Contratto di Affiliazione - Helvetia
Contratto di Affiliazione - Helvetia
Contratto di Affiliazione - Helvetia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pagina 1 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
<strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>Affiliazione</strong><br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale<br />
1. <strong>Affiliazione</strong> alla Fondazione<br />
1.1<br />
Con il consenso del proprio personale l'impressa menzionata<br />
nel piano delle prestazioni e <strong>di</strong> finanziamento si affilia<br />
all'<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale,<br />
Basilea (<strong>di</strong> seguito chiamata Fondazione) allo scopo <strong>di</strong><br />
attuare la previdenza professionale. Finora la fondazione<br />
era denominata Fondazione Patria per l'incremento dell'assicurazione<br />
del personale.<br />
1.2<br />
1 La Fondazione è organizzata come fondazione collettiva<br />
ed è definitivamente registrata come tale nel Registro della<br />
previdenza professionale presso l'Ufficio federale delle<br />
assicurazioni sociali. L'impresa affiliata costituisce un istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza in<strong>di</strong>pendente all'interno della Fondazione.<br />
2 La Fondazione adempie alle esigenze contenute nella<br />
legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale<br />
per la vecchiaia, i superstiti e l'invali<strong>di</strong>tà (LPP) e<br />
garantisce così le prestazioni minime prescritte da questa<br />
legge.<br />
1.3<br />
Le prestazioni <strong>di</strong> previdenza, specificate nel piano delle<br />
prestazioni e <strong>di</strong> finanziamento, sono garantite tramite un<br />
contratto collettivo d'assicurazione sulla vita stipulato tra la<br />
Fondazione, in qualità <strong>di</strong> stipulante dell'assicurazione, e<br />
<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA<br />
a Basilea (<strong>di</strong> seguito chiamata <strong>Helvetia</strong>). La gestione della<br />
Fondazione compete a <strong>Helvetia</strong>.<br />
1.4<br />
Con l'affiliazione alla Fondazione, l'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato acquisisce il <strong>di</strong>ritto alle parti <strong>di</strong> eccedenze, risultanti<br />
dal contratto <strong>di</strong> assicurazione collettiva sulla vita, concesse<br />
da <strong>Helvetia</strong>.<br />
2. Basi<br />
2.1<br />
I <strong>di</strong>ritti e gli obblighi delle parti contraenti sono determinati<br />
dal presente contratto <strong>di</strong> affiliazione, dal regolamento dei<br />
costi, dall'atto <strong>di</strong> fondazione, dal regolamento elettorale e<br />
dal regolamento d'organizzazione.<br />
2.2<br />
Il piano delle prestazioni e <strong>di</strong> finanziamento e il regolamento<br />
dei costi sono parti integranti del presente contratto <strong>di</strong> affiliazione.<br />
L'impresa conferma <strong>di</strong> aver preso conoscenza del<br />
contenuto degli stessi.<br />
2.3<br />
<strong>Helvetia</strong> nella sua qualità <strong>di</strong> gerente rappresenta la Fondazione.<br />
Le comunicazioni in<strong>di</strong>rizzate a <strong>Helvetia</strong> valgono<br />
anche come comunicazioni in<strong>di</strong>rizzate alla Fondazione. Le<br />
comunicazioni fatte da <strong>Helvetia</strong> valgono anche come comunicazioni<br />
fatte dalla Fondazione.<br />
2.4<br />
I rapporti tra la Fondazione e i beneficiari (<strong>di</strong>pendenti<br />
dell'impresa affiliata rispettivamente i loro superstiti) sono<br />
<strong>di</strong>sciplinati esclusivamente dal regolamento <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale.<br />
3. Amministrazione paritetica/<br />
commissione <strong>di</strong> previdenza<br />
3.1<br />
Appena firmato il presente contratto, l'impresa affiliata si<br />
impegna a far eleggere, conformemente alle <strong>di</strong>sposizioni<br />
contemplate nel regolamento d'organizzazione, i rappresentanti<br />
dei <strong>di</strong>pendenti in seno alla commissione <strong>di</strong> previdenza,<br />
nonché a designare i rappresentanti del datore <strong>di</strong> lavoro. In<br />
caso <strong>di</strong> vacanza e all'inizio <strong>di</strong> ogni periodo d'inse<strong>di</strong>amento la<br />
commissione <strong>di</strong> previdenza va completata, rispettivamente<br />
costituita.<br />
3.2<br />
L'impresa affiliata <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere d’accordo con l’attuale<br />
composizione del Consiglio <strong>di</strong> Fondazione; essa può partecipare,<br />
conformemente al regolamento elettorale, a eventuali<br />
elezioni complementari. In particolare, l'impresa affiliata<br />
prende atto delle <strong>di</strong>sposizioni, contemplate nell’atto <strong>di</strong> Fondazione<br />
e nel regolamento elettorale, in merito alla designazione<br />
della rappresentanza del datore <strong>di</strong> lavoro in seno al<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere d’accordo con<br />
