You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DIRITTO & ROVESCIO<br />
CASI DI GIURISPRUDENZA<br />
a cura di Agostino Mela, avvocato cassazionista<br />
www.avvocatoagostinomela.it<br />
NON È VESSATORIA<br />
LA CLAUSOLA CHE<br />
STAB<strong>IL</strong>ISCE LA DURATA<br />
DEL CONTRATTO<br />
Nel 2010 la società A conviene in giudizio<br />
innanzi al Tribunale di Trento la società B,<br />
della quale chiede la condanna al risarcimento<br />
dei danni patrimoniali per l’inadempimento<br />
di un contratto concluso nel 2006. Il contratto<br />
obbliga la società B a mantenere installate<br />
in esclusiva nel suo locale bar apparecchiature<br />
da gioco noleggiatele dalla società A per la durata<br />
di cinque anni. In dispregio di tale obbligo, la<br />
società B ha disattivato le macchine nel 2009,<br />
prima della scadenza contrattuale convenuta,<br />
installandovi macchine di imprese diverse.<br />
La società B resiste, eccependo - tra l’altro - l’inefficacia<br />
di varie clausole del contratto, perché<br />
vessatorie ai sensi dell’art. 1341 del codice civile,<br />
trattandosi di condizioni generali predisposte<br />
dall’attrice e contenenti limitazioni alla facoltà di<br />
opporre eccezioni e limitazioni nei rapporti contrattuali<br />
con i terzi.<br />
Con sentenza n. 956 del 2011 il Tribunale<br />
respinge la domanda della società A. Secondo il<br />
tribunale sono inefficaci perché vessatorie le<br />
clausole relative alla durata quinquennale del<br />
rapporto ed al divieto di installare macchine<br />
della concorrenza, in quanto la dichiarazione di<br />
approvazione specifica delle clausole onerose è<br />
stata anch’essa predisposta a stampa e richiama<br />
le clausole da approvare, indicandole con il solo<br />
numero e in blocco, unitamente a clausole non<br />
vessatorie.<br />
La società A propone appello, lamentandosi del<br />
fatto che il tribunale abbia accolto un’eccezione<br />
di vessatorietà non proposta dalla società B,<br />
quale quella attinente alla durata quinquennale<br />
del rapporto, e comunque relativa a clausola<br />
non inclusa dall’art. 1341 del codice civile fra<br />
quelle particolarmente onerose. Dichiara di<br />
rinunciare ad avvalersi della clausola relativa al<br />
divieto di non concorrenza ed insiste nella<br />
domanda di risarcimento dei danni per il recesso<br />
anticipato dal rapporto.<br />
Con sentenza depositata il 3 maggio 2013 n. 142<br />
la corte d’appello di Trento conferma la sentenza<br />
di primo grado. Ritiene che l’eccezione di<br />
inefficacia della clausola relativa alla durata<br />
quinquennale del contratto, pur se non menzionata<br />
nelle conclusioni formulate dalla convenuta<br />
in primo grado, sia da ritenere proposta, perché<br />
desumibile dalla narrativa contenuta nella<br />
comparsa di risposta della medesima convenuta;<br />
ed accoglie tale eccezione, sul rilievo che l’appellante<br />
non ha dimostrato che la clausola abbia<br />
costituito oggetto di libera pattuizione fra le parti,<br />
perché sottoscritta solo all’atto della consegna<br />
della merce, su modulo prestampato sulla bolla<br />
di consegna, e ritenendo che la clausola sia da<br />
includere fra quelle contenenti limitazioni alla<br />
facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla<br />
libertà contrattuale nei rapporti con i terzi e tacita<br />
proroga o rinnovazione del contratto.<br />
La società A ricorre per cassazione, sulla base di<br />
due motivi.<br />
Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile<br />
della corte, che si pronuncia con sentenza n.<br />
17579, depositata il 3 settembre 2015.<br />
La corte ritiene fondato il primo motivo, col<br />
quale viene censurata la sentenza impugnata<br />
perché ha dichiarato inefficace, in quanto particolarmente<br />
onerosa ai sensi dell’art. 1371<br />
comma 2 cc, anche la clausola che ha stabilito<br />
in cinque anni la durata del contratto, senza<br />
possibilità di recesso anticipato, sebbene tale<br />
clausola non sia compresa fra quelle che necessitano<br />
di specifica approvazione scritta ai sensi<br />
dell’art. 1341 comma 2 cc, né sia particolarmente<br />
onerosa:<br />
"La Corte di appello ha erroneamente assimilato<br />
la clausola n. 6 del contratto intercorso fra le<br />
parti - secondo cui “Il presente contratto è valido<br />
cinque anni dalla data odierna” - fra le clausole<br />
che pongono a carico della parte aderente<br />
“limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni,<br />
restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti<br />
con i terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto”,<br />
mentre essa non rientra in alcuna di tali<br />
fattispecie".<br />
"Le condizioni generali di contratto predisposte<br />
mediante moduli o formulari che, in relazione a<br />
rapporti ad esecuzione continuata o periodica,<br />
predispongano anche il termine di durata del<br />
rapporto non rientrano, di per sé sole, fra le<br />
clausole particolarmente onerose".<br />
"Esse non equivalgono alla tacita proroga o rinnovazione<br />
del contratto, poiché attengono alla<br />
durata inizialmente stabilita; non all’obbligo di<br />
prorogarne la scadenza".<br />
[…]<br />
"Neppure si tratta di clausola limitativa della<br />
facoltà di opporre eccezioni, poiché la pattuizione<br />
di un termine appartiene alla disciplina normale<br />
dei contratti di durata e non viene a porre<br />
oneri peculiari ed inconsueti sul contraente aderente".<br />
"Ma soprattutto, si possono considerare onerose<br />
le clausole che, nelle condizioni generali di contratto,<br />
vietino di opporre eccezioni che, nell’ambito<br />
di un contratto individuale, potrebbero<br />
essere indiscutibilmente proposte. Tale non è il<br />
divieto di recedere prima del termine stabilito<br />
dalle parti, divieto che vale anche per i contratti<br />
individuali, quale inadempimento di una specifica<br />
pattuizione".<br />
"Vale a dire, sono clausole limitative della possibilità<br />
di opporre eccezioni, ai sensi dell’art. 1341<br />
comma 2 cc, quelle che impediscano di eccepire<br />
atti o fatti estintivi o impeditivi dell’altrui pretesa<br />
che, secondo la disciplina conforme alla<br />
natura logico-giuridico-economica del rapporto<br />
di cui trattasi, la legge consentirebbe di esercitare<br />
(quali il divieto di eccepire i vizi della cosa<br />
nella compravendita; il divieto di opporre eccezioni<br />
prima di avere adempiuto alla prestazione<br />
– c.d. clausola solve et repete - e simili)".<br />
"La clausola con cui le parti stabiliscano la durata<br />
del rapporto, in un contratto ad esecuzione<br />
continuata o periodica, è del tutto normale e<br />
conforme alla natura del rapporto".<br />
Pertanto la corte di cassazione "cassa la sentenza<br />
impugnata in relazione al motivo accolto e<br />
rinvia la causa alla Corte di appello di Trento, in<br />
diversa composizione, che deciderà anche sulle<br />
spese del giudizio di cassazione".<br />
www.ilconsumatore.eu N° <strong>250</strong> - SETTEMBRE/OTTOBRE 2015 27