Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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26.09.2017 Views

Marco Di Cosmo Ceprano: il danno dato nello statuto Introduzione A Ceprano è noto che manchi l’antico statuto comunale. L’Archivio Storico del comune di Ceprano contiene principalmente materiale post-unitario 1 ; tuttavia, la ricerca condotta consultando il fondo della Congregazione del Buon Governo presso l’Archivio di Stato di Roma, ha portato alla luce alcuni interessanti riferimenti all’antico Statuto della comunità cepranese. Dapprima un riferimento esplicito all’antico Statuto in materia di danno dato per irregolare transito del «bestiame nelli cerqueti», e, in un momento storico successivo, una lacuna statutaria in materia di danno dato relativamente al taglio della legna nella macchia di Ceprano. Da questa duplice menzione, di seguito trattata in dettaglio, si evince quindi l’esistenza dello Statuto di Ceprano, pur non avendone oggi traccia documentaria. I casi di danno dato Il danno dato è argomento centrale nelle documentazioni statutarie, essendo una delle materie più rilevanti all’interno delle esperienze giuridiche locali. Con il termine di danno dato si identificavano tutti i reati relativi ai danneggiamenti delle terre provocati da persone, o più spesso animali. Tali danneggiamenti, come vedremo, si rivelavano particolarmente critici per un’economia locale, a Ceprano come in altri paesi, fortemente legata all’agricoltura. La materia che regolava questo tipo di controversie è dunque la 1 A. M. Ferraioli, Le fonti conservate nell’Archivio Storico del Comune di Ceprano, Ceprano 2004.

128 Marco Di Cosmo parte preponderante, sia degli Statuti, che delle testimonianze qui analizzate. Uno dei casi esaminati relativi al danno dato riguarda l’irregolare transito del bestiame, nella fattispecie la causa tra Giovanni Rotondo e il comune di Ceprano, per il passaggio degli animali nei querceti. Il Rotondo scrive alla Sacra Congregazione del Buongoverno come, contro la forma dell’Antico Statuto, «l’affittuario del danno dato, fatta la commemorazione di tutti i Santi, ne deve pretendere le pene del danno nelle ghiande fatto con bestiame nelli cerqueti di queste parti etiam nelle riserve» 2 . Il caso più recente, risalente al 1776, e relativo al danno dato, riporta invece l’istanza presentata dal popolo di Ceprano contro «Prospero de Camilly, Crescenzo Guglielmi e Francesco Trani, per ottenere riparo al danno considerabile che li loro domestici cagionavano alla macchia communitativa col continuo taglio della legna, senza riguardo agli alberi fruttiferi» 3 . Il taglio indiscriminato della legna nei territori di Ceprano, infatti, colpiva enormemente l’agricoltura locale, andando a danneggiare gli alberi, potenziale fonte di approvvigionamento della comunità. Si legge nel memoriale del Buongoverno come il podestà locale, verificando la sussistenza di tale danno, suggerì l’emanazione di un editto che proibisse il taglio indiscriminato della legna 4 . 2 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buongoverno, Serie II (in seguito solo BG), b. 961. Deposizione di Giovanni Rotondo, deposizione contenuta in fascicolo sub data 21 febbraio 1629. 3 Ivi, b. 963. Istanza presentata dalla Comunità di Ceprano alla Sacra Congregazione del Buon Governo, 31 maggio 1776. 4 Ivi: «in tal ricorso rimesso al Governatore di Campagna, ed in seguito con lettera del 5 successivo maggio, tramite l’informazione di quel Podestà locale, in cui verificando questi la sussistenza del danno, suggerì il provvedimento della pubblicazione di un Editto proibitivo di tagliare la legna in detta Selva sotto pene vigorose Intanto però la Sagra Congregazione prima di prendere alcuna provvidenza […] determinò di scrivere sotto li 4 maggio di dett’anno allo stesso Governatore di Campagna per sapere se li Particolari di Ceprano abbino il diritto di legnare in tutta l’estensione della Macchia, se la facoltà sia ristretta al taglio della legna morta, o di quella in

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Marco Di Cosmo<br />

parte preponderante, sia degli Statuti, che delle testimonianze qui<br />

analizzate.<br />

Uno dei casi esaminati relativi al danno dato riguarda l’irregolare<br />

transito del bestiame, nella fattispecie la causa tra Giovanni Rotondo<br />

e il comune di Ceprano, per il passaggio degli animali nei querceti.<br />

Il Rotondo scrive alla Sacra Congregazione del Buongoverno<br />

come, contro la forma dell’Antico Statuto, «l’affittuario del danno<br />

dato, fatta la commemorazione di tutti i Santi, ne deve pretendere<br />

le pene del danno nelle ghiande fatto con bestiame nelli cerqueti di<br />

queste parti etiam nelle riserve» 2 .<br />

Il caso più recente, risalente al 1776, e relativo al danno dato,<br />

riporta invece l’istanza presentata dal popolo di Ceprano contro<br />

«Prospero de Camilly, Crescenzo Guglielmi e Francesco Trani,<br />

per ottenere riparo al danno considerabile che li loro domestici<br />

cagionavano alla macchia communitativa col continuo taglio della<br />

legna, senza riguardo agli alberi fruttiferi» 3 .<br />

Il taglio indiscriminato della legna nei territori di Ceprano, infatti,<br />

colpiva enormemente l’agricoltura locale, andando a danneggiare gli<br />

alberi, potenziale fonte di approvvigionamento della comunità.<br />

Si legge nel memoriale del Buongoverno come il podestà locale,<br />

verificando la sussistenza di tale danno, suggerì l’emanazione di un<br />

editto che proibisse il taglio indiscriminato della legna 4 .<br />

2<br />

Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buongoverno,<br />

Serie II (in seguito solo BG), b. 961. Deposizione di Giovanni Rotondo,<br />

deposizione contenuta in fascicolo sub data 21 febbraio 1629.<br />

3<br />

Ivi, b. 963. Istanza presentata dalla Comunità di Ceprano alla Sacra Congregazione<br />

del Buon Governo, 31 maggio 1776.<br />

4<br />

Ivi: «in tal ricorso rimesso al Governatore di Campagna, ed in seguito<br />

con lettera del 5 successivo maggio, tramite l’informazione di quel Podestà<br />

locale, in cui verificando questi la sussistenza del danno, suggerì il provvedimento<br />

della pubblicazione di un Editto proibitivo di tagliare la legna<br />

in detta Selva sotto pene vigorose Intanto però la Sagra Congregazione<br />

prima di prendere alcuna provvidenza […] determinò di scrivere sotto li 4<br />

maggio di dett’anno allo stesso Governatore di Campagna per sapere se li<br />

Particolari di Ceprano abbino il diritto di legnare in tutta l’estensione della<br />

Macchia, se la facoltà sia ristretta al taglio della legna morta, o di quella in

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