Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Patrica: statuto e danni dei pastori 183 dove farà danno, e restando morta fuori dei tre passi la bestia uccisa sia quella del Padrone; come pure nelle Guadagne piene di qualsivoglia sorta, come sarebbe Vigne, e albereti, trovandolo però a dar danni come sopra, eccettuato sempre il Verre, e non sia lecito al Padrone di stare appostatamente aspettando dette Bestie per ammazzarla, giacché in tale caso gli sia solamente permesso ricondurle all’Osteria, o di accusarle, e facendo diversamente sia tenuto di pagarla a stima de Periti, ed essendo trovate a dar danno come sopra dal Balivo, incorra il Padrone di detti Animali nella pena di bajocchi due e mezzo per Bestia, ed essendo Tronco di bajocchi trenta e con esser tenuto al pagamento del danno a stima come sopra» 4 . La copia riportata dalle carte di archivio richiama esplicitamente l’Art. LXIIII dello Statuto di Patrica del 1696, qui riportato integralmente, che in realtà risulta molto più sintetico poiché privo di alcuni dettagli di cui parleremo più avanti: «Porci in Vettovaglie. Item se alcuna Bestia Porcina, purché non sia mandarile, darà danno nelli Sementati non nati di qualsivoglia sorta di Vettovaglie sia lecito al Padrone del Seminato di ammazzare un Porco, con dare il solito quarto alla Corte, come nelle Guadagne piene di qualsivoglia Sorta, trovandolo à dar’ danno, come sopra, e si possono seguitare tre Possessioni distante dà dove farà danno, et essendo trovati dal Balio, incorri il Padrone nella pena di mezzo grosso per porco, et altrettanto d’emenda, et essendo Tronco, nella pena di giulij trè, e d’emenda un’ tombolo, e non arrivando il danno à trè bocali, caschi nella pena di bajocchi quindici, se non sarà tronco, nella pena di mezzo bajocco per bestia» 5 . L’articolo contiene molte espressioni gergali, ed è in generale una testimonianza sociale importante, sia per conoscere l’economia locale, sia per comprendere la pericolosità di questi animali, in questo caso maiali e capre, e della frequenza dei «danni che vengono fatti in questo territorio dai fattori specialmente dai caprai, i quali 4 Ivi. 5 G. Giammaria, Le liberanze, cit., p. 56.

184 Marco Di Cosmo impunemente mettono a pascolare le capre negli attigui albereti, castagneti di fresco tagliati, negli oliveti senza riguardo alle olive che vanno cadendo per maturità» 6 . Lo statuto tutelava l’agricoltura locale, limitando l’ingresso degli animali nei terreni coltivati, per evitare che le bestie danneggiassero i piantoni o mangiassero le piante novelle. Per questo motivo il padrone dei terreni era legittimato ad ammazzare il maiale che si trovasse all’interno delle sue proprietà. Nel testo vengono menzionate Le Guadagne, terreni recintati appunto, «piene di qualsivoglia sorta», ovvero delle diverse coltivazioni; nei documenti si fa menzione di vigne e alberi da frutto. La porzione dello statuto contenuta nelle carte di archivio non contiene differenze sostanziali rispetto all’edizione dello Statuto del 1696, ma ci sono alcuni elementi particolarmente interessanti da tenere in considerazione. Innanzitutto le restrizioni riguardanti la possibilità di uccidere il maiale: la porzione di Statuto che emerge dalle carte di archivio impediva di inseguire il maiale e dunque di uccidere la bestia oltre i tre passi fuori dal proprio terreno, laddove la copia dello Statuto riportata in edizione limita la possibilità a tre possessioni. La fattispecie del danno dato poi, e dunque l’applicazione delle ammende, era esclusa per il Verre, l’animale maschio destinato alla riproduzione, e dunque maggiormente “tutelato”. Infine, il padrone del terreno non poteva appostarsi in maniera premeditata per cogliere il momento di ingresso delle bestie e ammazzarle. In questo caso il padrone del terreno poteva soltanto ricondurre le bestie all’osteria, luogo deputato al deposito degli animali. La pena per il padrone degli animali, invece, era in questo caso di due baiocchi e mezzo per bestia, e nel caso di tronco di baiocchi trenta. Necessità di riformare lo Statuto L’importanza e soprattutto la frequenza di questi casi per una 6 DA, b. 819, fasc. 2038. Lettera del Priore Monti Colombani al Signor Manardi, Segretario Generale della Delegazione Apostolica del 10 Gennaio 1856.

184<br />

Marco Di Cosmo<br />

impunemente mettono a pascolare le capre negli attigui albereti,<br />

castagneti di fresco tagliati, negli oliveti senza riguardo alle olive<br />

che vanno cadendo per maturità» 6 .<br />

Lo statuto tutelava l’agricoltura locale, limitando l’ingresso degli<br />

animali nei terreni coltivati, per evitare che le bestie danneggiassero i<br />

piantoni o mangiassero le piante novelle. Per questo motivo il padrone<br />

dei terreni era legittimato ad ammazzare il maiale che si trovasse<br />

all’interno delle sue proprietà. Nel testo vengono menzionate Le<br />

Guadagne, terreni recintati appunto, «piene di qualsivoglia sorta»,<br />

ovvero delle diverse coltivazioni; nei documenti si fa menzione di<br />

vigne e alberi da frutto.<br />

La porzione dello statuto contenuta nelle carte di archivio non<br />

contiene differenze sostanziali rispetto all’edizione dello Statuto del<br />

1696, ma ci sono alcuni elementi particolarmente interessanti da<br />

tenere in considerazione.<br />

Innanzitutto le restrizioni riguardanti la possibilità di uccidere<br />

il maiale: la porzione di Statuto che emerge dalle carte di archivio<br />

impediva di inseguire il maiale e dunque di uccidere la bestia oltre<br />

i tre passi fuori dal proprio terreno, laddove la copia dello Statuto<br />

riportata in edizione limita la possibilità a tre possessioni.<br />

La fattispecie del danno dato poi, e dunque l’applicazione delle<br />

ammende, era esclusa per il Verre, l’animale maschio destinato alla<br />

riproduzione, e dunque maggiormente “tutelato”. Infine, il padrone<br />

del terreno non poteva appostarsi in maniera premeditata per cogliere<br />

il momento di ingresso delle bestie e ammazzarle. In questo caso il<br />

padrone del terreno poteva soltanto ricondurre le bestie all’osteria,<br />

luogo deputato al deposito degli animali. La pena per il padrone<br />

degli animali, invece, era in questo caso di due baiocchi e mezzo per<br />

bestia, e nel caso di tronco di baiocchi trenta.<br />

Necessità di riformare lo Statuto<br />

L’importanza e soprattutto la frequenza di questi casi per una<br />

6<br />

DA, b. 819, fasc. 2038. Lettera del Priore Monti Colombani al Signor<br />

Manardi, Segretario Generale della Delegazione Apostolica del 10 Gennaio<br />

1856.

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