LIT-GPP_Guide_DiverseyCare_Brochure-A4-it-HRNC-pag singole

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4. Il Green Public Procurement Definizione e contesto Europeo In Italia la Consip S.p.A.** fin dalla sua costituzione ha inserito criteri ambientali nei propri strumenti di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni. Ciò ha generato un progressivo aumento del „ transato green“ negli anni. Per capire quanto possa incidere il GPP in Italia, basta considerare che mediamente il 69% delle spese sono riconducibili al comparto della sanità, il 25,3% a quello dei Comuni e per il 21,3 % all’amministrazione centrale (lo Stato), Regioni e Province coprono invece, complessivamente, l’8,6%. Fonte: Elementi per una revisione della spesa pubblica - P. Giarda (2012) ** Società per azioni del Ministero dell‘Economia e delle Finanze (MEF) che in qualità di centrale di committenza nazionale, realizza il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA ed è di fatto negli ultimi anni il principale acquisire pubblico. 14 DIVERSEY CARE & GREEN PUBLIC PROCUREMENT

4.1 Il contesto nazionale Dal 2003, gli Stati membri hanno iniziato ad adottare i piani d‘azione nazionali sul GPP e la Commissione, allo scopo di orientare costantemente la propria politica sugli acquisti sostenibili, e di mantenere aggiornate e disponibili le informazioni essenziali sullo stato dell‘arte dei vari Piani, dando incarico anche per l‘effettuazione di studi relativi alla loro valutazione e comparazione. L’obiettivo principale del Piano d’Azione Nazionale approvato in Italia (Decreto 10 aprile 2013) è quello di promuovere la diffusione del GPP presso gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche responsabili delle politiche pubbliche di acquisto e fornire indicazioni tecniche omogenee (attraverso i Criteri Ambientali Minimi CAM) in modo da permettere a tutti i soggetti che devono attuare il GPP di disporre di criteri ambientali facilmente applicabili nei propri bandi di gara. I CAM sono gli elementi “di base” di qualificazione degli acquisti verdi e la somma degli elementi tecnici atti a garantire un miglioramento degli impatti ambientali ed un’adeguata risposta da parte del mercato dell’offerta. L’inserimento delle “specifiche tecniche di base” e, in alcuni casi, dei criteri di selezione dei candidati e delle clausole contrattuali, sono la condizione minima per qualificare come “verde” o “sostenibile” l’acquisto del bene o l’affidamento del servizio. Nel cleaning professionale tutto ciò si traduce nella cogenza almeno delle specifiche tecniche di base, dei criteri premianti e delle clausole contrattuali del D.M. 24 maggio 2012 (CAM Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) e del D.M. 18 ottobre 2016 (CAM per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti). In Italia inoltre il percorso normativo, iniziato in ambito europeo, è evoluto nell’obbligo di integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare d‘appalto con l’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50 del 2016 art. 34). Il nuovo Codice contiene ulteriori disposizioni finalizzate alla diffusione di prodotti e servizi pensati per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale e sociale. • L‘art. 93 attribuisce il diritto agli operatori economici certificati (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001, UNI CEI EN ISO 5000 UNI CEI 11352), registrati EMAS o che offrano prodotti EU Ecolabel di ridurre in modo considerevole la fideiussione provvisoria e definitiva per la partecipazione alle gare d’appalto, contribuendo a mitigare il fabbisogno finanziario delle imprese. • L’art. 95 si riferisce all’offerta economicamente più vantaggiosa riconosciuta come criterio principale di valutazione delle offerte. L’articolo infatti limita ed elenca i casi in cui una stazione appaltante può ricorrere a una valutazione puramente economica delle offerte (prezzo più basso) e stabilisce chiaramente, al contempo, che non dovranno essere valutati al prezzo più basso i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera*** (come il servizio di pulizia, la ristorazione collettiva, la gestione dei rifiuti, la manutenzione del verde pubblico, ecc). • L’art. 95, al comma 6, elenca alcuni dei criteri che possono essere utilizzati come criteri premianti dell’offerta tra cui: 1. il possesso di un marchio EU Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; 2. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell‘azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione CE n. 2013/179/UE. *** I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari ad almeno il 50% dell‘importo totale del contratto. DIVERSEY CARE & GREEN PUBLIC PROCUREMENT 15

