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n. 81 Ottobre 2013

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adottare una delle seguenti opzioni:<br />

1. il valore dei titoli diviene uguale, a livello di<br />

stato o regione omogenea, nel 2015;<br />

2. il valore dei titoli si avvicina progressivamente<br />

a partire dal 2015 e diviene uguale nel<br />

2019 (convergenza interna);<br />

3. il valore dei titoli si avvicina progressivamente a partire dal 2015<br />

ma nel 2019 permarranno ancora delle differenze (convergenza<br />

interna secondo il cosiddetto “modello irlandese”. In questo caso<br />

tutti i titoli, sempre nel 2019, dovranno avere un valore almeno pari<br />

al 60% della media nazionale o regionale. Lo Stato membro, inoltre,<br />

può decidere che la perdita in valore dei titoli non superi il 30%.<br />

Greening<br />

(30% del massimale)<br />

Le regole del greening devono essere rispettate da tutti i percettori<br />

di aiuti diretti. A partire dal 2017, infatti, coloro che non dovessero<br />

adeguarsi, oltre a perdere la componente verde, vedrebbero decurtato<br />

anche il pagamento di base.<br />

Lo Stato, se applica la convergenza interna, può decidere che il<br />

30% sia calcolato sul valore dei titoli del singolo agricoltore. Opzione<br />

certamente interessate per paesi in cui il valore iniziale dei titoli<br />

è fortemente diversificato (l’Italia è tra questi).<br />

Le disposizioni da rispettare sono quelle proposte dalla Commissione,<br />

ma sono state modificate durante il negoziato ed oggi paiono<br />

più compatibili con l’agricoltura italiana. Eccole in sintesi.<br />

Diversificazione<br />

Interessa solo le aziende che investono più di 10 ettari a seminativo,<br />

con esclusione delle colture sommerse (riso). Per quelle con<br />

superficie a seminativo tra 10 e 30 ettari comporta la realizzazione<br />

di almeno due colture e la principale deve riguardare meno del<br />

75% della superficie aziendale. Se i seminativi superano i 30 ettari<br />

le colture devono essere almeno tre, la più importante non deve<br />

rappresentare più del 75% della superficie e la minore non meno<br />

del 5%. Se il 75% della superficie aziendale è destinata alla produzione<br />

di foraggio, oppure é a riposo, la diversificazione si applica<br />

solo se i seminativi superano i 30 ettari investiti.<br />

Prati e pascoli permanenti<br />

Le superfici a prato o pascolo permanente, se situate nelle aree<br />

sensibili dal punto di vista ambientale (aree individuate ai sensi delle<br />

direttive “habitat” e “uccelli selvatici” o comunque definite sensibili<br />

dallo Stato membro), non possono essere convertite in altre<br />

coltivazioni. In ogni caso il rapporto (calcolato a livello nazionale o<br />

regionale o aziendale) tra superfici a prato o pascolo e la superficie<br />

agricola totale, nel periodo 2012-2015, non deve subire riduzioni<br />

superiori al 5%.<br />

Aree di interesse ecologico<br />

Interessa solo le aziende con più di 15 ettari a seminativo. Qualora<br />

il 75% della superficie aziendale sia destinata alla produzione di foraggio,<br />

a colture sommerse, a leguminose o sia a riposo la soglia di<br />

esenzione aumenta a 30 ettari di seminativi. Le aziende interessate,<br />

a partire dal 2015, dovranno destinare il 5% (la Commissione potrà<br />

elevarla al 7% dal 2017, previa valutazione d’impatto) della superficie<br />

seminata ad aree di interesse ecologico. La definizione dell’area<br />

di interesse ecologico è demandata allo Stato membro anche<br />

se il regolamento prevederà un elenco di tipologie. Tra queste sono<br />

comprese le terre a riposo e le colture azoto-fissatrici. Quest’ultima<br />

rappresenta una possibilità di assoluto interesse per l’Italia e per la<br />

filiera zootecnica, tenuto conto del fatto che siamo forti importatori<br />

di proteine vegetali destinate agli allevamenti.<br />

12 Agricoltura <strong>81</strong>

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