le stesse.<br />
4. Obblighi <strong>di</strong> cooperazione<br />
4.1<br />
L'impresa è tenuta a notificare alla Fondazione il proprio<br />
personale per l'ammissione nella previdenza.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale versione 02/2011<br />
4.2<br />
1<br />
Alla Fondazione vanno notificati nel termine prescritto:<br />
� le nuove ammissioni, al più presto 90 giorni prima e al<br />
più tar<strong>di</strong> 60 giorni dopo l'inizio del rapporto <strong>di</strong> lavoro<br />
risp. dopo l'inizio dell'obbligo <strong>di</strong> previdenza, in<strong>di</strong>cando le<br />
persone che non sono assicurate secondo la Legge federale<br />
sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);<br />
� i casi d’incapacità <strong>di</strong> guadagno e d’incapacità lavorativa<br />
<strong>di</strong> una durata superiore ai 3 mesi senza interruzione<br />
(notifica entro la fine del mese seguente);<br />
� altri dati determinanti per l'attuazione della previdenza<br />
(p.es. cambiamento dello stato civile).<br />
2 Vanno imme<strong>di</strong>atamente notificati alla Fondazione i casi <strong>di</strong><br />
decesso e quelli <strong>di</strong> scioglimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro, nonché<br />
i salari che, a seguito <strong>di</strong> riduzioni salariali, non raggiungono<br />
più l’importo limite regolamentare, fissato per<br />
l’ammissione nella previdenza. In caso <strong>di</strong> scioglimento del<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro deve inoltre essere comunicato l'in<strong>di</strong>rizzo<br />
valido per il trasferimento della prestazione d'uscita nonché<br />
l'in<strong>di</strong>rizzo privato della persona uscente. Va ugualmente
Pagina 2 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
notificato se lo scioglimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro è avvenuto<br />
per motivi <strong>di</strong> salute.<br />
3 L'effettivo attuale del personale e i salari annui presumibili<br />
assoggettati all'AVS vanno notificati alla Fondazione all'inizio<br />
<strong>di</strong> ogni anno.<br />
4.3<br />
L'impresa affiliata è tenuta a partecipare all’attuazione <strong>di</strong><br />
misura adottate nel quadro della gestione delle prestazioni.<br />
4.4<br />
Per tutte le notifiche dell'effettivo del personale vanno utilizzati<br />
gli appositi moduli, messi a <strong>di</strong>sposizione dalla Fondazione,<br />
che vanno compilati in modo veritiero e in ogni loro<br />
parte.<br />
4.5<br />
1 Per le nuove assunzioni, nonché all'inizio <strong>di</strong> ogni anno, la<br />
Fondazione re<strong>di</strong>ge per tutte le persone assicurate un certificato<br />
<strong>di</strong> previdenza, da cui risultano le prestazioni in aspettativa.<br />
2 L'impresa affiliata è tenuta a trasmettere i citati certificati<br />
ad ogni singolo <strong>di</strong>pendente. L'obbligo <strong>di</strong> cui sopra si estende<br />
pure ai regolamenti <strong>di</strong> previdenza del personale redatti<br />
dalla Fondazione.<br />
5. Pagamento dei contributi/scadenza<br />
5.1<br />
L'impresa si impegna a versare i contributi globali fatturati<br />
dalla Fondazione. Sono riservati gli adattamenti dei contributi<br />
a seguito, in particolare, <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche delle tariffe, nonché<br />
eventuali contributi supplementari. I contributi dovuti dai<br />
<strong>di</strong>pendenti vanno dedotti dal salario dei <strong>di</strong>pendenti e vanno<br />
trasferiti regolarmente (come minimo trimestralmente) alla<br />
Fondazione.<br />
5.2<br />
Il giorno determinante è il 1º gennaio <strong>di</strong> un anno. Gli adattamenti<br />
del salario, delle prestazioni e dell'ammontare dei<br />
contributi avvengono <strong>di</strong> massima il giorno determinante.<br />
5.3<br />
I contributi per le prestazioni <strong>di</strong> rischio, quelli per l'adeguamento<br />
delle stesse all'evoluzione dei prezzi, nonché i contributi<br />
per le spese giungono a scadenza all'inizio <strong>di</strong> ogni<br />
anno, rispettivamente al momento dell'ammissione <strong>di</strong> un<br />
collaboratore nella previdenza del personale. Gli accre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />
vecchiaia e per il Fondo <strong>di</strong> garanzia giungono a scadenza<br />
alla fine <strong>di</strong> un anno mentre, in caso <strong>di</strong> scioglimento del rapporto<br />
<strong>di</strong> lavoro, scadono con la data stessa <strong>di</strong> cessazione<br />
del lavoro.<br />
5.4<br />
1 Per i pagamenti effettuati prima della data <strong>di</strong> scadenza è<br />
accre<strong>di</strong>tato un interesse mentre per quelli arretrati è addebitato<br />
un interesse <strong>di</strong> mora, senza notifica <strong>di</strong> una <strong>di</strong>ffida. La<br />
Fondazione è autorizzata a fissare dei tassi d'interesse<br />
conformi alla situazione <strong>di</strong> mercato e ad adattarli in qualsiasi<br />
