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IL CONSU n 250-FINALE

Il Giornale del Consumatore - n. 250

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DIRITTO & ROVESCIO<br />

CASI DI GIURISPRUDENZA<br />

a cura di Agostino Mela, avvocato cassazionista<br />

www.avvocatoagostinomela.it<br />

NON È VESSATORIA<br />

LA CLAUSOLA CHE<br />

STAB<strong>IL</strong>ISCE LA DURATA<br />

DEL CONTRATTO<br />

Nel 2010 la società A conviene in giudizio<br />

innanzi al Tribunale di Trento la società B,<br />

della quale chiede la condanna al risarcimento<br />

dei danni patrimoniali per l’inadempimento<br />

di un contratto concluso nel 2006. Il contratto<br />

obbliga la società B a mantenere installate<br />

in esclusiva nel suo locale bar apparecchiature<br />

da gioco noleggiatele dalla società A per la durata<br />

di cinque anni. In dispregio di tale obbligo, la<br />

società B ha disattivato le macchine nel 2009,<br />

prima della scadenza contrattuale convenuta,<br />

installandovi macchine di imprese diverse.<br />

La società B resiste, eccependo - tra l’altro - l’inefficacia<br />

di varie clausole del contratto, perché<br />

vessatorie ai sensi dell’art. 1341 del codice civile,<br />

trattandosi di condizioni generali predisposte<br />

dall’attrice e contenenti limitazioni alla facoltà di<br />

opporre eccezioni e limitazioni nei rapporti contrattuali<br />

con i terzi.<br />

Con sentenza n. 956 del 2011 il Tribunale<br />

respinge la domanda della società A. Secondo il<br />

tribunale sono inefficaci perché vessatorie le<br />

clausole relative alla durata quinquennale del<br />

rapporto ed al divieto di installare macchine<br />

della concorrenza, in quanto la dichiarazione di<br />

approvazione specifica delle clausole onerose è<br />

stata anch’essa predisposta a stampa e richiama<br />

le clausole da approvare, indicandole con il solo<br />

numero e in blocco, unitamente a clausole non<br />

vessatorie.<br />

La società A propone appello, lamentandosi del<br />

fatto che il tribunale abbia accolto un’eccezione<br />

di vessatorietà non proposta dalla società B,<br />

quale quella attinente alla durata quinquennale<br />

del rapporto, e comunque relativa a clausola<br />

non inclusa dall’art. 1341 del codice civile fra<br />

quelle particolarmente onerose. Dichiara di<br />

rinunciare ad avvalersi della clausola relativa al<br />

divieto di non concorrenza ed insiste nella<br />

domanda di risarcimento dei danni per il recesso<br />

anticipato dal rapporto.<br />

Con sentenza depositata il 3 maggio 2013 n. 142<br />

la corte d’appello di Trento conferma la sentenza<br />

di primo grado. Ritiene che l’eccezione di<br />

inefficacia della clausola relativa alla durata<br />

quinquennale del contratto, pur se non menzionata<br />

nelle conclusioni formulate dalla convenuta<br />

in primo grado, sia da ritenere proposta, perché<br />

desumibile dalla narrativa contenuta nella<br />

comparsa di risposta della medesima convenuta;<br />

ed accoglie tale eccezione, sul rilievo che l’appellante<br />

non ha dimostrato che la clausola abbia<br />

costituito oggetto di libera pattuizione fra le parti,<br />

perché sottoscritta solo all’atto della consegna<br />

della merce, su modulo prestampato sulla bolla<br />

di consegna, e ritenendo che la clausola sia da<br />

includere fra quelle contenenti limitazioni alla<br />

facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla<br />

libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e tacita<br />

proroga o rinnovazione del contratto.<br />

La società A ricorre per cassazione, sulla base di<br />

due motivi.<br />

Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile<br />

della corte, che si pronuncia con sentenza n.<br />

17579, depositata il 3 settembre 2015.<br />

La corte ritiene fondato il primo motivo, col<br />

quale viene censurata la sentenza impugnata<br />

perché ha dichiarato inefficace, in quanto particolarmente<br />

onerosa ai sensi dell’art. 1371<br />

comma 2 cc, anche la clausola che ha stabilito<br />

in cinque anni la durata del contratto, senza<br />

possibilità di recesso anticipato, sebbene tale<br />

clausola non sia compresa fra quelle che necessitano<br />

di specifica approvazione scritta ai sensi<br />

dell’art. 1341 comma 2 cc, né sia particolarmente<br />

onerosa:<br />

"La Corte di appello ha erroneamente assimilato<br />

la clausola n. 6 del contratto intercorso fra le<br />

parti - secondo cui “Il presente contratto è valido<br />

cinque anni dalla data odierna” - fra le clausole<br />

che pongono a carico della parte aderente<br />

“limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,<br />

restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti<br />

con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto”,<br />

mentre essa non rientra in alcuna di tali<br />

fattispecie".<br />

"Le condizioni generali di contratto predisposte<br />

mediante moduli o formulari che, in relazione a<br />

rapporti ad esecuzione continuata o periodica,<br />

predispongano anche il termine di durata del<br />

rapporto non rientrano, di per sé sole, fra le<br />

clausole particolarmente onerose".<br />

"Esse non equivalgono alla tacita proroga o rinnovazione<br />

del contratto, poiché attengono alla<br />

durata inizialmente stabilita; non all’obbligo di<br />

prorogarne la scadenza".<br />

[…]<br />

"Neppure si tratta di clausola limitativa della<br />

facoltà di opporre eccezioni, poiché la pattuizione<br />

di un termine appartiene alla disciplina normale<br />

dei contratti di durata e non viene a porre<br />

oneri peculiari ed inconsueti sul contraente aderente".<br />

"Ma soprattutto, si possono considerare onerose<br />

le clausole che, nelle condizioni generali di contratto,<br />

vietino di opporre eccezioni che, nell’ambito<br />

di un contratto individuale, potrebbero<br />

essere indiscutibilmente proposte. Tale non è il<br />

divieto di recedere prima del termine stabilito<br />

dalle parti, divieto che vale anche per i contratti<br />

individuali, quale inadempimento di una specifica<br />

pattuizione".<br />

"Vale a dire, sono clausole limitative della possibilità<br />

di opporre eccezioni, ai sensi dell’art. 1341<br />

comma 2 cc, quelle che impediscano di eccepire<br />

atti o fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa<br />

che, secondo la disciplina conforme alla<br />

natura logico-giuridico-economica del rapporto<br />

di cui trattasi, la legge consentirebbe di esercitare<br />

(quali il divieto di eccepire i vizi della cosa<br />

nella compravendita; il divieto di opporre eccezioni<br />

prima di avere adempiuto alla prestazione<br />

– c.d. clausola solve et repete - e simili)".<br />

"La clausola con cui le parti stabiliscano la durata<br />

del rapporto, in un contratto ad esecuzione<br />

continuata o periodica, è del tutto normale e<br />

conforme alla natura del rapporto".<br />

Pertanto la corte di cassazione "cassa la sentenza<br />

impugnata in relazione al motivo accolto e<br />

rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, in<br />

diversa composizione, che deciderà anche sulle<br />

spese del giudizio di cassazione".<br />

www.ilconsumatore.eu N° <strong>250</strong> - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 27

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