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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Matteo Maccioni<br />

al solito certi dati siti, e non più, lasciando a benefizio di commune<br />

pescagione il restante del Fiume, eccettuata quella porzione riservata<br />

per pescarsi nel mese di Agosto, cioè dall’antivigilia dell’Assunta di<br />

Maria S(antissi)ma fino al 3° giorno» 3 .<br />

Data la mancanza di documentazione in proposito, non ci è dato<br />

conoscere l’iter che conduceva all’affitto di questi “Vadi”, né se<br />

l’affitto prevedeva un canone fisso o se si procedeva tramite asta. Non<br />

possiamo stabilire se i “Vadi” venivano messi in affitto tutti nello stesso<br />

tempo oppure uno dopo l’altro, o ancora se questi venivano affittati<br />

tutti e quattro in un’unica soluzione da una sola persona oppure se<br />

venivano dati a persone diverse; oppure se esistevano delle norme che<br />

proibivano ad un unico individuo di affittarli contemporaneamente e<br />

di dar così vita ad una sorta di piccolo monopolio. In base a quanto<br />

riportato nel resoconto del Pubblico Consiglio del 6 agosto sappiamo<br />

che era comunque lecito pescare nelle restanti parti del fiume<br />

Sacco: ciò per non danneggiare materialmente ed economicamente<br />

la comunità cittadina, consentendole così di incamerare viveri da<br />

consumare e da immettere sul mercato locale e limitrofo. A questo<br />

punto sorge spontanea una domanda: perché affittare quattro siti per<br />

la pesca e lasciare comunque che questa si effettui liberamente nel<br />

resto del fiume? La risposta più immediata è che, con ogni evidenza,<br />

i quattro siti posti in affitto fossero i più pescosi e/o contenessero i<br />

pesci più pregiati e prelibati.<br />

Altro tasto dolente della questione è il prezzo di vendita del pesce.<br />

Nel resoconto è sostenuto che l’affitto della pescagione è stato deciso<br />

«per esiggere da Pescatori il Pesce al solito prezzo antichissimo di baj<br />

trè per libra, come lo statuto al Cap. 81 carta 27 dispone, che il pesce<br />

debba stimarsi da Grascieri 4 , e contro i trasgressori baj 40, e libre<br />

3<br />

Ivi, copia dell’estratto dal Libro dei Consigli, 8 agosto 1797.<br />

4<br />

Il Grasciere è l’ufficiale che si occupa della grascia, termine indicante le<br />

vettovaglie, la fornitura di viveri. A questi ufficiali era affidata la sovrintendenza<br />

sui rifornimenti, con l’incarico anche di vigilare sui mercati, sui<br />

prezzi al minuto, sui pesi e misure, ecc. A proposito del compito del grasciere,<br />

l’articolo X dello Statuto comunale di Sgurgola dice: “Cap. X. Che<br />

gl’Officiali debbano ponere li prezzi alle Grascie. Statuimo, et ordiniamo,<br />

che li Sopradetti Officiali debbano a’ tempi debbiti, et ordinarij poner li

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