Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Dispute sulla legittimità del pascolo nelle terre di Ferentino 135 Certosini. Si aggiungono ulteriore particolari: alcuni terreni agricoli erano tutelati non solo come proprietà di privati contadini, ma anche come terreni demaniali, all’interno dei quali i più bisognosi potevano approvvigionassi dei frutti dell’agricoltura, distrutti in questo caso dal pascolo degli animali. Infine, concludono i Magistrati di Ferentino, la concessione fatta ai Certosini nasceva dalla povertà di quest’ordine, che invece nel tempo, sostengono sempre i communisti, ha acquisito ricchezze e proprietà che superano i centomila scudi 8 . 8 Ivi. «Prima per essere stato di Statuto confirmato dalla Santa Sede Apostolica, e conceduto anco un Breve dallo istesso Martino V alla medesima Comunità (del quale se ne dà copia) per l’osservanza di detto statuto quale è stato sempre osservato come s’osserva tanto dalli detti cittadini quanto dalli ecclesiastici oltre che dalla S. Congregazione de bono regimini è stato dichiarato, che detti ecclesiastici faccino pascere, come fanno li Cittadini, il che devono ancor essi padri, come ecclesiastici osservare. 2° che quando eglino non saranno sottoposti alle dette leggi municipali, così confirmati, ne seguiranno grandi absurdi [...] si li detti luoghi prohibiti detti padri faranno pascere con porci, et altri bestiami, la comunità non potrà fare ritratti dell’entrate suddette, nemmeno li cittadini, far rugni, piantar oliviti, et altro, mentre li garzoni delli stessi padri senza pena, e senza emenda scorrono tutto il territorio, cosa che non è conceduta all’istessi cittadini, ne ecclesiastici suddetti. 3° è solito antico della detta comunità di riserbar un quarto del territorio sotto nome di Staffolo, affinchè nel tempo della spica le povere vedove, et altre persone mendichi possino andar ivi a ricoglierla nel quale quarto è prohibito di non poterci pascere, sotto pena di baiocchi 3 per morra di animali, e come si è sempre osservato, et osserva, ma non dai detti padri, ciò non ostante, mandarono i loro garzoni con truppa di animali porcini, et altri, e devastano ivi […] quella spica riserbata per povere, e miserabili persone, in evidentissimo danno di esse. 4° e ultimo che sebene quella […]. li condusse a fare detta Concessione alli detti Padri sotto titolo e espressioni di povertà, cessata nondimeno d’oggi detta pretensa povertà, et facendo due castilli divenuti confinanti con il Territorio di essa Città oltre altri beni stabili, in diversi luoghi, si stima il loro havere ascendere sopra centomila scudi».

136 Marco Di Cosmo Richiesta dell’annullamento di cittadinanza in virtù dello Statuto Del tutto particolare è una causa dibattuta presso la comunità di Ferentino, relativa al caso di un tale Benedetto Ciarapica, la cui richiesta di cittadinanza viene annullata proprio a seguito delle disposizioni statutarie. Nell’agosto 1635 la comunità di Ferentino scrive alla Sacra Congregazione del Buon Governo esponendo i fatti e presentando tale richiesta di annullamento. Il consiglio comunale, infatti, aveva in precedenza ammesso alla cittadinanza «Benedetto Ciarapica d’Alatri pecoraro, il quale non possiede cosa alcuna stabile nel territorio della Città di Ferentino: e tutto quello che ha lo possiede in Alatri, dove anco stabilisce li suoi affitti in non pagare la Colletta, che pagano li forestieri, che ritengono gli animali in detto territorio. Pretende la cittadinanza in vigore di un Consiglio nullamente fatto» 9 . La richiesta del Ciarapica, a quanto sembra, era del tutto pretestuosa, al fine di evitare la tassazione per il pascolo a cui erano sottoposti i forestieri, e non i cittadini di Ferentino. «Ma lo statuto di detta Città», si legge ancora nel fascicolo, dispone che «se alcuno vorrà giurare la cittadinanza, debbano il Podestà, et officiali vedere prima se ciò si fatti in fraude per non pagare le Collette, e in caso non sia da loro approvata non sia ammesso, ne liberato da pagamento alcuno. Onde non si puole negare, che il caso del Ciarapica è questo dello statuto, come apparisce dalle cose narrate, non havendo lui affetto alcuno, ma solo in fraudare il pagamento dei pascoli, e però vien giustamente reproverato dal podestà, et Officiali» 10 . Lo Statuto, infatti, chiarisce, nella Rubrica XXII, che il Podestà e gli ufficiali debbano valutare la possibilità di questo tipo di frodi e dunque riconoscere la cittadinanza solo dopo regolare delibera del consiglio. La comunità di Ferentino esprime anche perplessità sul 9 Ivi. La Comunità di Ferentino scrive al Buon Governo, in data 8 agosto 1635. 10 Ivi.