momento alle nuove circostanze.<br />
2 La Fondazione non addebita tuttavia alcun interesse <strong>di</strong><br />
mora se i pagamenti per i contributi dovuti all'inizio <strong>di</strong> un<br />
anno, rispettivamente all'ammissione <strong>di</strong> un nuovo collaboratore<br />
nella previdenza per il personale, le pervengono nel<br />
termine <strong>di</strong> 30 giorni a contare dalla relativa scadenza.<br />
3 Un saldo a favore della Fondazione, sussistente alla fine <strong>di</strong><br />
un anno civile, compresi eventuali interessi <strong>di</strong> mora maturati,<br />
è riportato come cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> capitale all'anno civile successivo.<br />
Un saldo a favore dell'impresa affiliata, compresi eventuali<br />
interessi maturati, è accre<strong>di</strong>tato quale acconto sui<br />
contributi relativi all'anno successivo.<br />
4 Alla fine <strong>di</strong> un anno civile la Fondazione re<strong>di</strong>ge un estratto<br />
conto dei contributi. Il saldo che figura sullo stesso è considerato<br />
come accettato se l'impresa affiliata non notifica per<br />
scritto eventuali obiezioni in merito nel termine <strong>di</strong> 4 settimane,<br />
a contare dalla ricezione dell'estratto <strong>di</strong> conto.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale versione 02/2011<br />
5.5<br />
1 In caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> nel pagamento da parte dell'impresa<br />
affiliata, la Fondazione è inoltre autorizzata a ridurre le<br />
proprie prestazioni all’importo del patrimonio <strong>di</strong> previdenza,<br />
nella misura in cui l'impresa non ha effettuato il pagamento<br />
dei contributi, giunti a scadenza, entro 14 giorni dalla ricezione<br />
<strong>di</strong> una <strong>di</strong>ffida scritta, sotto comminatoria delle conseguenze<br />
della mora. In vista della rimessa in vigore della<br />
precedente copertura assicurativa, restano dovuti anche in<br />
seguito i contributi fatturati.<br />
2 Il patrimonio <strong>di</strong> previdenza si compone del patrimonio <strong>di</strong><br />
previdenza effettivamente esistente (comprese le prestazioni<br />
<strong>di</strong> <strong>Helvetia</strong> previste dal contratto d’assicurazione),<br />
nonchè <strong>di</strong> eventuali <strong>di</strong>stribuzioni ai cre<strong>di</strong>tori del fallimento<br />
rispettivamente ricavati della realizzazione del pegno e <strong>di</strong><br />
eventuali prestazioni del fondo <strong>di</strong> garanzia. La Fondazione<br />
non risponde <strong>di</strong> riduzioni delle prestazioni, attribuibili a ritar<strong>di</strong><br />
nel pagamento nei confronti <strong>di</strong> <strong>Helvetia</strong>.<br />
5.6<br />
L'impresa affiliata può accumulare presso la Fondazione<br />
delle riserve contributive destinate al finanziamento dei<br />
futuri contributi del datore <strong>di</strong> lavoro. In caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> nel<br />
pagamento la Fondazione è autorizzata a dedurre dalle<br />
riserve contributive la quota contributiva del datore <strong>di</strong> lavoro<br />
che è giunta a scadenza.<br />
5.7<br />
La Fondazione non è responsabile dell’aspetto della deducibilità<br />
fiscale dei contributi.<br />
6. Responsabilità<br />
Se al verificarsi <strong>di</strong> un caso assicurato sussistono delle lacune<br />
a livello <strong>di</strong> copertura, attribuibili a inadempimento contrattuale<br />
da parte dell'impresa affiliata, in modo particolare a<br />
inadempimento <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> cooperazione (cifra 4) o a<br />
ritar<strong>di</strong> nel pagamento, l'impresa affiliata risponde interamente<br />
delle prestazioni regolamentari dovute dalla Fondazione.<br />
7. Entrata in vigore/<strong>di</strong>sdetta/rescissione<br />
7.1<br />
Il presente contratto <strong>di</strong> affiliazione entra in vigore, premesso<br />
che sia stato controfirmato dalla Fondazione, per la data<br />
in<strong>di</strong>cata nel piano delle prestazioni e <strong>di</strong> finanziamento e<br />
sostituisce eventuali accor<strong>di</strong> precedenti. Esso è concluso
Pagina 3 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
per una durata fissa <strong>di</strong> cinque anni e può essere <strong>di</strong>sdetto<br />
per la prima volta per il 31 <strong>di</strong>cembre seguente la scadenza<br />
<strong>di</strong> tale durata fissa. La <strong>di</strong>sdetta del contratto da parte<br />
dell’impresa affiliata richiede l’approvazione scritta della<br />
Commissione <strong>di</strong> previdenza. Quest’ultima e il datore <strong>di</strong><br />
lavoro devono confermare che la rescissione del contratto è<br />
avvenuta <strong>di</strong> comune accordo con il personale o con<br />
l’eventuale rappresentanza dei <strong>di</strong>pendenti (conformemente<br />
alla Legge sulla partecipazione).<br />
7.2<br />
