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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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132<br />

Marco Di Cosmo<br />

tà degli Statuti come fonte dell’esercizio di diritti o doveri quotidiani<br />

del Popolo di Ferentino di Campagna.<br />

Dispute sulla legittimità del pascolo nelle terre di Ferentino<br />

Partendo dalla legittimità del pascolo, parleremo di alcuni casi in<br />

relazione alla normativa che regolava questa attività nel territorio di<br />

Ferentino. I casi, oltre a richiamare l’esistenza di cause relative alla<br />

legittimità del pascolo in questo comune, forniscono una diretta testimonianza<br />

dell’utilizzo dello Statuto come riferimento normativo,<br />

sebbene non unico, in questo tipo di controversie. Il caso preso in<br />

esame si pone all’interno di un secolare conflitto tra la comunità di<br />

Ferentino e i Padri Certosini di Trisulti, che liberamente conducevano<br />

le proprie bestie al pascolo, in terreni spesso vietati dalle norme<br />

statutarie locali. Il 23 agosto 1636 la Comunità di Ferentino scrive al<br />

Cardinale Barberino presentando un’istanza «perché li Padri Certosini<br />

in Trisulti non possino far pascere li loro bestiami in luoghi e in<br />

tempi proibiti, ammesso che il loro privilegio concesso da Martino V<br />

non contenga tal facoltà» 2 . Il fatto si scontra con le disposizioni statutarie<br />

che, secondo la Comunità, impediva invece ai Padri Certosini<br />

«di mandare li loro bestiami a pascere in quel territorio e in luoghi<br />

proibiti […] secondo il Statuto di detta città, confirmato dal Sommo<br />

Pontefice, et in particolare da Martino V» 3 . In questo caso le norme<br />

confliggevano, poiché se da un lato il Papa aveva concesso maggiori<br />

libertà ai Certosini, d’altro canto, spiegano ancora i Magistrati di<br />

Ferentino, le norme contenute nello Statuto, e approvate dallo stesso<br />

Martino V, contengono elementi che limitano tale libertà. Il riferimento,<br />

anche se indiretto, è al Libro Quarto dello Statuto concernente<br />

il danno dato, in particolare le Rubriche VII e IX 4 . Si legge ancora<br />

2<br />

Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo,<br />

Serie II (in seguito solo BG), b. 1562. Lettera della Comunità di<br />

Ferentino al Cardinale Barberino, in data 23 agosto 1636.<br />

3<br />

Ivi.<br />

4<br />

Statuta Civitatis Ferentini. Qui riprese negli aspetti più generali.<br />

«Liber Quartus, Rubrica VII. Quod bestiae grossae non intrent vineas

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