Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Sgurgola: la “pesca” e le norme del commercio ittico 231 Cittadini, oltre cinque libre di Pesci». 10 Questo articolo sancisce che il prezzo di vendita dei pesci deve essere quello stabilito dai Grascieri, ma non si fa menzione di un prezzo fisso o già fissato in precedenza, così come non vi è traccia di una tabella riportante i prezzi di vendita dei beni alimentari. Tutto ciò non è dirimente per noi: le copie giunteci appartengono alla metà del XVII secolo (1642), mentre i documenti analizzati sono datati 1797. Non è dunque lecito escludere la possibilità di una successiva sanzione di tali norme nel corso di un secolo e mezzo. Poiché lo Statuto è lo specchio della situazione socio-economica e politica della comunità a cui fa riferimento, non meraviglia affatto che questo venga sottoposto ad aggiornamenti: è necessario infatti che, con l’irrompere di nuove circostanze, si provveda alla modifica dello Statuto tramite aggiunte di norme sanzionate dagli organi competenti. Il Soprintendente dello Stato di Ceccano reputa irragionevole la pena prevista dalla risoluzione consiliare per chi vende il pesce a più di tre baiocchi per libbra, «a contemplazione, che da qualche anno La Com(uni)tà non ha affittato, e forse non ha trovato ad affittare Li quattro Vadi come sop(r)a» 11 . Lo Statuto, stando a quanto sostenuto dal Gizzi, dà la facoltà ai Grascieri di stabilire i prezzi per le vettovaglie destinate ai forestieri e non interferisce nelle operazioni di vendita tra privati cittadini, i quali hanno in ogni caso l’obbligo di applicare un prezzo ragionevole basato sulla qualità del prodotto e le circostanze dei tempi. Come forma di protezione degli interessi della comunità locale, il soprintendente ritiene opportuno che nella vendita, sempre sulla base di questo prezzo ragionevole, debba essere preferito il cittadino a dispetto del forestiero. Sebbene il commercio con l’esterno necessiti dell’autorizzazione degli ufficiali e delle autorità locali, il solo fatto che vi sia una 10 Colonna, Scurgola III RB I, Miscellanea, Statuto di q(ue)sta Comm(uni) tà Mag(nifi)ca della Scurgola, pp. 67-68. 11 BG, b. 4547, missiva di Gizzi, soprintendente dello Stato di Ceccano, al Governatore, 25 novembre 1797.
232 Matteo Maccioni possibilità di apertura verso un commercio più ampio sta a significare che, all’interno della comunità sgurgolana, vi fossero merci presenti in quantità tale da sopperire adeguatamente ai fabbisogni interni. La realizzazione di una rete commerciale avrebbe consentito l’afflusso di nuova valuta nel territorio, generando a sua volta un incremento della ricchezza.
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Sgurgola: la “pesca” e le norme del commercio ittico<br />
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Cittadini, oltre cinque libre di Pesci». 10<br />
Questo articolo sancisce che il prezzo di vendita dei pesci deve<br />
essere quello stabilito dai Grascieri, ma non si fa menzione di un<br />
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Tutto ciò non è dirimente per noi: le copie giunteci appartengono<br />
alla metà del XVII secolo (1642), mentre i documenti analizzati<br />
sono datati 1797. Non è dunque lecito escludere la possibilità di una<br />
successiva sanzione di tali norme nel corso di un secolo e mezzo.<br />
Poiché lo Statuto è lo specchio della situazione socio-economica e<br />
politica della comunità a cui fa riferimento, non meraviglia affatto<br />
che questo venga sottoposto ad aggiornamenti: è necessario infatti<br />
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dello Statuto tramite aggiunte di norme sanzionate dagli organi<br />
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Il Soprintendente dello Stato di Ceccano reputa irragionevole la<br />
pena prevista dalla risoluzione consiliare per chi vende il pesce a<br />
più di tre baiocchi per libbra, «a contemplazione, che da qualche<br />
anno La Com(uni)tà non ha affittato, e forse non ha trovato ad<br />
affittare Li quattro Vadi come sop(r)a» 11 . Lo Statuto, stando a quanto<br />
sostenuto dal Gizzi, dà la facoltà ai Grascieri di stabilire i prezzi<br />
per le vettovaglie destinate ai forestieri e non interferisce nelle<br />
operazioni di vendita tra privati cittadini, i quali hanno in ogni caso<br />
l’obbligo di applicare un prezzo ragionevole basato sulla qualità del<br />
prodotto e le circostanze dei tempi. Come forma di protezione degli<br />
interessi della comunità locale, il soprintendente ritiene opportuno<br />
che nella vendita, sempre sulla base di questo prezzo ragionevole,<br />
debba essere preferito il cittadino a dispetto del forestiero.<br />
Sebbene il commercio con l’esterno necessiti dell’autorizzazione<br />
degli ufficiali e delle autorità locali, il solo fatto che vi sia una<br />
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Colonna, Scurgola III RB I, Miscellanea, Statuto di q(ue)sta Comm(uni)<br />
tà Mag(nifi)ca della Scurgola, pp. 67-68.<br />
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BG, b. 4547, missiva di Gizzi, soprintendente dello Stato di Ceccano, al<br />
Governatore, 25 novembre 1797.