la materia in maniera diversa: ciò<br />

che riguarda il danno dato semplice e il transito, ovvero il passaggio<br />

degli animali in terreni coltivati, ma diretti alle proprie “Mandre”,<br />

seguiranno sempre, infatti, la materia prevista dalle disposizioni<br />

dello Statuto cittadino, e dunque supervisionate dal Balio 4 .<br />

3<br />

Ivi: «è chiara la Bolla della Gloriosa Memoria di Benedetto XIV, nella<br />

quale si enuncia che il danno dato studioso impropriamente chiamasi danno<br />

dato, ha che la vera caratteristica è di furto, e per conseguenza tali cause<br />

prescrive, che debbano proporsi, agitarsi, e definirsi in giudizio criminale.<br />

Sarà forse il Balio il giudice criminale?<br />

Chiara è la susseguente Engiclica dell’alto Pontefice di glori(osa) memoria:<br />

Clemente XIV, nella quale contro il Dannificante studioso dopo la terza<br />

accusa si commina la pena dell’opera pubblica, che equivale alla Galera. Il<br />

Balio sarà quello che ne eseguirà la condanna?<br />

Chiaro è il recente Motu proprio del Regnante Sommo Pontefice su tal<br />

oggetto».<br />

4<br />

Ivi. «Niun alterazione intende poi farsi alle accuse di semplice transito,<br />

e alle altre, che sono di danno dato semplice, e casuale: queste<br />

come in addietro, e conforma prescrive lo Statuto, resteranno al Balio.<br />

Tra poco si avvedrà ciascuno del vantaggio che risulterà dall’adottato sistema.<br />

Se prima quei Particolari, ai quali per la malvagità del Balio veniva<br />

inferto danno, non potevano averne l’ammenda, sebbene fosse il primario<br />

oggetto, vedranno in seguito, che non solo cesseranno li danni ma di più,<br />

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