Se la <strong>di</strong>sdetta non è in possesso della Fondazione al più<br />
tar<strong>di</strong> 6 mesi prima della scadenza del contratto, esso si<br />
rinnova tacitamente, <strong>di</strong> volta in volta, per un altro anno. Il<br />
termine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta rimane invariato.<br />
7.3<br />
La Fondazione è autorizzata a <strong>di</strong>s<strong>di</strong>re, con effetto imme<strong>di</strong>ato,<br />
il presente contratto in caso <strong>di</strong> ritar<strong>di</strong> nel pagamento dei<br />
contributi oppure <strong>di</strong> grave inadempimento degli obblighi <strong>di</strong><br />
cooperazione. Tale <strong>di</strong>ritto spetta alla Fondazione anche nel<br />
caso in cui la commissione <strong>di</strong> previdenza emani delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
o prenda decisioni che risultino in contrad<strong>di</strong>zione con<br />
lo scopo della Fondazione, con i principi <strong>di</strong> quest'ultima o<br />
con il regolamento <strong>di</strong> previdenza del personale e se la<br />
commissione <strong>di</strong> previdenza continua ad attenersi a quanto<br />
sopra nonostante un ammonimento scritto da parte della<br />
Fondazione.<br />
7.4<br />
La Fondazione è autorizzata a <strong>di</strong>s<strong>di</strong>re il contratto anche<br />
prima della scadenza della durata contrattuale nella misura<br />
in cui durante un periodo minimo <strong>di</strong> 12 mesi l’istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
non registra alcuna persona assicurata né alcun<br />
beneficiario <strong>di</strong> una ren<strong>di</strong>ta.<br />
7.5<br />
In caso <strong>di</strong> rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione è applicabile<br />
l'art. 3 del regolamento dei costi.<br />
7.6<br />
Dopo la rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione, il patrimonio<br />
dell'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato è trasferito al nuovo istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza, oppure - se l'impresa è contemporaneamente<br />
posta in liquidazione - è utilizzato conformemente alle <strong>di</strong>-<br />
sposizioni regolamentari relative alla prestazione <strong>di</strong> libero<br />
passaggio.<br />
7.7<br />
In caso <strong>di</strong> rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione da parte<br />
dell'impresa affiliata o perché si sono verificate le cause <strong>di</strong><br />
rescissione del contratto conformemente alla cifra 7.3. precedente,<br />
la Fondazione trasferisce all’istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
subentrante le riserve matematiche per tutte le prestazioni<br />
d’invali<strong>di</strong>tà in corso rispettivamente i beneficiari <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>te<br />
d’invali<strong>di</strong>tà. Questa <strong>di</strong>sposizione si applica per analogia ai<br />
casi d’incapacità lavorativa, sopraggiunti prima della rescissione<br />
del contratto <strong>di</strong> affiliazione, che comportano<br />
un’invali<strong>di</strong>tà dopo la rescissione dello stesso.<br />
Le riserve matematiche per il versamento <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>te <strong>di</strong> vecchiaia<br />
e <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>te per i superstiti, rispettivamente i beneficiari<br />
<strong>di</strong> tali ren<strong>di</strong>te, rimangono presso la Fondazione.<br />
7.8<br />
In caso <strong>di</strong> rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione da parte<br />
della Fondazione (senza che si verifichino le cause <strong>di</strong> rescissione<br />
del contratto <strong>di</strong> cui alla cifra 7.3 precedente),<br />
compete alla Fondazione, <strong>di</strong> comune accordo con l’istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza subentrante, decidere se i beneficiari <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>te<br />
rimangono presso la Fondazione o passano al nuovo<br />
istituto <strong>di</strong> previdenza. Se le due parti summenzionate non<br />
riescono a mettersi d’accordo in merito, i beneficiari <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>te<br />
rimangono presso la Fondazione.<br />
7.9<br />
La Fondazione è tenuta a notificare la rescissione del contratto<br />
<strong>di</strong> affiliazione all’autorità competente prevista in virtù<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni legali in vigore.<br />
7.10<br />
L'impresa affiliata può aderire con una <strong>di</strong>chiarazione scritta,<br />
in qualità <strong>di</strong> socio, alla Patria Società cooperativa. Questa<br />
adesione non comporta alcun obbligo. Un recesso dalla<br />
qualità <strong>di</strong> socio è possibile in qualsiasi momento ed avviene<br />
al più tar<strong>di</strong> al momento della risoluzione del presente contratto.<br />
L'impresa affiliata conferma <strong>di</strong> concludere il presente contratto <strong>di</strong> affiliazione <strong>di</strong> comune accordo con il personale o<br />
