Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

bibliotechevalledelsacco
from bibliotechevalledelsacco More from this publisher
26.09.2017 Views

Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto 121 Buon Governo va a mediare la richiesta del Lauretti con il parere dell’uditore, consigliando di stabilire il divieto per tre anni. Riguardo la suddivisione della sanzione “accresciuta”, imputata per metà al padrone del fondo e per l’altra metà alla Comunità, il suo parere trova accordo con quanto statuito dal Consiglio, poiché in tal modo non si « reca pregiudizio alcuno al Barone per le pene del danno dato, che dev’esigere il suo Tribunale a tenore delle tasse vigenti per essere queste pene accertate, e preservate nella Risoluzione Conciliare» 19 . D’altra parte l’inasprimento imposto riguardava l’introduzione degli animali e non propriamente il danno arrecato 20 . Il Ponente della Sacra Congregazione dunque concludeva: « Poiché la suddetta pena aggiunta s’intenda e sia per la sola introduzione di qualunque bestia. Crederei perciò, che la Sacra Congregazione potesse riscrivere: Pro approbatione Resolutionis Concilii ad Triennium tantum Etiam quod applicationem poenarum auctarum ex causa Introductionis animalium in Arboreta et oliveta, salvis juribus Tribunalis pro exactione Poenarum Danni dati justa taxas» 21 . dicati da medesimi animali. Rimessa la supplica pro informatione audito concilio cum interventu de deputati ecclesiastici, il consiglio è convenuto che la proibizione di introdurre gli animali negli albereti, ed oliveti duri per cinque anni. Con accrescere la pena già dovuta al Tribunale per li danni in baiocchi 20 per ogni bestia minuta, e grossa di qualunque sorte che verrà introdotta negli albereti, ed oliveti. Ed applicandola per metà al padrone del fondo e per l’altra metà alla comunità». 19 Ivi. «Il tempo, che dovrà durare tale proibizione, io crederei, che si potesse determinare per soli tre anni, perché tanto le viti, quanto gli olivi, quale che non riacquistano in tre anni non lo riacquistano più. La pena accresciuta poi credo, che sia bene applicata al padrone del fondo per la metà, e per l’altra metà alla Comunità». 20 Ivi. «[…] l’accrescimento stabilito dal Consiglio non è propriamente pena del danno, ma piuttosto una pena imposta alla sola introduzione degli animali e pena di contravvenzione non di danno; come spiega la Risoluzione Conciliare». 21 Ivi.

122 Rossana Fiorini Nei primissimi anni del XIX secolo si solleva la questione degli animali neri 22 , che essendo troppo dannosi vengono banditi, oppure, così come stabilito, si consente la loro uccisione, quando siano trovati a far danno. Difatti, come recita una supplica firmata dal sindaco e dal segretario di Ceccano: «Per ovviare alli grandissimi danni che si commettono dalli animali neri in quel territorio e nelli granturchi, e ristretti d’arboreti in una, olive, o d’altri generi, vi fu sotto il 4 del corrente luglio risoluzione consiliare, nella quale fu stabilito e risoluto, che trovandosi a danneggiare dette sopra tanto di morra, che mandarini di ammazzarli […] come in tempo del governo provvisorio fu ulteriormente risoluto di tal pena per esser li danni» 23 . La risoluzione consiliare succitata confermava le modifiche apportate alla normativa – rese evidentemente indispensabili per via 22 A tal proposito cfr S. Notari, Per una geografia statutaria del Lazio: il rubricario degli statuti comunali della provincia storica di Campagna, in Rivista Storica del Lazio, 13-14 (2005-2006), 22, Le comunità rurali e i loro statuti (secolo XII-XV), Atti dell’VIII Convegno del Comitato italiano per gli studi e le edizione delle fonti normative, Viterbo 30 maggio – 1 giugno 2002, a cura di A. Cortonesi e F. Viola, p. 47. «È assai ricorrente in tutta la provincia la previsione di dure sanzioni risarcitorie per limitare i danneggiamenti arrecati ai coltivi dai ‘porci mandarini’ (o ‘mandarili’), o addirittura la facoltà di ucciderli”, così come accadeva anche nel Comune di Pofi». Inoltre, come specifica Giammaria nel suo contributo sul danno dato nella provincia di Campagna e Marittima, come fosse certamente lecito uccidere il maiale, animale notoriamente devastatore, in qualche caso anche altri animali, per i quali c’erano prescrizioni comportamentali e soprattutto condizione d’essere. Per evitare contestazioni l’uccisore era obbligato a portare alla Curia una parte dell’animale, quasi a voler significare la compartecipazione di quest’ultima ad un’azione ammessa dalla legge. Cfr. G. Giammaria, Il ‘danno dato’ negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa, in ivi, p. 139. 23 BG, b. 942. La supplica è firmata dal sindaco Giovan Francesco Leo e dal segretario Magno Colantonj. La data apposta dalla Sacra Congregazione riguardante l’intera pratica – cioè tutti i documenti annessi – è del 14 agosto 1802.

Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto<br />

121<br />

Buon Governo va a mediare la richiesta del Lauretti con il parere<br />

dell’uditore, consigliando di stabilire il divieto per tre anni. Riguardo<br />

la suddivisione della sanzione “accresciuta”, imputata per metà al<br />

padrone del fondo e per l’altra metà alla Comunità, il suo parere trova<br />

accordo con quanto statuito dal Consiglio, poiché in tal modo non si<br />

« reca pregiudizio alcuno al Barone per le pene del danno dato, che<br />

dev’esigere il suo Tribunale a tenore delle tasse vigenti per essere<br />

queste pene accertate, e preservate nella Risoluzione Conciliare» 19 .<br />

D’altra parte l’inasprimento imposto riguardava l’introduzione degli<br />

animali e non propriamente il danno arrecato 20 . Il Ponente della Sacra<br />

Congregazione dunque concludeva:<br />

« Poiché la suddetta pena aggiunta s’intenda e sia per la<br />

sola introduzione di qualunque bestia. Crederei perciò, che la<br />

Sacra Congregazione potesse riscrivere:<br />

Pro approbatione Resolutionis Concilii ad Triennium<br />

tantum Etiam quod applicationem poenarum auctarum ex<br />

causa Introductionis animalium in Arboreta et oliveta, salvis<br />

juribus Tribunalis pro exactione Poenarum Danni dati justa<br />

taxas» 21 .<br />

dicati da medesimi animali. Rimessa la supplica pro informatione audito<br />

concilio cum interventu de deputati ecclesiastici, il consiglio è convenuto<br />

che la proibizione di introdurre gli animali negli albereti, ed oliveti duri per<br />

cinque anni. Con accrescere la pena già dovuta al Tribunale per li danni in<br />

baiocchi 20 per ogni bestia minuta, e grossa di qualunque sorte che verrà<br />

introdotta negli albereti, ed oliveti. Ed applicandola per metà al padrone<br />

del fondo e per l’altra metà alla comunità».<br />

19<br />

Ivi. «Il tempo, che dovrà durare tale proibizione, io crederei, che si potesse<br />

determinare per soli tre anni, perché tanto le viti, quanto gli olivi, quale<br />

che non riacquistano in tre anni non lo riacquistano più. La pena accresciuta<br />

poi credo, che sia bene applicata al padrone del fondo per la metà, e per<br />

l’altra metà alla Comunità».<br />

20<br />

Ivi. «[…] l’accrescimento stabilito dal Consiglio non è propriamente<br />

pena del danno, ma piuttosto una pena imposta alla sola introduzione degli<br />

animali e pena di contravvenzione non di danno; come spiega la Risoluzione<br />

Conciliare».<br />

21<br />

Ivi.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!