Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Il prezzo della carne a Giuliano e l’antico statuto 161 apprezzatori, coloro che letteralmente mettevano i prezzi sulla carne, valutando anche i danni dati, arrecati da persone o animali. Il passaggio è di grande importanza poiché testimonia in maniera esplicita l’esistenza di uno Statuto per il Comune di Giuliano, il suo utilizzo più o meno regolare nelle pratiche quotidiane, e l’esistenza di organi specifici che stabilivano i prezzi delle merci, come accadeva in tutti i Comuni. Purtroppo, come detto, non conserviamo copia di questo Statuto, ma l’allegato della causa alla lettera “A” ci fornisce un estratto del capitolo relativo al prezzo della carne, trascritto nell’occasione dalla copia autentica del 1537. Il caso è ad ogni modo interessante per la ricostruzione storica e sociale del paese, e dei rapporti locali con il principato dei Colonna 5 . La Comunità di Giuliano è decisamente determinata nel difendere i propri interessi e, dichiarando che il prezzo della carne in Giuliano non viene modificato da tre secoli, ricostruisce in maniera precisa le ultime disposizioni in materia, tenendo sempre a mente le disposizioni statutarie. I precedenti su un aumento della carne, infatti, sono pochi e circoscritti a circostanze particolari. Se già nel 1745 il prezzo dell’agnello fu aumentato per la stagione della Pasqua, ciò che più è importante è ricordare che soltanto il pubblico consiglio, dietro pubblica decisione, poteva prendere questo provvedimento, e proprio in osservanza allo Statuto locale 6 . In anni successivi altri aumenti si verificarono, con particolari riserve, e sempre attraverso la decisione del pubblico consiglio. In ultimo si ricorda che, se nel 1766 un altro affittuario fece il medesimo tentativo di accrescere il prezzo della carne, egli non ricorse ai Colonna, ma presentò tale proposta al 5 Ivi. In questo senso una lettera della comunità di Giuliano, che risale al 1793, al Principe Colonna, in cui esplicita che l’accordo ha sempre riguardato la famiglia e il popolo di Giuliano, più volte «è stato frastornato dall’insaziabile avidità dei temporanei affittuari. Le innovazioni dei medesimi hanno sempre partorito profitto a se stessi [...] e danno al popolo vassallo». 6 Ivi, Allegato B. Copia di memoriale del Pubblico Consiglio di Giuliano, datato 2 maggio 1745.

162 Marco Di Cosmo pubblico consiglio che deliberò tale aumento come ingiustificato 7 . Né il Principe dunque, né soprattutto l’affittuario hanno mai modificato il prezzo della carne in Giuliano, per cui l’aumento, in casi del tutto eccezionali, si è verificato soltanto attraverso il pubblico consiglio «che ne dimostra il libero, e pieno possesso dell’inveterata consuetudine, e libertà» 8 . In ultimo, lo Statuto di Giuliano viene citato nel memoriale in opposizione ad altri paesi, quali Ripi, Pofi e Ceccano, nei quali il codice prevede diversa normativa, e per cui un aumento si rendeva invece applicabile. Per quanto riguarda la carne in Giuliano viene pregato l’Eccellentissimo Principe Colonna che essa debba vendersi non più all’antico prezzo di 11 quattrini, ma a 12, cercando così un compromesso che possa soddisfare le richieste dei cittadini e allo stesso tempo «reprimere l’orgoglio e avidità somma degli affittuari, che mai si contentano dell’onesto» 9 . Nella copia contenuta all’interno del fascicolo è riportato il solo Capitolo VIII dello Statuto nella lingua latina, che qui trascriviamo. Cap. VIII dello Statuto. «Fidem facio per praesentes Ego infrascriptus Notarius et Secretarius Comunitatis Terrae Iuliani, Ferentinae Diocesis 7 Ivi, Allegato F. Copia del memoriale del Pubblico Consiglio del 30 aprile 1766 , «non alla Casa Eccellentissima Colonna, che dà l’affitto modum unius, ma bensì alla sua comunità, o sia pubblico consiglio il quale credette ben di non accordargli l’accrescimento richiesto, ed in sequela fu egli costretto di venderla al solito antico prezzo». 8 Ivi. 9 Ivi, Allegato K. Copia di memoriale del Pubblico Consiglio, data presumibile 1793, in cui si specifica che l’affittuario Bompiani aveva fissato il prezzo della carne a 15 quattrini la libbra, e non più a 12 come da consuetudine e dopo le modifiche dei riferimenti statutari del 1537. Ancora, che la carne vada venduta «da oggi in appresso non all’antico prezzo di quatrini 11 la libbra, ma bensì a 12 e un tale ordine servirà a ricomporre gli animi degli afflitti vassalli, per la pace e concordia verso il loro principe e per reprimere l’orgoglio e avidità somma degli affittuari, che mai si contentano dell’onesto».

Il prezzo della carne a Giuliano e l’antico statuto<br />

161<br />

apprezzatori, coloro che letteralmente mettevano i prezzi sulla carne,<br />

valutando anche i danni dati, arrecati da persone o animali.<br />

Il passaggio è di grande importanza poiché testimonia in maniera<br />

esplicita l’esistenza di uno Statuto per il <strong>Comune</strong> di Giuliano, il suo<br />

utilizzo più o meno regolare nelle pratiche quotidiane, e l’esistenza di<br />

organi specifici che stabilivano i prezzi delle merci, come accadeva<br />

in tutti i Comuni.<br />

Purtroppo, come detto, non conserviamo copia di questo Statuto,<br />

ma l’allegato della causa alla lettera “A” ci fornisce un estratto del<br />

capitolo relativo al prezzo della carne, trascritto nell’occasione dalla<br />

copia autentica del 1537.<br />

Il caso è ad ogni modo interessante per la ricostruzione storica e<br />

sociale del paese, e dei rapporti locali con il principato dei Colonna 5 .<br />

La Comunità di Giuliano è decisamente determinata nel difendere i<br />

propri interessi e, dichiarando che il prezzo della carne in Giuliano<br />

non viene modificato da tre secoli, ricostruisce in maniera precisa<br />

le ultime disposizioni in materia, tenendo sempre a mente le<br />

disposizioni statutarie.<br />

I precedenti su un aumento della carne, infatti, sono pochi e<br />

circoscritti a circostanze particolari. Se già nel 1745 il prezzo<br />

dell’agnello fu aumentato per la stagione della Pasqua, ciò che più<br />

è importante è ricordare che soltanto il pubblico consiglio, dietro<br />

pubblica decisione, poteva prendere questo provvedimento, e proprio<br />

in osservanza allo Statuto locale 6 . In anni successivi altri aumenti si<br />

verificarono, con particolari riserve, e sempre attraverso la decisione<br />

del pubblico consiglio. In ultimo si ricorda che, se nel 1766 un altro<br />

affittuario fece il medesimo tentativo di accrescere il prezzo della<br />

carne, egli non ricorse ai Colonna, ma presentò tale proposta al<br />

5<br />

Ivi. In questo senso una lettera della comunità di Giuliano, che risale<br />

al 1793, al Principe Colonna, in cui esplicita che l’accordo ha sempre riguardato<br />

la famiglia e il popolo di Giuliano, più volte «è stato frastornato<br />

dall’insaziabile avidità dei temporanei affittuari. Le innovazioni dei medesimi<br />

hanno sempre partorito profitto a se stessi [...] e danno al popolo<br />

vassallo».<br />

6<br />

Ivi, Allegato B. Copia di memoriale del Pubblico Consiglio di Giuliano,<br />

datato 2 maggio 1745.

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