l’eventuale rappresentanza dei <strong>di</strong>pendenti (conformemente alla Legge sulla partecipazione).<br />
Luogo/Data: Basilea,<br />
Timbro, Firma(-e) dell'impresa: <strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale, Firme:<br />
Allegati:<br />
� Regolamento dei costi<br />
� Atto <strong>di</strong> fondazione<br />
� Regolamento d'organizzazione<br />
� Regolamento elettorale<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale versione 02/2011
Pagina 4 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
Regolamento dei costi<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale<br />
1. Basi<br />
Il presente regolamento dei costi è parte integrante del<br />
contratto <strong>di</strong> affiliazione concluso tra la Fondazione e l'impresa.<br />
2. Costi soggetti a spese<br />
1 Gli oneri, in<strong>di</strong>cati qui <strong>di</strong> seguito, comportano spese amministrative,<br />
fatturate dalla fondazione all’impresa affiliata:<br />
� Contributi arretrati:<br />
− Interpellazioni per lettera raccomandata<br />
in relazione a contributi<br />
arretrati CHF 300.–<br />
− Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> pagamenti rateali CHF 250.–<br />
− Procedure d'esecuzione (spe-<br />
se d'ufficio escluse):<br />
− Domanda d'esecuzione<br />
− Domanda <strong>di</strong> continuazione<br />
dell' esecuzione<br />
− Domanda <strong>di</strong> fallimento risp.<br />
<strong>di</strong> realizzazione del pegno<br />
CHF 500.–<br />
CHF 500.–<br />
CHF 500.–<br />
� Inadempimento degli obblighi <strong>di</strong> cooperazione:<br />
Se, a causa <strong>di</strong> un inadempimento degli obblighi <strong>di</strong> cooperazione<br />
(cifra 4 del contratto <strong>di</strong> affiliazione) commesso<br />
dall'impresa affiliata nonostante la <strong>di</strong>ffida scritta, la<br />
Fondazione è costretta a richiedere essa stessa le informazioni<br />
necessarie per l'attuazione della previdenza<br />
del personale (p.es. presso la cassa <strong>di</strong> compensazione<br />
AVS competente), i costi che ne risultano sono messi in<br />
conto all'impresa affiliata, al minimo CHF 500.–.<br />
2 Per le prestazioni <strong>di</strong> servizio richieste, eccedenti l’ambito<br />
amministrativo or<strong>di</strong>nario, sono fatturate all’impresa affiliata<br />
le relative spese speciali determinate.<br />
3. Rescissione del contratto<br />
3.1<br />
In caso <strong>di</strong> rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione, la Fondazione<br />
è autorizzata a dedurre dal patrimonio dell'istituto <strong>di</strong><br />
previdenza affiliato i costi <strong>di</strong> rescissione, riven<strong>di</strong>cati da <strong>Helvetia</strong><br />
Compagnia Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA a<br />
Basilea, in virtù della tariffa d'assicurazione collettiva approvata<br />
dall'Autorità federale <strong>di</strong> vigilanza sui mercati finanziari<br />
FINMA. Tale deduzione non supera comunque l'8% della<br />
riserva matematica d'inventario e viene eseguita solamente<br />
entro i primi cinque anni dalla stipulazione del contratto.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
3.2<br />
Se lo scioglimento del contratto <strong>di</strong> affiliazione è dovuto ad<br />
apertura <strong>di</strong> fallimento oppure a liquidazione dell'impresa in<br />
seguito a mancanza <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti, dal patrimonio dell'istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza affiliato viene dedotto, in aggiunta ad una<br />
eventuale deduzione conformemente all'art. 3.1, un importo<br />
in funzione dell'impegno profuso ma, al minimo, CHF 1<br />
500.–.<br />
4. Mo<strong>di</strong>fica del regolamento<br />
4.1<br />
In presenza <strong>di</strong> motivi fondati il Consiglio <strong>di</strong> fondazione è<br />
autorizzato a mo<strong>di</strong>ficare in qualsiasi momento il presente<br />
regolamento dei costi.<br />
4.2<br />
Eventuali mo<strong>di</strong>fiche del regolamento vanno comunicate<br />
all'impresa affiliata, in forma scritta, almeno tre mesi prima<br />
della relativa entrata in vigore.<br />
5. Entrata in vigore<br />
Il presente regolamento dei costi entra in vigore il<br />
1º gennaio 2005.<br />
Basilea, aprile 2005/ottobre 2007<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione
Pagina 5 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
Atto <strong>di</strong> fondazione<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale<br />
0. Premessa<br />
0.1<br />
Con lo scopo <strong>di</strong> facilitare a tutte le imprese ed istituzioni <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ritto pubblico e privato <strong>di</strong> tutta la Svizzera l'adozione e<br />
l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria,<br />
Patria, Società mutua svizzera <strong>di</strong> assicurazioni sulla vita,<br />
