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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Ripi: alcuni casi di danno dato negli statuti comunitativi<br />

211<br />

casi di taglio abusivo di alberi 17 .<br />

Nuove disposizioni circa il cosiddetto «danno dato fida e spica»<br />

emergono da un foglio rinvenuto nella Corrispondenza Colonna,<br />

datato «Ripi, 14 settembre 1801» 18 , del sindaco della comunità<br />

Vincenzo Galloni, emesso alla presenza del governatore locale<br />

Vincenzo Maria Tagliaferri e del Sopratenente Domenico Gizzi. Il<br />

foglio è inserito in un piccolo fascicolo inviato al Principe Colonna<br />

17<br />

Nel vetusto Statuto del 1331 l’art. XX disciplinava il danno dato per<br />

taglio abusivo ai castagni, delle querce e dei pioppi. La pena prevedeva di<br />

riparare il danno e una contravvenzione pecuniaria. Dall’articolo risulta<br />

che il taglio doveva essere concesso dalla Curia.<br />

18<br />

Colonna, Ripi III EA, Corrispondenza 1801. Il testo del documento è il<br />

seguente:<br />

«Danno dato fida e spica.<br />

Il balio di Sua Eccellenza ha il diritto di fidare i Bestiami forestieri nel<br />

terreno di Ripi, eccettuate, che negli affari.<br />

Per gli Bestiami dei cittadini esige una tassa fissa di quatrini, nove per<br />

ogni pecora per la fida e così anche baiocchi due per ogni porco per spica.<br />

Per le pene poi del danno dato ha il diritto di accusare negli affari suddetti<br />

ossia nel circondato del paese sotto i confini stabiliti nello Statuto e<br />

cioè se si tratta di danno di bestiami, quanto dei danni manuali.<br />

Fuori degli affari poi non può accusare negli arboreti ristretti senza<br />

l’espressa licenza del Governatore di essi per i danni del bestiame.<br />

Affinché fuori degli affari puod’accusare per i danni manuali, etiam<br />

nelle macchie, e così anche per i danni de’ forastieri.<br />

Come anche prendere la terza parte della pena, quando fa le riconduzioni<br />

dei bestiami secondo le liberanze.<br />

Come anche ciò maggiormente procede per il territorio del Carpine e<br />

per li quarti liberi di Sua Eccellenza Reverendissima in esso territorio.<br />

Tutto ciò non è stato turbato e pregiudicato a Sua Eccellenza Illustrissima,<br />

o suo affittuario, o balio.<br />

Ripi 14 settembre 1801.<br />

Così è stato amichevolmente deliberato e dichiarato dagl’infrascritti signori:<br />

Sindaco della Comunità e Soprintendente di Sua Eccellenza ... alla<br />

presenza del Signor Governatore Locale pei qui parimenti sottoscrittore.<br />

Io Vincenzo Capitano Galloni Sindaco affermo che questo discorso è<br />

espresso così per consuetudine Domenico Nicola Gizzi Sopratenente.<br />

Vincenzo Maria Tagliaferri Governatore».

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