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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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Lex locale e contenziosi ad Anticoli nel XVIII sec.<br />

141<br />

armentitiae non possint pascere ad poenam duorum sollorum<br />

pro qualibet bestia. Placet Petrus Pevezze.<br />

Item statuimus, quod tenimento Castri Anticoli per menses<br />

quinque videlicet per mensem Maij, Iunij, Julij, Augusti, et<br />

Septembris bestiae porcinae non possint demorari, nec ab alijs<br />

detineri per supradictos menses ad poenam decem librarum<br />

denariorum per truncum vicequalibet fuerit accusatum, et<br />

similiter bestiae pecudinae non possint detineri, nec demorari, per<br />

menses sex, videlicet à Kalendis novembris, usque ad Kalendas<br />

Maij ad poenam praedictam. Placet Petrus Pevezze Gubernator<br />

Generalis Abbazia e Sublaci, et Anticoli in Campanea» 6 .<br />

Lo Statuto proibiva il pascolo delle bestie minute sul monte della<br />

comunità, pena 10 soldi per tronco, e allo stesso modo vietava il<br />

pascolo delle bestie armentizie su detto monte da aprile a novembre,<br />

pena due soldi per bestia. Ciò che più colpisce però è il divieto di<br />

“dimora” e/o “detenzione”, all’interno del territorio del castello di<br />

Anticoli, di maiali e pecore per un periodo di 5 mesi (da maggio a<br />

settembre) per motivi sanitari, a causa del caldo, per i primi e di 6<br />

mesi (da novembre a maggio) per le ultime, pena 10 libbre di denari<br />

per tronco, sempre per motivi sanitari.<br />

La materia del danno dato viene trattata nel secondo libro dello<br />

Statuto. Ivi sono circa una cinquantina le rubriche - e una trentina le<br />

carte - riguardanti i danni causati dagli animali 7 ai coltivi e le limitazioni<br />

delle aree dedicate al pascolo. Conformemente a quanto previsto dal<br />

sistema legale longobardo, imperniato, come quelli germanici, sulla<br />

composizione pecuniaria dei reati commessi, onde evitare faide e<br />

fatti sanguinosi, per il danno dato il diritto statutario non prevede mai<br />

l’arresto del colpevole, ma esclusivamente il risarcimento del danno<br />

e il pagamento in denaro di una multa. Essa varia a seconda della<br />

circostanza in cui il danno è stato arrecato: se con bestie “grosse”<br />

6<br />

Liber Statutorum Terrae Anticoli, cc. 10v-11r.<br />

7<br />

I danni arrecati da buoi, maiali, asini, cavalli e pecore sono trattati separatamente<br />

in rubriche dedicate appositamente ad ognuna di queste bestie.<br />

Ciò però non ha escluso, all’interno del secondo libro, la presenza di altre<br />

norme riguardanti le bestie minute in generale.

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