Basilea ha costituito una fondazione collettiva, cui queste<br />
imprese ed istituzioni possono affiliarsi. Nel 1996 l’attività<br />
assicurativa della fondatrice è stata rilevata dalla Patria<br />
Società svizzera <strong>di</strong> assicurazioni sulla vita (società anonima).<br />
Nel settembre 2006 il nome della società è stato cambiato<br />
in <strong>Helvetia</strong> Compagnia d’Assicurazioni sulla Vita SA<br />
(<strong>di</strong> seguito <strong>Helvetia</strong>). Per ogni aderente viene fondato un<br />
istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato, definito ed organizzato secondo<br />
un regolamento <strong>di</strong> previdenza specifico.<br />
0.2<br />
La Fondazione sottostà alla vigilanza dell'autorità statale<br />
competente.<br />
1. Nome<br />
1.1<br />
<strong>Helvetia</strong> istituisce con la presente, ai sensi degli art. 80 e<br />
seguenti del Co<strong>di</strong>ce civile svizzero, una fondazione che<br />
porta il nome <strong>di</strong><br />
<strong>Helvetia</strong> Sammelstiftung für Personalvorsorge<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondation collective de prévoyance<br />
du personnel<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale<br />
<strong>Helvetia</strong> Group Foundation for Employee Pensions<br />
2. Sede<br />
2.1<br />
La Fondazione ha la propria sede a Basilea. Il Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione può trasferire in qualsiasi momento la propria<br />
sede in un altro luogo della Svizzera, con il consenso<br />
dell'autorità <strong>di</strong> vigilanza.<br />
3. Scopo<br />
3.1<br />
La Fondazione ha come scopo l'assicurazione della previdenza<br />
a favore dei <strong>di</strong>pendenti e dei datori <strong>di</strong> lavoro in caso<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
<strong>di</strong> vecchiaia, d'incapacità <strong>di</strong> guadagno e, in caso <strong>di</strong> decesso,<br />
a favore dei loro superstiti.<br />
3.2<br />
La previdenza è realizzata in primo luogo conformemente<br />
alle prescrizioni della LPP e delle altre leggi sull'assicurazione<br />
sociale. La Fondazione può tuttavia accordare una<br />
copertura previdenziale superiore alle prestazioni da assicurare<br />
obbligatoriamente.<br />
3.3<br />
Il patrimonio della Fondazione non può essere utilizzato per<br />
prestazioni che i datori <strong>di</strong> lavoro, affiliati alla Fondazione,<br />
sono tenuti a versare per legge ai loro <strong>di</strong>pendenti o che<br />
versano abitualmente, in modo complementare, come rimunerazione<br />
per servizi resi (come le indennità <strong>di</strong> carovita, le<br />
gratificazioni, i premi d'anzianità, ecc.).<br />
3.4<br />
La previdenza per il datore <strong>di</strong> lavoro deve essere limitata<br />
alle prestazioni assicurative. Non sono ammesse prestazioni<br />
a favore del datore <strong>di</strong> lavoro che superano le prestazioni<br />
regolamentari. D'altronde per il datore <strong>di</strong> lavoro valgono gli<br />
stessi <strong>di</strong>ritti e doveri come per i <strong>di</strong>pendenti.<br />
3.5<br />
La Fondazione persegue il suo scopo in special modo stipulando<br />
dei contratti d'assicurazione con <strong>Helvetia</strong> sulla base<br />
dei contratti <strong>di</strong> affiliazione conclusi con i datori <strong>di</strong> lavoro per<br />
ogni singolo istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato da essa intrattenuto,<br />
secondo i mezzi a sua <strong>di</strong>sposizione e conformemente<br />
al regolamento specifico valido per ogni singolo istituto <strong>di</strong><br />
previdenza affiliato. In casi eccezionali possono essere rese<br />
partecipi delle assicurazioni anche altre società <strong>di</strong> assicurazioni<br />
con la concessione per la Svizzera. La gestione della<br />
Fondazione compete a <strong>Helvetia</strong>.<br />
4. Finanziamento<br />
4.1<br />
La Fondazione sostiene le spese per la previdenza (in modo<br />
particolare i premi per i contratti d'assicurazione stipulati)<br />
con i mezzi (contributi) messi a sua <strong>di</strong>sposizione dai datori<br />
<strong>di</strong> lavoro e dai <strong>di</strong>pendenti conformemente al regolamento <strong>di</strong><br />
previdenza valido per ogni singolo istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato.<br />
4.2<br />
Se un istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato accusa un ritardo nel<br />
pagamento dei contributi, la Fondazione non ha alcun obbligo<br />
<strong>di</strong> anticipare le spese per la previdenza ricorrendo a<br />
mezzi propri. La Fondazione si impegna tuttavia a fornire<br />
almeno le prestazioni previste dalla legge, facendo ricorso<br />
al fondo <strong>di</strong> garanzia conformemente alla LPP.<br />
4.3<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione può riscuotere dai datori <strong>di</strong> lavoro<br />
e dalle istituzioni affiliate dei contributi per la copertura delle<br />
spese d'amministrazione.
