26.09.2017 Views

Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

178<br />

Matteo Maccioni<br />

Caprinae, et pecudinae non possint pascere in monte, nequé<br />

in defensis. Cap. 30. Statuimus, et ordinamus quod Bestiae<br />

Armentitiae, neque Porci, nec Caprae nec Pecudes possint<br />

nullo tempore in Monte Paliani, nequè in defensis pascere sub<br />

poena quadraginta solidorum; Boves verò et Bubali aratorii<br />

possint in dictis locis pascere dum arantur, sed tamen non<br />

pernoctare» 14 ;<br />

«Liber Tertius, De Poena Porcellorum. Cap. 46. Statuimus,<br />

et ordinamus quod Porcelli prò allevis faciendo possint<br />

pascere in monte Paliani, ed in defensis, dum(m)odo damnum<br />

non dederint, si verò damnu(m) dederint dominus ipsorum prò<br />

qualibet vice a decem suprà solvat pro poena ultra damnu(m)<br />

solidos decem, a decem verò infra solvat prò qualibet solidum<br />

unum» 15 .<br />

Stando a quanto si asserisce in questa lettera, una delle motivazioni<br />

per cui non è consentito il pascolo di questi animali nelle zone adibite<br />

alla coltivazione ha uno sfondo sociale, e riguarda il sostentamento<br />

degli indigenti, ai quali viene data la possibilità di raccogliere le<br />

castagne e le olive cadute a terra, senza doverle pagare: «ò almeno<br />

che d(ett)i Animali non possano pascolare ne ritenersi nel Monte,<br />

è difese dove sono le campagne è olive ne i quali luoghi è anco<br />

14<br />

Colonna, Paliano III MC 2, n. 18, c. 47v. Traduzione da Statuto comunale<br />

di Paliano, cit., p. 113:«Libro III, Capitolo XXX. Che le bestie<br />

armentine, porcine, e caprine ed i greggi di pecore non possano pascere nel<br />

Monte né sulla Rocca. Stabiliamo e ordiniamo che le bestie armentine, né<br />

porcine, né caprine, né pecorine possono in alcun modo pascere nel monte<br />

di Paliano né in prossimità della Rocca sotto pena di quaranta soldi; i buoi<br />

ed i bufali aratori possono pascere in detti luoghi mentre arano, ma tuttavia<br />

non pernottare».<br />

15<br />

Colonna, Paliano III MC 2, n. 18, c. 50rv. Traduzione da Statuto comunale<br />

di Paliano, cit., p. 116: «Libro III, Capitolo XLVI. Della pena per i<br />

maiali. Stabiliamo e ordiniamo che i maiali da allevamento possono pascere<br />

nel monte di Paliano e attorno alla rocca, finché non arrecano danno: se,<br />

invece, arrecano danno il loro padrone sia tenuto a pagare da sopra a dieci<br />

oltre il danno dieci soldi, da sotto dieci paghi per pena un soldo per ogni<br />

volta».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!