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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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208<br />

Rossana Fiorini<br />

Alcuni casi di danno dato negli statuti di Ripi<br />

La nostra ricerca ha esaminato documentazione in seno soprattutto<br />

alla materia del danno dato, ovvero i danneggiamenti che persone o<br />

animali potevano arrecare ai terreni e alle piantagioni 9 . Oltre a ciò, è<br />

stato inoltre reperito un documento dal quale si desumono importanti<br />

vengono riportate sulla sinistra “leggi primitive” e sulla destra le successive<br />

“modificazioni”. Sono in totale 10 capitoli. Ai primi capitoli si specificano<br />

pene commisurate ai danni con “bestie caprine” (cap. 1); con “bestie<br />

somarine o muline” (cap. 2); con “bestie vaccine” (cap. 3); con “bestie<br />

cavalline” (cap .4); con “bestie porcine” (cap. 5). Altri capitoli si occupano<br />

di altre argomentazioni: vengono disciplinate le accuse (cap. 6); si stabiliscono<br />

regolamenti particolari sul pascolo a seconda del periodo dell’anno<br />

(cap. 7); vengono regolamentati i divieti per i “gallinacci” (cap. 8); i danni<br />

procurati dalle persone (cap. 9) e le eccezioni del pascolo (cap. 10) sono<br />

riportati solo nelle “leggi primitive”, non nelle “modificazioni”.<br />

9<br />

Gli articoli dello Statuto del 1331, come precedentemente affermato, non<br />

sono suddivisi in libri. Sono stati trascritti già in F. Tomassetti, Statuto,<br />

cit., pp. 111-121. Nello statuto si disciplinano i danni procurati tagliando<br />

castagni, querce o pioppi senza la necessaria licenza da parte della Curia<br />

(artt. XX e XXV); i danni arrecati con bestie grosse alle proprietà altrui,<br />

nelle stoppie o nelle cataste dei prodotti (art. XXI); il dolo notturno dell’atto<br />

di tagliare volontariamente vigne o pergole, era sanzionato con il risarcimento<br />

del danno e con una multa raddoppiata (art. XXVIII); il divieto di<br />

tracciare sentieri nei campi messi a coltivazione, per non rovinare le medesime<br />

(art. XXII); si disciplinano inoltre l’ordine e l’igiene delle fontane<br />

contro chiunque vada ad abbeverare bestie o maiali (art. XXIII). Vi erano<br />

dettate disposizioni di cautela nell’uso del fuoco, per evitare che da una<br />

proprietà divampasse e si estendesse in quelle attigue; una pena maggiore<br />

vi era poi nell’intenzionalità di dar fuoco nottetempo a fasci o mannelli di<br />

covoni (danno studioso; artt. XXVI e XXVIII). La casistica maggiormente<br />

penalizzata riguardava i danni legati ai suini (animali neri; art. LIV). Era<br />

consentito uccidere un animale nero se si fosse trovato a far danno nelle<br />

proprie coltivazioni, insieme ad almeno altri cinque suini, consegnando la<br />

metà dello stesso al proprietario dei maiali. Qui (a dire la verità anche in<br />

altre norme che disciplinavano i reati penali) vi era la netta diversificazione<br />

fra la sanzione applicata alle persone del popolo e quella applicata ai nobili:<br />

quest’ultimi infatti, in questo caso, non sarebbero stati tenuti a nessun<br />

tipo di risarcimento, né verso la Curia né verso il danneggiato.

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