Pagina 6 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
5. Contabilità<br />
5.1<br />
La Fondazione tiene per ogni istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato<br />
un conto separato concernente le somme che riscuote ed<br />
accumula.<br />
6. Patrimonio della Fondazione<br />
6.1<br />
<strong>Helvetia</strong> accorda alla Fondazione un importo <strong>di</strong> CHF 1 000.-<br />
(franchi mille) - che rappresenta un cre<strong>di</strong>to fruttifero <strong>di</strong> interessi<br />
verso <strong>Helvetia</strong> - quale deposito per un fondo comune.<br />
La Fondazione può accettare ulteriori donazioni da terzi, il<br />
cui investimento deve avvenire con la massima garanzia.<br />
6.2<br />
Per ogni istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato esiste un patrimonio<br />
<strong>di</strong> previdenza specifico, amministrato in modo in<strong>di</strong>pendente<br />
e <strong>di</strong>stinto dal rimanente patrimonio. Fanno parte <strong>di</strong> questo<br />
patrimonio <strong>di</strong> previdenza:<br />
� i contributi dei datori <strong>di</strong> lavoro e dei <strong>di</strong>pendenti;<br />
� i <strong>di</strong>ritti risultanti dal contratto <strong>di</strong> assicurazione stipulato<br />
per l'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato;<br />
� le riserve contributive dei datori <strong>di</strong> lavoro, accumulate<br />
appositamente nell'ambito della Fondazione dai datori<br />
<strong>di</strong> lavoro affiliati;<br />
� gli utili derivanti dalle mutazioni;<br />
� le eccedenze risultanti dal contratto <strong>di</strong> assicurazione;<br />
� i fon<strong>di</strong> previsti per le misure speciali conformemente<br />
alla LPP;<br />
� i contributi per il fondo <strong>di</strong> garanzia conformemente alla<br />
LPP;<br />
� i <strong>di</strong>ritti della Fondazione nei confronti del fondo <strong>di</strong> garanzia<br />
conformemente alla LPP in caso <strong>di</strong> struttura d'età<br />
sfavorevole o <strong>di</strong> insolvibilità dell'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato;<br />
� eventuali ulteriori donazioni del datore <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong><br />
terzi a favore dell'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato.<br />
7. Utilizzazione del patrimonio della Fondazione<br />
7.1<br />
Ogni patrimonio <strong>di</strong> previdenza, in conformità al regolamento<br />
specifico esistente e proprio all'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato,<br />
va utilizzato esclusivamente per sod<strong>di</strong>sfare i <strong>di</strong>ritti dei<br />
beneficiari e per coprire i costi dell'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato o per la sua partecipazione ai costi della Fondazione.<br />
Nell'ambito sovraobbligatorio, i <strong>di</strong>ritti dei beneficiari <strong>di</strong> un<br />
istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato sono limitati alla consistenza<br />
del corrispondente patrimonio <strong>di</strong> previdenza.<br />
7.2<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione decide circa un'eventuale utilizzazione<br />
del fondo comune.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
7.3<br />
E' esclusa la restituzione del patrimonio della Fondazione, o<br />
<strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esso, sia ai datori <strong>di</strong> lavoro - ad eccezione delle<br />
prestazioni <strong>di</strong> previdenza regolamentari - sia a <strong>Helvetia</strong>. Il<br />
patrimonio della Fondazione non può essere destinato a<br />
scopi <strong>di</strong>versi da quelli della previdenza a favore del personale.<br />
8. Beneficiari<br />
8.1<br />
Sono beneficiari della Fondazione le persone aventi <strong>di</strong>ritto,<br />
in<strong>di</strong>cate nei singoli regolamenti.<br />
8.2<br />
I <strong>di</strong>ritti dei beneficiari, risultanti dall'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato, sono definiti nei regolamenti e limitati agli stessi.<br />
9. Cessione e costituzione in pegno<br />
9.1<br />
I <strong>di</strong>ritti dei beneficiari nei confronti della Fondazione non<br />
possono essere ceduti e nemmeno pignorati.<br />
9.2<br />
Si può derogare a questa regola nell'ambito delle eccezioni<br />
previste nella LPP.<br />
10. Organi della Fondazione<br />
10.1<br />
Gli organi della Fondazione sono:<br />
� la Commissione <strong>di</strong> previdenza, costituita per ogni istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza affiliato in base al proprio regolamento<br />
d'organizzazione<br />
� il Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
� la fondatrice<br />
� l'ufficio <strong>di</strong> revisione<br />
11. Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
11.1<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione è composto da 8 membri, <strong>di</strong> cui<br />
quattro rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti e quattro rappresentanti<br />
del datore <strong>di</strong> lavoro. Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione si costituisce<br />
da sé.<br />
11.2<br />
Rappresentanti della <strong>Helvetia</strong> nominati dal Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione prendono parte alle riunioni del Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione con funzione consultiva ma senza <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />
I membri del Consiglio <strong>di</strong> fondazione con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto possono<br />
decidere in qualsiasi momento che i rappresentanti<br />
della <strong>Helvetia</strong> non presenzino a una seduta o alla <strong>di</strong>scussione<br />
<strong>di</strong> singoli punti all'or<strong>di</strong>ne del giorno. In preparazione a<br />
una decisione per via circolare le suddette persone vanno
Pagina 7 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
ascoltate riguardo alla questione <strong>di</strong>scussa, a meno che il<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione non decida all'unanimità <strong>di</strong> rinunciare<br />
