Storia Comune

Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale. Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco. Biblioteca di Latium, 21 Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale Gli statuti comunali antichi del Lazio meridionale.
Gli statuti dei comuni del Sistema bibliotecario e documentario Valle del Sacco.
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Ceccano: danno dato, conferma di uno statuto 115 successivi le vicende istituzionali di Ceccano si congiunsero alle più generali sorti della Provincia di Campagna e Marittima dello Stato Pontificio, sempre più roccaforte delle nobili casate romane 5 . Una prima redazione di uno statuto comunitario dovrebbe appartenere alla prima metà del Cinquecento: si tratta di una versione ora perduta, più volte citata nei Libri dei Consigli e nel Registro delle Sentenze 6 . Sul danno dato È evidente come non sia agevole studiare la disciplina statutaria, 7 ma svariate interpretazioni e numerosi elementi possono esser fatti derivare dalla lettura di documenti ufficiali o carteggi e missive. Giovanni III, aveva ufficiali propri e una magistratura formante l’Universitas. In seguito Papa Sisto IV decretò – nella bolla Etsi Cunctorum (1478) – che le precedenti Costituzioni Egidiane fossero estese a tutto il territorio dello Stato Pontificio; e Paolo III Farnese diede loro nuovo vigore tam in Urbe quam in Provincia (cfr. inoltre G. Floridi, La “Romana Mater” di Bonifacio VIII e le libertà comunali nel Basso Lazio, Guarcino 1986). 5 Utili ad una ricerca documentaria intorno alla normativa statutaria sono gli inventari di Onorato III Caetani di Fondi, perché oltre ad elencare i beni del castello, restituiscono all’indagine storica le ordinanze della Corte. In tali documenti, alla Corte vengono resi tutti i territori di Ceccano e vengono citate le disposizioni circa gli antichi defensa (diritti) della Chiesa, da rispettare secondo gli articoli e lo Statuto ad essa concessi. Cfr. Inventarium Honorati Gaietani: l’inventario dei beni di Onorato II Gaetani d’Aragona, 1491-1493, trascrizione di C. Ramadori, revisione critica, introduzione e aggiunte di S. Pollastri, Roma 2006, ad indicem; E. A. Papetti, Ceccano al tramonto del Medioevo nell’inventario di Onorato III Caetani. 1491, Traduzione e note a cura di U. Germani, Frosinone 2003, pp. 7-23. 6 Tale redazione si inserisce nel più vasto ambito di un’opera di sistemazione delle norme e consuetudini comunitative che portò, in quegli stessi anni, alla revisione degli statuti di molti altri centri del Lazio meridionale. 7 A tal proposito notevole importanza riveste una copia cartacea del secolo XIX, due fogli di recto e verso, proveniente dall’archivio privato di Carlo Cristofanilli, che ci restituisce il capitolo numero 54 del libro IV dello statuto ceccanese.

116 Rossana Fiorini La Comunità di Ceccano si rivolge alla Congregazione del Buon Governo per evidenziare i gravi danni derivanti dalle bestie caprine. Con una lettera dell’agosto 1778, la Comunità di Ceccano denuncia lo stato di insufficienza giurisdizionale delle norme statutarie nei confronti delle sanzioni per i danni arrecati alle coltivazioni 8 e sollecita la Sacra Congregazione affinché approvi definitivamente la risoluzione consiliare, precedentemente discussa e approvata in Consiglio 9 . La nuova norma sanciva la possibilità di poter sopprimere le bestie che si trovavano a danneggiare le coltivazioni. Il Consiglio si era riunito e aveva deliberato l’11 gennaio 1778. Trattavasi di una disposizione abbastanza anomala: è a tutti noto infatti, anche in confronto a dati assunti in generale da altre Comunità della Provincia di Campagna, che le bestie erano considerate risorse importanti, quindi difficilmente soggette a uccisione. La risoluzione consiliare adottata non incontrava il parere positivo e favorevole di tutti: da un altro foglio della medesima busta infatti (risalente al maggio dello stesso anno) si può leggere il giudizio di Gaspare Tonelli, uditore di Ceccano. Egli, scrivendo al Buon Governo, sostiene che la risoluzione presa dal Consiglio sia in contrasto con la giustizia e per questo suggerisce invece di imporre una sanzione pecuniaria contro i trasgressori, i padroni delle bestie che avessero arrecato danni ai terreni definiti “ristretti” – cioè quei terreni recintati vocati esclusivamente alla coltivazione, in cui passaggio e pascolo degli 8 Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo, Serie II (in seguito solo BG), b. 938. La Comunità di Ceccano scrive, in data 14 agosto 1778, alla Sacra Congregazione. «La comunità di Ceccano […] rappresenta essere intollerabili i danni, che specialmente dalle bestie caprine, si recano a quei arboreti ed oliveti. Giacché non sono state sufficienti le pene ed aumento delle medesime per ovviare tali danni». 9 Ibidem. «[…] il Consiglio, che a questo effetto si adunò, per non sentire più tali schiamazzi e bestemmie di quei poveri, risolvette che da qui in avvenire si potessero le capre ammazzare impunemente trovandosi a dar danno nei luoghi suddetti. Resta solo, che tale risoluzione venga ora approvata dall’Eminenze Vostre, di che sono pregate, perché così si sarà dato fine a tali danni né più si sentiranno i lamenti, e bestemmie di quel popolo danneggiato».

