Storia Comune
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
Biblioteca di Latium, 21
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Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto 117 animali risultavano particolarmente dannosi. Senza la necessità dunque di uccidere l’animale 10 . La deliberazione del Consiglio però appare l’estrema ratio dinanzi ad episodi ricorrenti: i documenti sono estremamente chiari al riguardo, riportano una situazione in cui nulla avevano potuto le precedenti disposizioni che avevano modificato e aggravato le pene comminate. I danni perpetrati spingevano dunque la Comunità a richiedere di rendere legale l’uccisione delle bestie. La risoluzione consiliare adottata recitava infatti: «Per dar riparo a li danni che vengono causati nelli ristretti di questa terra, e suoi cittadini, giacché gl’altri pratticati per il passato tutti sono stati, e riusciti inutili, sarebbe egli di opinione, e erede espediente, che oltre la pena statutaria contro li trasgressori, dare la facoltà, e libertà alli padroni di tali ristretti di poter impunemente ammazzare le bestie caprine, che entrano in detti ristretti, con l’approvazione dei superiori». Malgrado ciò era stato impossibile trovare un rimedio ai danni apportati dalle capre 11 , quindi il parere dell’uditore si era ora 10 Ivi. L’uditore di Ceccano scrive alla Sacra Congregazione in data 5 maggio 1778. «È contraria alla giustizia e all’equità la risoluzione presa da questo Pubblico Consiglio di potersi ammazzare le capre, che si trovano a danneggiare ne’ luoghi ristretti, potendo quelli, che ricevono il danno, convenire giudizialmente li padroni di esse per conseguirne l’emenda. Se si crede tenue la pena statutaria, si può accrescere, a riportarne l’approvazione de’ superiori, giacché così si rimedierebbe all’intollerabile licenza d’alcuni caprari». 11 Ivi, b. 939. Missiva indirizzata al Buon Governo dall’uditore Pietro Antonio Vaccari, in data 3 ottobre 1780. «Rapporto a quanto si espone nella supplica data alla Sacra Congregazione del Buon Governo in nome dei Consiglieri della terra di Ceccano, e che univocamente col documento nella medesima annessa mi do l’onore di ritrovar compiegata all’Eccellenza Vostra devo ossequiosamente riferire alla medesima, esser veramente intollerabili li danni, li quali si recano delle capre nelle vigne, alboreti, oliveri, ed altri ristretti di quel territorio, e non esser stato possibile finora il prendervi riparo, neppure all’accrescimento della pena altre volte dalla prelodata Sacra Congregazione ordinato, atteso che gl’animali suddetti appartengono per la massima parte a persone prepotenti, le quali poco, o nul-
118 Rossana Fiorini uniformato a quanto richiesto dalla popolazione. Ora si consiglia di cacciare totalmente le bestie dal territorio e consentire la loro uccisione, o meglio una per branco, come già accade per i maiali 12 . Risulta però che il malessere della popolazione, a seguito di una breve tregua, torni a manifestarsi perché come testimonia Domenico Marella il ricorrere nei confronti è durato poco e gli animali tutti, in generale, vanno compiendo notevoli danni 13 . la temono lo sbirro. Farci perciò anch’io di parere, che altro riparo che vi resti a prendere, se non bandirle affatto dai luoghi, e ristretti suddetti colla permissione a chi ve le troverà a danneggiare di ucciderne una per branco, nella maniera istessa che per statutaria disposizione vien permesso di fare con gli’animali neri, tantoppiù che non mancano in suddetto territorio altri luoghi commodi, e propri, ove ritenerle alli pascoli senza pericolo di recar danni». 12 Questo dato sugli animali neri può esser confrontato con alcune informaaioni reperite nelle Delibere Consiliari. «Si confermano le difese tra le vigne, e che se debbia ammazzar il porco trovandosi a far danno nelle vigne, e portar il quarto alla Corte, e che se paga de pena uno carlino (per pascere uno da dece in giù), et che se debbia rescuoter il denaro dell’erbatico ecc. che alcuno fosse trovato con uva in mano, o incontrato per strada, o in qualunque luogo fossero trovati, che gli abbia a menar dove l’ha colta con la pena ad arbitrio del signor Auditore (facendolo) stare anche in berlingha e che sia creso con giuramento ogniuno per accusar (danni) dell’uva e che sia pagato quello che accorderà il (capitano)». Ceccano, Archivio Storico Comunale, Libro dei Consigli (1579-1587), Delibera 5 Agosto 1580; cfr. inoltre C. Cristofanilli, Vicende statutarie, cit., pp. 66-67. 13 BG, b. 939. Il documento è un memoriale che non presenta né firma né data. È annesso a due lettere, una del 30 ottobre 1784 e l’altra del 5 novembre 1784, rispettivamente firmate dall’uditore Patrei e dall’uditore Terisse. Le carte sono indirizzate alla Sacra Congregazione che appone, sul retro, la data del 13 novembre 1784. «Domenico Marella della terra di Ceccano diocesi di Ferentino Oratore Umilissimo dell’Eccellenza Sua divotamente le rappresenta come da quattro anni fa quella Comunità porge supplica alla Sacra Congregazione del Buon Governo per li danni che quella Comunità praticava nei ristretti, e molto più nelli oliveti, per i danni che facevano le bestie caprine; si degnò essa Sacra Congregazione con veneratissimo rescritto imponere la pena sopra le bestie caprine […] motivo che più da
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Comunale, Libro dei Consigli (1579-1587), Delibera 5 Agosto 1580; cfr.<br />
inoltre C. Cristofanilli, Vicende statutarie, cit., pp. 66-67.<br />
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