26.09.2017 Views

Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

142<br />

Matteo Maccioni<br />

o “minute”, se a vigna o campo “pieno”. Per ognuna di queste pene<br />

vale il principio del raddoppiamento dell’ammenda nel caso in cui il<br />

reato viene commesso durante la notte.<br />

La pena non è assegnata esclusivamente in base alla quantità<br />

dei frutti rubati, o al deterioramento del bene causato dall’azione<br />

dannosa, ma anche per l’atto in se stesso, commesso dal fraudolento<br />

che ha cercato di appropriarsi o ha danneggiato, più o meno<br />

volontariamente, quel che egli non aveva faticato a produrre. Bisogna<br />

tenere a mente quello che è un principio proprio di tutte le comunità,<br />

e particolarmente di quelle a prevalente economia contadina: la<br />

proprietà è inviolabile, e qualsiasi prodotto appartiene al proprietario<br />

che lavora o fa lavorare la terra che è sua. La gravità di tali azioni<br />

dunque non è valutata tanto in rapporto al danno arrecato, quanto<br />

piuttosto al fatto di aver immesso bestiame a pascolare in un territorio<br />

o terreno privato, recintato, nel quale vi fosse un orto o una vigna.<br />

La casistica presente nel Liber Secundus riguardante i danni causati<br />

dai maiali è estremamente minuziosa e vasta. Fermando l’attenzione<br />

solamente su 2 rubriche ricaviamo questi dati sull’ammontare delle<br />

pene previste a fronte di danni:20 soldi per tronco (40 nel caso in cui<br />

siano maiali forestieri) nel caso in cui i maiali entrino e/o arrechino<br />

danni nei castagneti; 5 soldi se entrano “in vineam plenam”, ovvero<br />

in vigneti i cui tralci sono ricolmi di uva; 1 soldo se si tratta di orti<br />

o altri luoghi coltivati o seminati; 4 soldi se pascolano sul “Monte<br />

Anticoli” e oltre il medesimo monte, in luoghi coltivati; 5 soldi se<br />

entrano in campi “in Zaffrana tempore florum”, che si riducono a 2<br />

negli altri periodi. La pena per un tronco di maiali che arreca danno<br />

nei semenzai (vivai) o nei campi di frumento, fino alle calende di<br />

marzo, è di 10 soldi - mentre nei periodi immediatamente precedenti<br />

è di 24 soldi; 40 se il danno è causato scientemente; 20 per tronco<br />

se si danneggia un campo di grano e 10 nel caso in cui si danneggi<br />

un prato 8 .<br />

8<br />

Liber Statutorum Terrae Anticoli, cc. 54v-55rv: «De Porcis intrantibus<br />

per Castagneta, et Cerreta R(ubri)ca XXXV. Itèm Statuimus quod bestiae<br />

porcinae non intrent, nec damnum inferant in Castagnetis, seù Cerretis<br />

per Citis ubiq(ue) sinè licentia Domini ad poenam viginti sollidor(um)<br />

denarior(um) per trunchum, à truncho, verò infrà, in duobus sollidis prò

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!