Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Rossana Fiorini Ripi: alcuni casi di danno dato negli statuti comunitativi Introduzione Il lavoro di ricerca 1 legato allo Statuto del comune di Ripi prende il via dalla disamina delle carte conservate presso gli archivi statali di Roma e di Frosinone, proseguendo poi presso l’Archivio Colonna del Monumento Nazionale del Monastero di Santa Scolastica in Subiaco, focalizzandosi su quei documenti che mostrano un riferimento alle norme statutarie 2 del Comune di Ripi. Lo statuto, scritto su una lunga pergamena, si presenta come una 1 Lo Statuto di Ripi è stato oggetto di studio e di edizione da parte di F. Tomassetti, Statuto di Ripi, in Statuti della Provincia Romana: Vicovaro, Cave, Roccantica, Ripi, Genazzano, Tivoli, Castel Fiorentino, a cura di F. Tomassetti, V. Federici, P. Egidi, Roma 1910 (Fonti per la storia d’Italia, 48), pp. 115-134; D. Collepardi, Ripi e il suo statuto. Dalle origini all’avvento dei Colonna, Frosinone 2005. Fra le pubblicazioni intercorrono numerosi anni di distanza, entrambe si pregiano di aver dato alla ricerca storica una solida base per lo studio approfondito della fonte statutaria del Comune di Ripi, risalente al 1331 (così come risulta dalla datazione apposta dallo stesso notaio rogante) e attualmente custodita presso Subiaco, monumento nazionale di S. Scolastica, Archivio Colonna (in seguito si citerà solo Colonna e la posizione), perg. XVLI, n. 125. 2 Dalla lettura dello statuto si può desumere che precedentemente esistesse una carta signorile, una cosiddetta Charta Libertatum (non necessariamente scritta) elargita dai signori feudatari del posto, che rappresentava la metodologia per disciplinare l’ordinamento societario. In seguito, probabilmente, per la nascita dell’ Universitas civium castri Riparum, e dopo un periodo di scontri, si sancì – proprio attraverso lo statuto – l’accordo fra la popolazione e i domini. Va comunque ricordato che il castello di Ripi fu sottoposto a partire dal secolo XIII alla signoria del Vescovo di Veroli, cfr. Introduzione a F. Tomassetti, Statuto, cit., pp. 111-121, in particolare p. 113.

206 Rossana Fiorini raccolta eterogenea di norme 3 . È interessante sottolineare come il testo normativo di Ripi rappresenti uno dei primi esempi di statuti nel più vasto panorama legislativo dei Comuni della Provincia di Campagna e Marittima 4 . Le fonti statutarie La fonte statutaria di Ripi del 1331 appare – a rigor dei fatti – debitrice del testo normativo di una civitas dominante 5 . 3 Il suo testo non è articolato in libri, come accade in aree giuridicamente più evolute in cui l’esperimento dello statuto è consolidato ormai da tempo. In esso, distintamente, sussistono un primo modello di ordinamento istituzionale con la definizione del vicario-rettore e dei boni homines, un abbozzo di normativa penale (soprattutto limitativa e non prescrittiva), indicazioni sugli obblighi sociali (ad esempio sulla guardia) e comportamentali. Cfr. G. Giammaria, Introduzione a D. Collepardi, Ripi, cit., pp. 9-11. 4 Redatto in piena autonomia – prima ancora cioè che nel 1362 il cardinale d’Albornoz promulgasse le cosiddette Costituzioni Egidiane, con le quali si poneva un freno alle autonomie comunali e si rafforzavano i poteri pontificali, lo statuto si compone di 63 articoli, ognuno dei quali, a parte i primi due, viene introdotto con la formula iterativa item. All’interno di un quadro in cui si assiste alla redazione scritta di consuetudines castri, il fenomeno – in termini numerici di scritture normative pervenuteci entro il XV secolo – e non sempre, peraltro, assimilabile a statuti – risulta limitato. Tant’è vero che tra le pochissime statuizioni si devono includere quelle vere perle medioevali che – anche per la loro rarità – furono oggetto dell’attenzione editoriale dell’Istituto Storico Italiano, e vennero pubblicate nella collana delle fonti per la storia d’Italia. Degli statuti castrensi, compresi nei due volumi, appartengono in senso stretto alla Provincia di Campagna solamente gli statuti di Ripi del 1331. A tal proposito cfr. S. Notari, Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna, in Rivista Storica del Lazio, 13-14 (2005- 2006), 22, Le comunità rurali e i loro statuti (secolo XII-XV), Atti dell’VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizione delle fonti normative, Viterbo 30 maggio – 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, pp. 48-49. 5 Tale civitas non riuscì a registrare quel processo di status politico-giuridi-

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Rossana Fiorini<br />

raccolta eterogenea di norme 3 .<br />

È interessante sottolineare come il testo normativo di Ripi<br />

rappresenti uno dei primi esempi di statuti nel più vasto panorama<br />

legislativo dei Comuni della Provincia di Campagna e Marittima 4 .<br />

Le fonti statutarie<br />

La fonte statutaria di Ripi del 1331 appare – a rigor dei<br />

fatti – debitrice del testo normativo di una civitas dominante 5 .<br />

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Il suo testo non è articolato in libri, come accade in aree giuridicamente<br />

più evolute in cui l’esperimento dello statuto è consolidato ormai da tempo.<br />

In esso, distintamente, sussistono un primo modello di ordinamento<br />

istituzionale con la definizione del vicario-rettore e dei boni homines, un<br />

abbozzo di normativa penale (soprattutto limitativa e non prescrittiva), indicazioni<br />

sugli obblighi sociali (ad esempio sulla guardia) e comportamentali.<br />

Cfr. G. Giammaria, Introduzione a D. Collepardi, Ripi, cit., pp. 9-11.<br />

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Redatto in piena autonomia – prima ancora cioè che nel 1362 il cardinale<br />

d’Albornoz promulgasse le cosiddette Costituzioni Egidiane, con le quali<br />

si poneva un freno alle autonomie comunali e si rafforzavano i poteri pontificali,<br />

lo statuto si compone di 63 articoli, ognuno dei quali, a parte i primi<br />

due, viene introdotto con la formula iterativa item. All’interno di un quadro<br />

in cui si assiste alla redazione scritta di consuetudines castri, il fenomeno<br />

– in termini numerici di scritture normative pervenuteci entro il XV secolo<br />

– e non sempre, peraltro, assimilabile a statuti – risulta limitato. Tant’è<br />

vero che tra le pochissime statuizioni si devono includere quelle vere perle<br />

medioevali che – anche per la loro rarità – furono oggetto dell’attenzione<br />

editoriale dell’Istituto Storico Italiano, e vennero pubblicate nella collana<br />

delle fonti per la storia d’Italia. Degli statuti castrensi, compresi nei due<br />

volumi, appartengono in senso stretto alla Provincia di Campagna solamente<br />

gli statuti di Ripi del 1331. A tal proposito cfr. S. Notari, Per una<br />

geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della<br />

provincia storica di Campagna, in Rivista Storica del Lazio, 13-14 (2005-<br />

2006), 22, Le comunità rurali e i loro statuti (secolo XII-XV), Atti dell’VIII<br />

Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizione delle fonti normative,<br />

Viterbo 30 maggio – 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi e F.<br />

Viola, pp. 48-49.<br />

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Tale civitas non riuscì a registrare quel processo di status politico-giuridi-

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