26.09.2017 Views

Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

230<br />

Matteo Maccioni<br />

statutari e dalle loro norme interne. In particolar modo, l’articolo<br />

VIII del primo libro dello Statuto di Sgurgola recita:<br />

«Cap. VIII. Dell’Accrescim(en)to delle Pene. Statuimo,<br />

et ordiniamo, che detti Officiali siano obbligati ogn’Anno à<br />

tempi debbiti, e soliti far’ le Liberanze, et accrescere le pene<br />

insieme con il Camerlengo, e Massari, come à loro piacerà<br />

facendole però passare dal Sig(no)r Uditore, che ci sarà prò<br />

tempore, e che s’applicano le pene ad arbitrio di esso Sig(no)r<br />

Uditore secondo il solito» 7 .<br />

Il riferimento del Consiglio popolare, così preciso e puntuale, al<br />

capitolo e alla pagina dello Statuto locale ci porta a pensare che, in<br />

effetti, fosse presente al suo interno una norma che stabilisse il prezzo<br />

del pesce e che regolasse “La Pesca”. Risulta sorprendente – forse una<br />

vera e propria mistificazione? - l’affermazione del Soprintendente<br />

Gizzi il quale, nel dire di rilevare le informazioni relative a “La Pesca”<br />

«dallo Statuto, e dai Libri Com(unitati)vi», sostiene che «dallo Statuto<br />

però niente apparisce» 8 . Non ci è possibile, in effetti, rintracciare<br />

tali norme all’interno delle copie dello Statuto di Sgurgola in nostro<br />

possesso 9 . L’unico riferimento ivi presente alla pesca e alla vendita<br />

dei pesci si trova nell’articolo 80 del libro secondo”:<br />

«Cap. 80. Delli Pescivendoli. Statuimo, et ordiniamo, che<br />

li Portatori di Pesci à vendere così di fiume, come di mare e<br />

di laghi non possino vendere senza apprezzo delli Soprastanti<br />

sotto la pena di quaranta soldi d’applicarsi alla Corte, e così li<br />

7<br />

Colonna, Scurgola III RB I, Miscellanea, Statuto di q(ue)sta Comm(uni)<br />

tà Mag(nifi)ca della Scurgola, pp. 5-6.<br />

8<br />

BG, b. 4547, missiva di Gizzi, soprintendente dello Stato di Ceccano, al<br />

Governatore, 25 novembre 1797.<br />

9<br />

Le copie dello Statuto di Sgurgola giunte sino a noi sono conservate presso<br />

Colonna, Scurgola III RB I, Miscellanea. Si tratta di due copie: la prima,<br />

scritta su un codicetto e datata 1642, si presenta consunta, di difficile lettura<br />

a causa dello stato di conservazione e con le pagine iniziali mancanti;<br />

la seconda, scritta su un codice con copertina rigida, è conservata in ottimo<br />

stato, è completa e scritta in modo estremamente chiaro. In questa seconda<br />

copia non è riportata la data, ma è molto probabilmente una ricompilazione<br />

della precedente, posteriore dunque al 1642.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!