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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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166<br />

Matteo Maccioni<br />

primo novembre di ogni anno vengono estratte a sorte tre persone,<br />

una appartenente alla classe dei “sindeci” e due alla classe degli<br />

“ufficiali”: gli estratti, nel caso in cui ottengano l’approvazione<br />

del Governatore e del Gran Conestabile, ricopriranno la carica di<br />

magistrato nell’anno successivo. Ciò non avverrà automaticamente<br />

ma le persone sono soggette all’approvazione del principe 4<br />

All’interno della copia dello Statuto di Morolo da me presa in<br />

esame, datata 1610, non vi sono norme riguardanti la composizione<br />

del Consiglio. Solamente in due articoli del primo libro dello<br />

Statuto si fa riferimento al Consiglio: nel VII, in cui viene intimato<br />

ai membri della Giunta di recarsi al Consiglio entro il termine di<br />

un’ora, e nell’ LXXXVII, dove viene stabilito che nelle riunioni<br />

del Consiglio bisogna rispettare il silenzio, il quale può essere rotto<br />

esclusivamente nel momento del voto 5 . In merito all’osservanza<br />

del silenzio è possibile notare che se ne richiede il rispetto nel<br />

documento, probabilmente un verbale del Consiglio dei trenta, del<br />

6 marzo 1783, ove è scritto: «In p(ri)mo Luogo si propone la dovuta<br />

osservanza sopra il silenzio da tenersi ne Consegli». Non meraviglia<br />

4<br />

Ivi: «E per che devesi ogn’anno stabilire li pubblici Rappresentanti, che<br />

presiedino ne Consigli ordiniamo, che nel giorno primo di Novembre di<br />

ciascun anno si estragga a sorte nel Consiglio dalla Classe de Sindeci un<br />

sogetto, e dalla Classe d’Ufficiali due sogetti, de quali, il primo come Sindaco,<br />

e li due come Ufficiali formaranno il Magistrato dell’anno consecutivo,<br />

qualora verranno da Noi approvati». Negli ordinamenti del passato<br />

il termine magistrato viene utilizzato per designare il titolare di un ufficio<br />

pubblico, per lo più di durata limitata nel tempo e di carica estrattiva e/o<br />

elettiva.<br />

5<br />

E. Canali, Cenni storici della Terra di Morolo (con l’edizione dello Statuto<br />

del 1610), a cura di G. Giammaria, Anagni 1990 (Biblioteca di Latium,<br />

12), p. 40: «Capo 7. Della Gionta e Consigno. Statuimo, ed ordiniamo, che<br />

gli uomini della Gionta debbano venire al Consiglio in termine di un’ora,<br />

quando veranno ricercati dagli officiali, e citati personalmente dal mandatario<br />

alla pena di soldi cinque»; ivi, p. 59: «Capo 87. Del silenzio del Consiglio.<br />

Statuimo, et ordiniamo, che negli Consigli, et Congregazioni, che<br />

si faranno per le occorrenze della Comunità, nessuno debba far tumulto,<br />

nemmeno per parlare finché non sia domandato del Voto, et parer suo sotto<br />

pena di cinque soldi per volta».

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