Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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26.09.2017 Views

Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto 125 conoscenza dell’opinione dell’uditore di Ceccano, il quale asserisce che quanto disposto dai capitoli debba essere osservato soltanto quando la Congregazione Economica incaricata avrà effettivamente emanato le nuove disposizioni, e che la modalità dell’«antico diritto di rivedere le cause subalterne dei danni dati» debba continuare ad avere efficacia fino ad allora. Tale metodologia veniva comunque «reputata abusiva ed irregolare» dallo stesso, «diversamente opposta alla riforma ora stabilita» 28 . La risposta della Sacra Congregazione 29 (spedita insieme a una copia del suddetto motu proprio) farà però ancora riferimento alla Bolla benedettina sul danno dato, confermando la prima istanza di competenza del giudice locale. Per questo la Sacra Congregazione non poteva intervenire nella disputa, 28 BG, b. 942. La supplica è scritta per intercedere fra Ceccano e Ripi. Riporta una data del Buon Governo del 26 giugno 1802. «Crede in primo luogo Ceccano, che il disposto in que(sti) capitoli non s’intenda osservabile adesso, ma dopo soltanto che sarà fatta la legge incaricata […] alla Sacra Congregazione Economica. E crede poi, in vista di tale supporto, che quel che lui […] persister possa nell’antico diritto di rivedere le cause subalterne de danni dati nella maniera costante finora. Questo metodo (che l’Oratore ha sempre però riputato abusivo) è stato […] di non solo chiamare a sé, a semplice supplica dei ricorrenti, atti, copie, ed altro gratis, ma ben anche di ordinare la soppressione delle molestie, e voler esser informato, e quindi giudicare economicamente come ha ceduto senza attender prima i giudicati de partibus. L’Oratore dice che all’incontro rapporto al primo punto, che quei capitoli fanno, e far doveano di osservare per tutti i tribunali fine della data di detto motu proprio, e non mai dopo la legge, che dovrà stabilirsi. E rispetto al secondo, che Ceccano non può, non deve più volere quell’antico suo metodo, sì perché è diversamente opposto alla riforma ora stabilita segnatamente dalli § quinto, ed ottavo, ed altresì perché quello stile non si uniforma nemmeno alla equità, e ragione, e buone regole. È direttamente opposto al § quinto, ed ottavo, perché il primo, abolisce ogni diritto anche municipale per non doversi creder più fermo uno stile abusivo, ed il secondo, ossia l’ottavo, non dà agl’accusati nemmeno l’appellazione in sospensivo, e così non può non segnarli, che lasci aperta una via economica cagione di non pochi disordini, ed abusi». 29 Ivi. Il documento intitolato «Ceccano e Ripi. Controversie giurisdizionali sul danno dato» riporta la data del Buon Governo del 3 luglio 1802.

126 Rossana Fiorini da decidersi invero dalla Segnatura o dalla Consulta (sia per i danni criminosi che per quelli studiosi).

Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto<br />

125<br />

conoscenza dell’opinione dell’uditore di Ceccano, il quale asserisce<br />

che quanto disposto dai capitoli debba essere osservato soltanto<br />

quando la Congregazione Economica incaricata avrà effettivamente<br />

emanato le nuove disposizioni, e che la modalità dell’«antico diritto<br />

di rivedere le cause subalterne dei danni dati» debba continuare ad<br />

avere efficacia fino ad allora. Tale metodologia veniva comunque<br />

«reputata abusiva ed irregolare» dallo stesso, «diversamente opposta<br />

alla riforma ora stabilita» 28 . La risposta della Sacra Congregazione 29<br />

(spedita insieme a una copia del suddetto motu proprio) farà<br />

però ancora riferimento alla Bolla benedettina sul danno dato,<br />

confermando la prima istanza di competenza del giudice locale. Per<br />

questo la Sacra Congregazione non poteva intervenire nella disputa,<br />

28<br />

BG, b. 942. La supplica è scritta per intercedere fra Ceccano e Ripi.<br />

Riporta una data del Buon Governo del 26 giugno 1802. «Crede in primo<br />

luogo Ceccano, che il disposto in que(sti) capitoli non s’intenda osservabile<br />

adesso, ma dopo soltanto che sarà fatta la legge incaricata […] alla Sacra<br />

Congregazione Economica. E crede poi, in vista di tale supporto, che quel<br />

che lui […] persister possa nell’antico diritto di rivedere le cause subalterne<br />

de danni dati nella maniera costante finora. Questo metodo (che l’Oratore<br />

ha sempre però riputato abusivo) è stato […] di non solo chiamare a sé,<br />

a semplice supplica dei ricorrenti, atti, copie, ed altro gratis, ma ben anche<br />

di ordinare la soppressione delle molestie, e voler esser informato, e quindi<br />

giudicare economicamente come ha ceduto senza attender prima i giudicati<br />

de partibus. L’Oratore dice che all’incontro rapporto al primo punto, che<br />

quei capitoli fanno, e far doveano di osservare per tutti i tribunali fine della<br />

data di detto motu proprio, e non mai dopo la legge, che dovrà stabilirsi. E<br />

rispetto al secondo, che Ceccano non può, non deve più volere quell’antico<br />

suo metodo, sì perché è diversamente opposto alla riforma ora stabilita<br />

segnatamente dalli § quinto, ed ottavo, ed altresì perché quello stile non si<br />

uniforma nemmeno alla equità, e ragione, e buone regole. È direttamente<br />

opposto al § quinto, ed ottavo, perché il primo, abolisce ogni diritto anche<br />

municipale per non doversi creder più fermo uno stile abusivo, ed il secondo,<br />

ossia l’ottavo, non dà agl’accusati nemmeno l’appellazione in sospensivo,<br />

e così non può non segnarli, che lasci aperta una via economica<br />

cagione di non pochi disordini, ed abusi».<br />

29<br />

Ivi. Il documento intitolato «Ceccano e Ripi. Controversie giurisdizionali<br />

sul danno dato» riporta la data del Buon Governo del 3 luglio 1802.

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