Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Dispute sulla legittimità del pascolo nelle terre di Ferentino 133 nella documentazione inviata dalla comunità di Ferentino alla Saneque hortos temporibus infrascriptis. Item statuimus, et ordinamus, quod si Bos, Bacca, Bubalus, Equus iumentum, mulus, seu asinus vel alia Animalia Grossa fuerint inventa in Vineis a Kalendis Martii, usque ad Festum Omnium Sanctorum, D.nus ipsarum bestiarum solvat vice qualibet pro qualibet bestia Sollidos II. Si vero a Festo Omnium Sanctorum, usque ad Kalendas Martii dicta Animalia inventa fuerint in dictis Vineis, vel damnum dederint in eis, solvat pro qualibet Bestia sol.II […] Et idem intelligatur in quolibet alio damno dato per quascumque bestias; Videlicet quod solvat Pastor pro persona sua sol.V ultra poenam bestiarum, si inventus fuerit esse praesens cum dictis bestiis tempore damni dati, et semper teneatur ad emendam damni in quolibet casuum praedictorum». «Liber Quartus. Rubrica IX. De bestiis grossis et minutis intrantibus in olivetis alienis. Item quod Bestiae grossae, et minutae non intrent aliquo tempore in olivetis alienis ad poenam II sollidorum pro qualibet bestia grossa; Et pro qualibet minuta Sollidum unum. Adijcimus, quod praedictae bestiae tempore Olivarum in dictis Olivetis intrare, vel morari non possint, nec debeant ad poenam praedictam. Si vero Pastor dictas Bestias studiose immiserit tempore quo sint ibi fructus olivarum maturarum, seu plantae olivarum, solvat poenam XX sol.ultra poenam bestiarum, et in omnibus praedictis casibus damnum emendet». Statuto di Ferentino, Libro IV, Rubrica VII, cfr. Gli Statuti medievali del Comune di Ferentino. Traduzione del testo del Codice 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica, a cura della Sintesi Informazione, Roma 1988, pp. 172-173. «Rubrica VII. Che le bestie di grosso taglio non entrino nelle vigne e negli orti nei periodi sotto indicati. Stabiliamo inoltre ed ordiniamo che, se un bue, una vacca, un bufalo, un cavallo, un giumento, un mulo, un asino o un altro animale di grosso taglio saranno trovati all’interno di vigne dall’inizio del mese di marzo fino alla festa di Ognissanti, il padrone delle stesse bestie paghi due soldi per ciascuna di esse, etc. […] E lo stesso si intenda in qualsiasi altro danno provocato da qualsiasi bestia, ossia che qualora il pastore fosse trovato con le dette bestie al momento del danno, oltre alla pena per gli animali paghi cinque soldi per la propria persona, e sia sempre tenuto a risarcire il danno». «Rubrica IX. Delle bestie di grosso e piccolo taglio che entrano negli oliveti altrui. Stabiliamo inoltre che le bestie di grosso e piccolo taglio non entrino mai negli oliveti altrui, pena il pagamento di due soldi per ciascun bestia di grosso taglio e di un soldo per ognuna di piccolo taglio. Ed aggiungiamo che le suddette bestie non possano né debbano mai entrare o so-
134 Marco Di Cosmo cra Congregazione del Buongoverno che «Li Padri Certosini di S. Bartolomeo in Trisulti, ottennero Breve da Martino V, nel quale si li concede facoltà di poter fare pascolare in tutti li territori di città, e luoghi di campagna, con li loro Bestiami, et in particolare nelli luoghi selvatici, [...] senza pagamento alcuno» 5 . I padri certosini, forti del Breve emanato dal pontefice, hanno dunque «fatto pascere nel territorio di Ferentino, tanto nel selvatico, come nell’erbatico senza pagare cosa nessuna» 6 . La comunità di Ferentino, da un lato nega il fatto che il Breve possa consentire ai Padri Certosini di agire in tal senso, dall’altro sostiene che lo stesso Martino V, in altro Breve, approvando lo Statuto, imponesse anche ai monaci il rispetto delle norme, negando dunque la possibilità anche per essi di pascolare i propri animali nei terreni vietati dallo Statuto. Leggiamo infatti che, secondo la comunità di Ferentino, il Breve non contiene la possibilità che «detti Padri possino far pascere in luoghi proibiti, et in tempi proibiti, così si desidera, si fa istanza e supplica di non permettere che detti Padri faccino pascere nel detto territorio per l’avvenire come hanno fatto per il passato; ma nel modo e forma che è lecito alli cittadini, et ecclesiastici [...] come per la disposizione di quel statuto, per le seguenti ragioni» 7 . La Comunità di Ferentino si mobilita, dunque, affinché lo Statuto venga osservato anche dagli ecclesiastici, enumerando puntualmente le motivazioni. Il testo, oltre a richiedere l’osservanza delle norme statutarie anche da parte degli ecclesiastici, pone alcune questioni di ‘civile convivenza’ all’interno della comunità, la cui economia sarebbe oltremodo gravata dalle concessioni di libero pascolo ai Padri stare nei detti oliveti, sotto la predetta pena. Qualora poi colui che conduce al pascolo le dette bestie ve le introdurrà volutamente nel periodo in cui vi sono le olive mature, paghi una pena di dieci soldi oltre a quanto dovuto per le bestie, ed in tutti i casi risarcisca il danno provocato». 5 BG, b. 1562. Lettera della Comunità di Ferentino al Cardinale Barberino, in data 23 agosto 1636. 6 Ivi. 7 Ivi.
