26.09.2017 Views

Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sgurgola: la “pesca” e le norme del commercio ittico<br />

229<br />

cinque di pesce di pena» 5 . Il Consiglio, lamentandosi dell’aumento<br />

del prezzo del pesce arbitrariamente deciso da alcuni pescatori,<br />

stabilisce dei limiti alla libertà di commercio e nuove pene. Mentre<br />

si concede a tutti la libertà di andare a pescare nel fiume, si proibisce<br />

la vendita del pesce ai forestieri, così come viene sancito il divieto di<br />

portarlo al di fuori del territorio e venderlo a 3 baiocchi la libbra. La<br />

pena prevista per chi contravviene a queste disposizioni è una multa<br />

di uno scudo e cinquanta baiocchi:lo scudo spetta al giudice, mentre<br />

i 50 baiocchi vanno alla comunità 6 .<br />

L’inserimento di nuove pene nel codice statutario e l’accrescimento<br />

di quelle ivi già esistenti è previsto dalla struttura stessa dei codici<br />

prezzi alli grani, et altri Lavori, e mosti”, Subiaco, Biblioteca del monumento<br />

nazionale di S. Scolastica, Archivio Colonna (in seguito si citerà<br />

solo Colonna e la posizione), Affari di Scurgola III RB I, Miscellanea,<br />

Statuto di q(ue)sta Comm(uni)tà Mag(nifi)ca della Scurgola, pagg. 6-7.<br />

5<br />

BG, b. 4547, copia dell’estratto dal Libro dei Consigli, 8 agosto 1797.<br />

6<br />

Alcune delle risoluzioni adottate dal Consiglio, come quella della limitazione<br />

del commercio e della proibizione della vendita del pesce ai forestieri,<br />

stridono con le norme applicate nelle copie dello Statuto di Sgurgola che<br />

sono a nostra disposizione (cfr. nota 9). Il capitolo XII del primo libro dello<br />

Statuto recita: “Cap. XII Dell’Officio delli Soprastanti. Statuimo, et ordiniamo,<br />

che li due Soprastanti deputati dagl’Officiali siano almeno d’età di<br />

venticinque anni di buona qualità, et abbiano il giuram(en)to del Cap(itan)o<br />

avanti, che pigliano L’officio, q(ua)le è di vedere tutti Li pesi, e misure<br />

della Terra, e quelle Segnarle con il Segno della Comm(uni)tà, per Servigio<br />

de Cittadini, e Forastieri, e rivederli ogni volta che sarà di bisogno, e<br />

debbano accusare al Cap(itan)o tutti quelli, che venderanno à pesi falzi, e<br />

misure ingiuste, quali siano tenuti alla pena Legale, e delle Sagre Costituzioni,<br />

e mancando detti Soprastanti in alcuna cosa di detto Loro Offizio,<br />

siano obbligati alla pena di Scudi dieci per ciascheduno d’applicarsi alla<br />

Corte. Inoltre, che detti Soprastanti debbano apprezzare tutte le cose solite<br />

à vendersi à pezzo, così à peso, come à misura tanto à Cittadini, come a<br />

Forastieri et al prezzo, che s’imporranno debbano o vendere sotto la pena<br />

di Scudi due per Persona, che contra facesse d’applicarsi alla Corte, e perdita<br />

delle Robbe, senza però preggiud(izi)o alcuno degl’affitti della Corte”,<br />

Colonna, Scurgola III RB I, Miscellanea, Statuto di q(ue)sta Comm(uni)tà<br />

Mag(nifi)ca della Scurgola, pp. 8-9.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!