Dispute sulla legittimità del pascolo nelle terre di Ferentino<br />

135<br />

Certosini. Si aggiungono ulteriore particolari: alcuni terreni agricoli<br />

erano tutelati non solo come proprietà di privati contadini, ma anche<br />

come terreni demaniali, all’interno dei quali i più bisognosi potevano<br />

approvvigionassi dei frutti dell’agricoltura, distrutti in questo<br />

caso dal pascolo degli animali. Infine, concludono i Magistrati di<br />

Ferentino, la concessione fatta ai Certosini nasceva dalla povertà di<br />

quest’ordine, che invece nel tempo, sostengono sempre i communisti,<br />

ha acquisito ricchezze e proprietà che superano i centomila<br />

scudi 8 .<br />

8<br />

Ivi. «Prima per essere stato di Statuto confirmato dalla Santa Sede Apostolica,<br />

e conceduto anco un Breve dallo istesso Martino V alla medesima<br />

Comunità (del quale se ne dà copia) per l’osservanza di detto statuto quale<br />

è stato sempre osservato come s’osserva tanto dalli detti cittadini quanto<br />

dalli ecclesiastici oltre che dalla S. Congregazione de bono regimini è stato<br />

dichiarato, che detti ecclesiastici faccino pascere, come fanno li Cittadini,<br />

il che devono ancor essi padri, come ecclesiastici osservare.<br />

2° che quando eglino non saranno sottoposti alle dette leggi municipali,<br />

così confirmati, ne seguiranno grandi absurdi [...] si li detti luoghi prohibiti<br />

detti padri faranno pascere con porci, et altri bestiami, la comunità<br />

non potrà fare ritratti dell’entrate suddette, nemmeno li cittadini, far rugni,<br />

piantar oliviti, et altro, mentre li garzoni delli stessi padri senza pena, e senza<br />

emenda scorrono tutto il territorio, cosa che non è conceduta all’istessi<br />

cittadini, ne ecclesiastici suddetti.<br />

3° è solito antico della detta comunità di riserbar un quarto del territorio<br />

sotto nome di Staffolo, affinchè nel tempo della spica le povere vedove,<br />

et altre persone mendichi possino andar ivi a ricoglierla nel quale quarto<br />

è prohibito di non poterci pascere, sotto pena di baiocchi 3 per morra di<br />

animali, e come si è sempre osservato, et osserva, ma non dai detti padri,<br />

ciò non ostante, mandarono i loro garzoni con truppa di animali porcini,<br />

et altri, e devastano ivi […] quella spica riserbata per povere, e miserabili<br />

persone, in evidentissimo danno di esse.<br />

4° e ultimo che sebene quella […]. li condusse a fare detta Concessione alli<br />

detti Padri sotto titolo e espressioni di povertà, cessata nondimeno d’oggi<br />

detta pretensa povertà, et facendo due castilli divenuti confinanti con il<br />

Territorio di essa Città oltre altri beni stabili, in diversi luoghi, si stima il<br />

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