Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Pofi: Statuto e patrimonio boschivo 197 l’estate del 1790, con una missiva indirizzata al Buon Governo 18 , chiese di cedere la “Macchia delle Sterpette” a colonia perpetua; tale operazione si rendeva evidentemente indispensabile per via dei costi che lo stesso aveva dovuto sostenere per il protrarsi della causa. Dispute sul pascolo nei boschi liberi della Comunità di Pofi Una disposizione molto particolare nella Comunità di Pofi era contenuta nel capitolo XXVIII dello Statuto. In determinati periodi dell’anno, previa la licenza dei comestabili, era consentito – sia nella Macchia della Comunità che nei boschi privati – il pascolo libero delle bestie. Non era invece consentito in altri periodi, ovvero quando gli alberi avevano ancora il frutto (castagne, ghiande, ecc.), a partire cioè dal giorno della festa di San Michele Arcangelo (29 settembre) fino al giorno della festa di Sant’Andrea (30 novembre): la sanzione era applicata in base alle volte in cui le bestie venivano introdotte nei terreni o in base al danno arrecato. Dopo la festa di Sant’Andrea però era lecito pascolare nei boschi della Comunità con la licenza dei comestabili. «È stato sempre solito, che doppo la festività di S. Andrea ciascheduno del popolo ha potuto pascere per tutte le selve non solo gl’animali neri, ma ciaschedun’altra specie de’ bestiami, e questo immemorabile uso è stato fondato sopra la statutaria, il capitolo della quale ho creduto bene trasmetterlo alle Eminenze Vostre, nella presente informazione» 19 . rifezione del danno al Colantonj enfiteuta. […] Può dunque rescriversi: mandet tradi peritam copiam Processus, et Actorum, soluta mercede juxta taxam localem». Il giorno seguente una lettera dell’uditore Rizzardi di Ceccano comunicava inoltre al Buon Governo: «Il Signor Gran Contestabile si rimette nel caso della intestazione della selva delle Sterpette in Pofi, data in enfiteusi a Folco Colantonj al giudizio della Sacra Congregazione rispetto alla comunicazione del processo». 18 Ivi. Il Buon Governo, con un documento che risale al 17 luglio 1790, accordò al Colantonj la possibilità di stipulare con la popolazione atti di colonia perpetua. 19 Ivi, b. 3591. Il Governatore di Pofi, Giulio de Nobili scrive al Buon

198 Rossana Fiorini La lettera, firmata dal Governatore di Pofi, fornisce utili ed importanti nozioni sul cosiddetto “diritto di ricadenza” che aveva larga incidenza nell’economia locale, soprattutto per la parte più povera della popolazione. Alla Sacra Congregazione, oltre al capitolo che disciplinava il caso, si inviava la supplica insieme alla risoluzione consiliare adottata per difendere il diritto della popolazione 20 . Nell’istanza si specifica che non si tratta di uno jus pascendi circoscritto ai soli animali neri (suini) ma che le disposizioni riguardavano tutti i tipi di bestiame. Senza tale diritto sarebbe stato necessario provvedere al pascolo del bestiame a proprie spese. È bene anche ricordare, riguardo gli animali neri, che in passato per essi vi era stata maggiore tolleranza 21 , ma ora le sanzioni stabilite Governo. Il documento è datato 25 settembre 1746. «[…] contro alcuni principali particolari padroni di molte selve, i quali da un anno in qua pretendono di privare tutto il popolo di quest’uso immemorabile, e necessario, non portarebbe alla Comunità suddetta utile alcuno […] non avendo la detta Comunità più questo jus di ricadenza il popolo soffrirebbe un danno inestimabile, primieramente perché quasi tutto tiene qualche animale nero, qualche particella di capre, o altro bestiame, col quale industriandosi per lo più tira avanti la famiglia, e non avendo la ricadenza sudetta non potrebbe per tanti mesi sostentare le dette bestie, e in conseguenza per non poterle tenere verrebbe in maggior miseria di quello sia presentemente». Insieme alla missiva viene spedito al Buon Governo copia del capitolo statutario XXVIII. 20 Ivi. 21 Cfr. F. M. Campoli, Pofi, cit., p. 136. Il libro del danno dato, nei capitoli che vanno dal XXX al XL, regolava le procedure di accertamento dei danni arrecati dalle bestie in genere. A tal proposito cfr. Colonna, Pofi III NC, Corrispondenza, 1738. Nel 1738 le sanzioni però non sembravano più poter contenere i numerosi danni che gli animali commettevano sia di giorno che di notte alle vettovaglie delle “altrui possessioni”. I riferimenti allo Statuto che spuntano dalla Corrispondenza Colonna del medesimo anno ci dicono che le disposizioni degli Statuti Municipali non sono più in grado di contenere i danni anche per via dell’accrescimento e della moltiplicazione del popolo. Le pene statutarie si risolvevano in «pochi quattrinucci per ogni animale danneggiante» e pare che «invece d’incuter timore agli uomini» cagionavano «in essi poca ultima derisione». Si provò dunque a far

