Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Ripi: alcuni casi di danno dato negli statuti comunitativi 211 casi di taglio abusivo di alberi 17 . Nuove disposizioni circa il cosiddetto «danno dato fida e spica» emergono da un foglio rinvenuto nella Corrispondenza Colonna, datato «Ripi, 14 settembre 1801» 18 , del sindaco della comunità Vincenzo Galloni, emesso alla presenza del governatore locale Vincenzo Maria Tagliaferri e del Sopratenente Domenico Gizzi. Il foglio è inserito in un piccolo fascicolo inviato al Principe Colonna 17 Nel vetusto Statuto del 1331 l’art. XX disciplinava il danno dato per taglio abusivo ai castagni, delle querce e dei pioppi. La pena prevedeva di riparare il danno e una contravvenzione pecuniaria. Dall’articolo risulta che il taglio doveva essere concesso dalla Curia. 18 Colonna, Ripi III EA, Corrispondenza 1801. Il testo del documento è il seguente: «Danno dato fida e spica. Il balio di Sua Eccellenza ha il diritto di fidare i Bestiami forestieri nel terreno di Ripi, eccettuate, che negli affari. Per gli Bestiami dei cittadini esige una tassa fissa di quatrini, nove per ogni pecora per la fida e così anche baiocchi due per ogni porco per spica. Per le pene poi del danno dato ha il diritto di accusare negli affari suddetti ossia nel circondato del paese sotto i confini stabiliti nello Statuto e cioè se si tratta di danno di bestiami, quanto dei danni manuali. Fuori degli affari poi non può accusare negli arboreti ristretti senza l’espressa licenza del Governatore di essi per i danni del bestiame. Affinché fuori degli affari puod’accusare per i danni manuali, etiam nelle macchie, e così anche per i danni de’ forastieri. Come anche prendere la terza parte della pena, quando fa le riconduzioni dei bestiami secondo le liberanze. Come anche ciò maggiormente procede per il territorio del Carpine e per li quarti liberi di Sua Eccellenza Reverendissima in esso territorio. Tutto ciò non è stato turbato e pregiudicato a Sua Eccellenza Illustrissima, o suo affittuario, o balio. Ripi 14 settembre 1801. Così è stato amichevolmente deliberato e dichiarato dagl’infrascritti signori: Sindaco della Comunità e Soprintendente di Sua Eccellenza ... alla presenza del Signor Governatore Locale pei qui parimenti sottoscrittore. Io Vincenzo Capitano Galloni Sindaco affermo che questo discorso è espresso così per consuetudine Domenico Nicola Gizzi Sopratenente. Vincenzo Maria Tagliaferri Governatore».
212 Rossana Fiorini insieme ad una lettera del governatore Tagliaferri. Le nuove disposizioni riguardano soprattutto i diritti del balio e in generale i procedimenti da seguire per la sorveglianza e per la custodia delle coltivazioni, con riferimento anche ai cosiddetti distretti degli affari 19 . Rilevante è la lettera del Tagliaferri al Colonna 20 , dove egli sostiene che il nuovo procedimento potrebbe essere svantaggioso per le proprietà di casa Colonna. Le ultime disposizione sul danno dato saranno contenute nella copia dei Capitoli del danno dato conservata presso l’Archivio di Stato di Roma 21 , che si fa risalire al periodo compreso fra il 1816 e il 1856, e che di seguito si riporta. 19 È probabile che si faccia riferimento ad aree di difesa del territorio che altrove, per esempio a Patrica, erano denominate “staffari”. Si trattava probabilmente di zone riservate a un determinato tipo di allevamento. Cfr. G. Giammaria, Le liberanze o Statuto di Patrica del 1696, in Latium, 15 (1998), pp. 28-29. 20 Colonna, Ripi III EA, Corrispondenza 1801. Il governatore sul danno dato. La lettera è datata 16 settembre 1801. 21 Archivio di Stato di Roma, Collezione Statuti, 805/09.
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Archivio di Stato di Roma, Collezione Statuti, 805/09.