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Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale

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120<br />

Rossana Fiorini<br />

il divieto di introdurre le bestie nei terreni durasse per cinque anni<br />

e stabiliva che la sanzione venisse applicata per metà al padrone<br />

del fondo e per l’altra metà alla Comunità. L’uditore considerava<br />

tale diversificazione nella pena contrastante con il diritto baronale 16 ,<br />

che fino ad allora era stato esclusivo, nel senso che il barone<br />

prendeva l’intera pena. Inoltre l’uditore propone di mantenere il<br />

divieto per due anni e non cinque 17 . La risposta 18 dell’incaricato del<br />

memoriale. «Il memoriale dato a nome di Antonio Lauretti, quale ritorno a<br />

Vostra Signoria Illustrissima e Reverendissima ha dato causa al Consiglio<br />

di Ceccano di risolvere, che si imponesse la pena di baiocchi 20 per ciascuna<br />

bestia, che si volesse introdurre e si facesse introdurre negli oliveti<br />

ed albereti ristretti da durare per due anni. L’allontanamento delle bestie da<br />

tali luoghi ha per fine la conservazione dalla rinascenza delle radici delle<br />

piante seccate nell’inverno dell’anno 1789».<br />

16<br />

Ivi. «Sia ben pensato un tale allontanamento: ma il modo di applicare<br />

la pena è offensiva del diritto del Barone, il quale per l’applicazione delle<br />

pene del danno dato al suo Tribunale vi compare la Reverenda Camera<br />

Apostolica sotto di Clemente VIII onde con titolo oneroso restano addotte<br />

alle casse de’ rispettivi frutti. Imperocché il Consiglio […] la metà della<br />

pena che impone per ciascuna bestia introdotta nei predetti ristretti applica<br />

alla Comunità, e l’altra metà al padrone del ristretto fondo. Il signor Contestabile<br />

terrà per nullo in questa parte il detto Consiglio senza tralasciare<br />

di applaudir alla proibizione della introduzione delle bestie negli oliveti, ed<br />

albereti per li due anni. Io […] non tralascio di portare nel capo al doppio<br />

la pena statutaria da applicarsi alla Curia».<br />

17<br />

Ivi. «L’uditore del Barone ammette per giusta tale risoluzione, supponendo<br />

che debba durare per due anni, quando la risoluzione conciliare porta<br />

per cinque anni. Ma si oppone all’applicazione della pena accresciuta al<br />

padrone del fondo, ed alla Comunità, perché le pene dei danni dati spettano<br />

al Barone e al suo Tribunale per la cessione avutane da Clemente VIII».<br />

18<br />

Ivi. Il documento porta la titolazione: «Sulla supplica di Antonio Lauretti».<br />

Si tratta di un parere scritto dal Ponente del Buon Governo, relativo<br />

appunto alla supplica precedentemente inviata da Antonio Lauretti di Ceccano.<br />

«Supplicò Antonio Lauretti la Sacra Congregazione, che proibisse<br />

l’introduzione degli animali negli albereti, per un danno, acciò le viti già<br />

molto pregiudicate dalla gelata dell’anno passato possano rigermogliare, e<br />

giungere li nuovi germogli ad una altezza tale da non poter essere pregiu-

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