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Rossana Fiorini<br />

La lettera, firmata dal Governatore di Pofi, fornisce utili ed<br />

importanti nozioni sul cosiddetto “diritto di ricadenza” che aveva<br />

larga incidenza nell’economia locale, soprattutto per la parte più<br />

povera della popolazione. Alla Sacra Congregazione, oltre al capitolo<br />

che disciplinava il caso, si inviava la supplica insieme alla risoluzione<br />

consiliare adottata per difendere il diritto della popolazione 20 .<br />

Nell’istanza si specifica che non si tratta di uno jus pascendi<br />

circoscritto ai soli animali neri (suini) ma che le disposizioni<br />

riguardavano tutti i tipi di bestiame. Senza tale diritto sarebbe stato<br />

necessario provvedere al pascolo del bestiame a proprie spese. È<br />

bene anche ricordare, riguardo gli animali neri, che in passato per<br />

essi vi era stata maggiore tolleranza 21 , ma ora le sanzioni stabilite<br />

Governo. Il documento è datato 25 settembre 1746. «[…] contro alcuni<br />

principali particolari padroni di molte selve, i quali da un anno in qua pretendono<br />

di privare tutto il popolo di quest’uso immemorabile, e necessario,<br />

non portarebbe alla Comunità suddetta utile alcuno […] non avendo la<br />

detta Comunità più questo jus di ricadenza il popolo soffrirebbe un danno<br />

inestimabile, primieramente perché quasi tutto tiene qualche animale nero,<br />

qualche particella di capre, o altro bestiame, col quale industriandosi per lo<br />

più tira avanti la famiglia, e non avendo la ricadenza sudetta non potrebbe<br />

per tanti mesi sostentare le dette bestie, e in conseguenza per non poterle<br />

tenere verrebbe in maggior miseria di quello sia presentemente». Insieme<br />

alla missiva viene spedito al Buon Governo copia del capitolo statutario<br />

XXVIII.<br />

20<br />

Ivi.<br />

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Cfr. F. M. Campoli, Pofi, cit., p. 136. Il libro del danno dato, nei capitoli<br />

che vanno dal XXX al XL, regolava le procedure di accertamento dei<br />

danni arrecati dalle bestie in genere. A tal proposito cfr. Colonna, Pofi III<br />

NC, Corrispondenza, 1738. Nel 1738 le sanzioni però non sembravano più<br />

poter contenere i numerosi danni che gli animali commettevano sia di giorno<br />

che di notte alle vettovaglie delle “altrui possessioni”. I riferimenti allo<br />

Statuto che spuntano dalla Corrispondenza Colonna del medesimo anno ci<br />

dicono che le disposizioni degli Statuti Municipali non sono più in grado di<br />

contenere i danni anche per via dell’accrescimento e della moltiplicazione<br />

del popolo. Le pene statutarie si risolvevano in «pochi quattrinucci per<br />

ogni animale danneggiante» e pare che «invece d’incuter timore agli uomini»<br />

cagionavano «in essi poca ultima derisione». Si provò dunque a far

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