116<br />

Rossana Fiorini<br />

La Comunità di Ceccano si rivolge alla Congregazione del Buon<br />

Governo per evidenziare i gravi danni derivanti dalle bestie caprine.<br />

Con una lettera dell’agosto 1778, la Comunità di Ceccano denuncia<br />

lo stato di insufficienza giurisdizionale delle norme statutarie nei<br />

confronti delle sanzioni per i danni arrecati alle coltivazioni 8 e<br />

sollecita la Sacra Congregazione affinché approvi definitivamente<br />

la risoluzione consiliare, precedentemente discussa e approvata in<br />

Consiglio 9 . La nuova norma sanciva la possibilità di poter sopprimere<br />

le bestie che si trovavano a danneggiare le coltivazioni. Il Consiglio<br />

si era riunito e aveva deliberato l’11 gennaio 1778. Trattavasi di<br />

una disposizione abbastanza anomala: è a tutti noto infatti, anche in<br />

confronto a dati assunti in generale da altre Comunità della Provincia<br />

di Campagna, che le bestie erano considerate risorse importanti,<br />

quindi difficilmente soggette a uccisione. La risoluzione consiliare<br />

adottata non incontrava il parere positivo e favorevole di tutti: da<br />

un altro foglio della medesima busta infatti (risalente al maggio<br />

dello stesso anno) si può leggere il giudizio di Gaspare Tonelli,<br />

uditore di Ceccano. Egli, scrivendo al Buon Governo, sostiene che<br />

la risoluzione presa dal Consiglio sia in contrasto con la giustizia<br />

e per questo suggerisce invece di imporre una sanzione pecuniaria<br />

contro i trasgressori, i padroni delle bestie che avessero arrecato<br />

danni ai terreni definiti “ristretti” – cioè quei terreni recintati vocati<br />

esclusivamente alla coltivazione, in cui passaggio e pascolo degli<br />

8<br />

Archivio di Stato di Roma, Fondo Sacra Congregazione del Buon Governo,<br />

Serie II (in seguito solo BG), b. 938. La Comunità di Ceccano scrive, in<br />

data 14 agosto 1778, alla Sacra Congregazione. «La comunità di Ceccano<br />

[…] rappresenta essere intollerabili i danni, che specialmente dalle bestie<br />

caprine, si recano a quei arboreti ed oliveti. Giacché non sono state sufficienti<br />

le pene ed aumento delle medesime per ovviare tali danni».<br />

9<br />

Ibidem. «[…] il Consiglio, che a questo effetto si adunò, per non sentire<br />

più tali schiamazzi e bestemmie di quei poveri, risolvette che da qui in<br />

avvenire si potessero le capre ammazzare impunemente trovandosi a dar<br />

danno nei luoghi suddetti. Resta solo, che tale risoluzione venga ora approvata<br />

dall’Eminenze Vostre, di che sono pregate, perché così si sarà dato<br />

fine a tali danni né più si sentiranno i lamenti, e bestemmie di quel popolo<br />

danneggiato».

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