4.1 Il contesto nazionale<br />

Dal 2003, gli Stati membri hanno iniziato ad adottare i<br />

piani d‘azione nazionali sul <strong>GPP</strong> e la Commissione, allo<br />

scopo di orientare costantemente la propria pol<strong>it</strong>ica sugli<br />

acquisti sostenibili, e di mantenere aggiornate e disponibili<br />

le informazioni essenziali sullo stato dell‘arte dei vari Piani,<br />

dando incarico anche per l‘effettuazione di studi relativi alla<br />

loro valutazione e comparazione.<br />

L’obiettivo principale del Piano d’Azione Nazionale approvato<br />

in Italia (Decreto 10 aprile 2013) è quello di promuovere<br />

la diffusione del <strong>GPP</strong> presso gli Enti e le Amministrazioni<br />

Pubbliche responsabili delle pol<strong>it</strong>iche pubbliche di acquisto<br />

e fornire indicazioni tecniche omogenee (attraverso i Cr<strong>it</strong>eri<br />

Ambientali Minimi CAM) in modo da permettere a tutti i<br />

soggetti che devono attuare il <strong>GPP</strong> di disporre di cr<strong>it</strong>eri<br />

ambientali facilmente applicabili nei propri bandi di gara.<br />

I CAM sono gli elementi “di base” di qualificazione degli<br />

acquisti verdi e la somma degli elementi tecnici atti a<br />

garantire un miglioramento degli impatti ambientali ed<br />

un’adeguata risposta da parte del mercato dell’offerta.<br />

L’inserimento delle “specifiche tecniche di base” e, in alcuni<br />

casi, dei cr<strong>it</strong>eri di selezione dei candidati e delle clausole<br />

contrattuali, sono la condizione minima per qualificare come<br />

“verde” o “sostenibile” l’acquisto del bene o l’affidamento del<br />

servizio.<br />

Nel cleaning professionale tutto ciò si traduce nella cogenza<br />

almeno delle specifiche tecniche di base, dei cr<strong>it</strong>eri premianti<br />

e delle clausole contrattuali del D.M. 24 maggio 2012<br />

(CAM Affidamento del Servizio di pulizia e per la forn<strong>it</strong>ura<br />

di prodotti per l’igiene) e del D.M. 18 ottobre 2016 (CAM per<br />

l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture<br />

ospedaliere e per la forn<strong>it</strong>ura di prodotti detergenti).<br />

In Italia inoltre il percorso normativo, iniziato in amb<strong>it</strong>o<br />

europeo, è evoluto nell’obbligo di integrare i Cr<strong>it</strong>eri Ambientali<br />

Minimi (CAM) nelle gare d‘appalto con l’entrata in vigore del<br />

Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50 del 2016 art. 34).<br />

Il nuovo Codice contiene ulteriori disposizioni finalizzate alla<br />

diffusione di prodotti e servizi pensati per ridurre al minimo il<br />

proprio impatto ambientale e sociale.<br />

• L‘art. 93 attribuisce il dir<strong>it</strong>to agli operatori economici<br />

certificati (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001,<br />

UNI CEI EN ISO 5000 UNI CEI 11352), registrati EMAS<br />

o che offrano prodotti EU Ecolabel di ridurre in modo<br />

considerevole la fideiussione provvisoria e defin<strong>it</strong>iva per la<br />

partecipazione alle gare d’appalto, contribuendo a m<strong>it</strong>igare<br />

il fabbisogno finanziario delle imprese.<br />

• L’art. 95 si riferisce all’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa riconosciuta come cr<strong>it</strong>erio principale di<br />

valutazione delle offerte. L’articolo infatti lim<strong>it</strong>a ed elenca<br />

i casi in cui una stazione appaltante può ricorrere a<br />

una valutazione puramente economica delle offerte<br />

(prezzo più basso) e stabilisce chiaramente, al contempo,<br />

che non dovranno essere valutati al prezzo più basso<br />

i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione<br />

ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi<br />

ad alta intens<strong>it</strong>à di manodopera*** (come il servizio di<br />

pulizia, la ristorazione collettiva, la gestione dei rifiuti, la<br />

manutenzione del verde pubblico, ecc).<br />

• L’art. 95, al comma 6, elenca alcuni dei cr<strong>it</strong>eri che possono<br />

essere utilizzati come cr<strong>it</strong>eri premianti dell’offerta tra cui:<br />

1. il possesso di un marchio EU Ecolabel in relazione<br />

ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o<br />

superiore al 30% del valore delle forn<strong>it</strong>ure o<br />

prestazioni oggetto del contratto stesso;<br />

2. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto<br />

serra associate alle attiv<strong>it</strong>à dell‘azienda calcolate<br />

secondo i metodi stabil<strong>it</strong>i in base alla raccomandazione<br />

CE n. 2013/179/UE.<br />

*** I servizi ad alta intens<strong>it</strong>à di manodopera sono quelli nei quali il costo<br />

della manodopera è pari ad almeno il 50% dell‘importo totale del<br />

contratto.<br />

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