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Dispute sulla legittimità del pascolo nelle terre di Ferentino<br />
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hortos temporibus infrascriptis. Item statuimus, et ordinamus, quod<br />
si Bos, Bacca, Bubalus, Equus iumentum, mulus, seu asinus vel alia Animalia<br />
Grossa fuerint inventa in Vineis a Kalendis Martii, usque ad Festum<br />
Omnium Sanctorum, D.nus ipsarum bestiarum solvat vice qualibet pro<br />
qualibet bestia Sollidos II. Si vero a Festo Omnium Sanctorum, usque ad<br />
Kalendas Martii dicta Animalia inventa fuerint in dictis Vineis, vel damnum<br />
dederint in eis, solvat pro qualibet Bestia sol.II […] Et idem intelligatur<br />
in quolibet alio damno dato per quascumque bestias; Videlicet quod<br />
solvat Pastor pro persona sua sol.V ultra poenam bestiarum, si inventus<br />
fuerit esse praesens cum dictis bestiis tempore damni dati, et semper teneatur<br />
ad emendam damni in quolibet casuum praedictorum».<br />
«Liber Quartus. Rubrica IX. De bestiis grossis et minutis intrantibus in<br />
olivetis alienis. Item quod Bestiae grossae, et minutae non intrent aliquo<br />
tempore in olivetis alienis ad poenam II sollidorum pro qualibet bestia<br />
grossa; Et pro qualibet minuta Sollidum unum. Adijcimus, quod praedictae<br />
bestiae tempore Olivarum in dictis Olivetis intrare, vel morari non possint,<br />
nec debeant ad poenam praedictam. Si vero Pastor dictas Bestias studiose<br />
immiserit tempore quo sint ibi fructus olivarum maturarum, seu plantae<br />
olivarum, solvat poenam XX sol.ultra poenam bestiarum, et in omnibus<br />
praedictis casibus damnum emendet».<br />
Statuto di Ferentino, Libro IV, Rubrica VII, cfr. Gli Statuti medievali del<br />
<strong>Comune</strong> di Ferentino. Traduzione del testo del Codice 89 della Biblioteca<br />
del Senato della Repubblica, a cura della Sintesi Informazione, Roma<br />
1988, pp. 172-173. «Rubrica VII. Che le bestie di grosso taglio non entrino<br />
nelle vigne e negli orti nei periodi sotto indicati.<br />
Stabiliamo inoltre ed ordiniamo che, se un bue, una vacca, un bufalo, un<br />
cavallo, un giumento, un mulo, un asino o un altro animale di grosso taglio<br />
saranno trovati all’interno di vigne dall’inizio del mese di marzo fino<br />
alla festa di Ognissanti, il padrone delle stesse bestie paghi due soldi per<br />
ciascuna di esse, etc. […] E lo stesso si intenda in qualsiasi altro danno provocato<br />
da qualsiasi bestia, ossia che qualora il pastore fosse trovato con le<br />
dette bestie al momento del danno, oltre alla pena per gli animali paghi cinque<br />
soldi per la propria persona, e sia sempre tenuto a risarcire il danno».<br />
«Rubrica IX. Delle bestie di grosso e piccolo taglio che entrano negli oliveti<br />
altrui. Stabiliamo inoltre che le bestie di grosso e piccolo taglio non<br />
entrino mai negli oliveti altrui, pena il pagamento di due soldi per ciascun<br />
bestia di grosso taglio e di un soldo per ognuna di piccolo taglio. Ed aggiungiamo<br />
che le suddette bestie non possano né debbano mai entrare o so-