Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Ceprano: il danno dato nello statuto 129 A sostegno dell’accusa si legge come numerosi testimoni abbiano visto più volte tagliare la legna in quei luoghi 5 . Mancata applicabilità dello Statuto e richiesta di redazione In riferimento al primo caso, riguardo il danno dato nei cerqueti, emerge da un lato la testimonianza dell’esistenza di un antico Statuto che regolava la comunità locale; dall’altro il manifestarsi di una lacuna normativa. Si legge infatti, nella lettera del Buongoverno, datata febbraio 1649, che: «dopo haver sentito le parti sopra lo che si espone da Giovanni Rotondo nel congiunto memoriale, devo riferire all’E.V. conforme all’ordine […] che nello Statuto di Ceprano non si contiene in conto alcuno la materia esposta, come si suppone, praticandosi in quel luogo» 6 . Il secondo caso è invece decisamente più complesso. In merito al danno dato «negl’Alberi della Comunità», si specifica che è possibile applicare due azioni: una di tipo civile e una di tipo penale, ossia «un’emenda e un’altra criminale per la pena». In merito all’azione civile, si legge sempre nel memoriale, non c’è dubbio che questa possa essere applicata ai «dannificanti», ma a tale scopo bisogna dimostrare sia che questi cittadini non avessero diritto di tagliare la legna, sia che abbiano tagliato legna da frutto, il che non piedi infruttifera e se sia luogo, ad assegnare una porzione di Macchia per uso di legna da foco, per preservar l’altre fruttifere, che sogliono vendersi dalla Communità». 5 Ivi: «testimoni depongono di avere veduto più volte tagliare nell’anni passati legna di quercia verde, e fruttifera, e trasportarla per farne foco, da Giustiniano Merolli, Bernardo Guglielmi, Arduino Carboni, Garzoni di Giuseppe Maria Vitiliani e Prospero de Camilly, di Crescenzo Gemma, Garzone del Medico Trani, da Domenico Cipriani Garzone di Gio. Pietro Astolfi e dalli Garzoni non individuati di D. Pasquale Cipolla e di Francesco Cipolla». 6 Ivi, b. 961. Da una lettera inviata alla Sacra Congregazione del Buon Governo, in data 21 febbraio 1629.
130 Marco Di Cosmo è provata da alcuna perizia 7 . L’azione penale invece, «non può esercitarsi, se non vi è Statuto, o diritto proibitivo di legnare, e questi non essendovi, come motiva il Potestà di Ceprano» 8 , per riparare al danno si propone allora di emanare un editto penale ad hoc. In questo caso emerge l’esigenza di colmare una lacuna normativa, riguardante un provvedimento da applicare ai trasgressori. Per questo, il Podestà locale, verificando la sussistenza del danno, suggerisce la pubblicazione di un Editto che proibisse di tagliare la legna nei luoghi specificati. «Convien dunque riparare al danno con un Editto penale, di ciò fare convien di nuovo premere presso il Governatore di Campagna, per aver la risposta categorica sull’obietti fatti dalla Sagra Congregazione nella lettera dei 4 Maggio 1776» 9 . Tuttavia, il riferimento all’antico Statuto nei casi qui presi in esame altro non è che una conferma dell’esistenza di quest’ultimo, nonché testimonianza del suo utilizzo per la risoluzione delle controversie in materia di danno dato nella Comunità di Ceprano in Campagna. 7 Ivi, b. 963. Istanza presentata dalla Comunità di Ceprano alla Sacra Congregazione del Buon Governo, 31 maggio 1776: «non vi è dubbio che dalla Comunità possa sperimentarsi contro i dannificanti, ma convien che costi, che questi non avessero diritto di legnare nella macchia, e che li nominati garzoni abbiano tagliato la legna fruttifera, il che non li prova dalla Perizia». 8 Ivi. 9 Ivi.
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