a tale u<strong>di</strong>enza.<br />
11.3<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione rappresenta la Fondazione nei<br />
confronti <strong>di</strong> terzi e presenta i resoconti all'autorità <strong>di</strong> vigilanza<br />
a nome della Fondazione. Questi resoconti vanno allegati<br />
al rapporto dell'ufficio <strong>di</strong> controllo.<br />
11.4<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione designa le persone autorizzate a<br />
firmare per conto della Fondazione. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> firma può<br />
essere conferito anche a persone che non fanno parte del<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione. Due persone autorizzate a firmare<br />
detengono per la Fondazione la firma collettiva giuri<strong>di</strong>camente<br />
vincolante. Il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> firma riguardo ai compiti, che<br />
competono alla fondatrice rispettivamente a <strong>Helvetia</strong> in<br />
qualità <strong>di</strong> società gerente in virtù del regolamento<br />
d’organizzazione, è determinato dalla stessa società gerente<br />
rispettivamente dalla fondatrice.<br />
11.5<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione emana un regolamento d'organizzazione,<br />
conforme alla LPP, mo<strong>di</strong>ficabile in qualsiasi momento,<br />
che definisce la composizione delle commissioni <strong>di</strong><br />
previdenza, nonché la ripartizione delle competenze e dei<br />
compiti fra le singole commissioni <strong>di</strong> previdenza ed il Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione. Quest’ultimo emana inoltre un regolamento<br />
elettorale per la designazione dei membri del Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione. Le mo<strong>di</strong>fiche del regolamento<br />
d’organizzazione e del regolamento elettorale richiedono<br />
l’approvazione <strong>di</strong> almeno i due terzi dei membri del Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione.<br />
12. Ren<strong>di</strong>conto<br />
12.1<br />
La chiusura contabile della Fondazione deve avvenire annualmente<br />
il 31 <strong>di</strong>cembre, la prima volta il 31 <strong>di</strong>cembre<br />
1962.<br />
13. Contratti <strong>di</strong> affiliazione<br />
13.1<br />
I contratti <strong>di</strong> affiliazione, stipulati con i datori <strong>di</strong> lavoro affiliati,<br />
vengono redatti in forma scritta.<br />
13.2<br />
I contratti <strong>di</strong> affiliazione vengono conclusi con il consenso<br />
del personale o <strong>di</strong> un’eventuale rappresentanza dei <strong>di</strong>pendenti<br />
(conformemente alla legge sulla partecipazione). Tale<br />
consenso viene presupposto non appena i <strong>di</strong>pendenti hanno<br />
partecipato all'elezione della commissione <strong>di</strong> previdenza.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
14. Annullamento <strong>di</strong> un'affiliazione alla<br />
Fondazione<br />
14.1<br />
Se l'affiliazione alla Fondazione viene annullata tramite<br />
<strong>di</strong>sdetta del contratto <strong>di</strong> affiliazione, i fon<strong>di</strong> dell'istituto <strong>di</strong><br />
previdenza affiliato vengono assegnati, rispettando le <strong>di</strong>sposizioni<br />
legali e quelle contemplate nel contratto <strong>di</strong> affiliazione,<br />
nonché salvaguardando i <strong>di</strong>ritti dei beneficiari, a un<br />
nuovo istituto <strong>di</strong> previdenza del datore <strong>di</strong> lavoro, oppure<br />
<strong>di</strong>stribuiti ai beneficiari in una forma prevista dalla legge.<br />
14.2<br />
Se l'annullamento è dovuto alla cessazione dell'attività<br />
aziendale o ad una liquidazione, i fon<strong>di</strong> vengono <strong>di</strong>stribuiti ai<br />
beneficiari, in una forma prevista dalla legge, tenendo conto<br />
degli anni <strong>di</strong> servizio e dei contributi versati.<br />
14.3<br />
Per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> non vincolati in modo tecnicoassicurativo,<br />
vengono prese in considerazione almeno tutte<br />
le persone assicurate al momento della <strong>di</strong>sdetta rispettivamente<br />
della cessazione dell'attività aziendale rispettivamente<br />
del decreto <strong>di</strong> liquidazione.<br />
15. Scioglimento della Fondazione<br />
15.1<br />
In caso <strong>di</strong> scioglimento della Fondazione, il Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione decide circa l'utilizzazione <strong>di</strong> un eventuale saldo<br />
attivo del patrimonio della Fondazione. Sono escluse le<br />
prestazioni a favore della fondatrice o dei datori <strong>di</strong> lavoro<br />
affiliati oppure dei loro successori legali.<br />
15.2<br />
In ogni caso è riservata l'approvazione dell'autorità <strong>di</strong> vigilanza.<br />
16. Mo<strong>di</strong>fica dell'atto <strong>di</strong> fondazione<br />
16.1<br />
Le richieste <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche del presente atto <strong>di</strong> fondazione<br />
vanno presentate all’autorità <strong>di</strong> vigilanza, salvaguardando lo<br />
scopo della Fondazione (art. 3), e devono essere approvate<br />
da almeno i due terzi dei membri del Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
La Fondazione è stata costituita il 7 <strong>di</strong>cembre 1961. L'atto <strong>di</strong><br />
fondazione è stato rivisto il 31 marzo 2005 e per l'ultima<br />
volta il 21 giugno 2007. L'approvazione dell'autorità competente<br />
è avvenuta con decreto dell'Ufficio federale delle assicurazioni<br />
sociali del 11 aprile 2005 e del 6 settembre 2007.
Pagina 8 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
Regolamento<br />
d'organizzazione<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza<br />
del personale<br />
1. Commissione paritetica <strong>di</strong><br />
previdenza<br />
1.1 Composizione<br />
1<br />
La Commissione paritetica <strong>di</strong> previdenza, esistente per<br />
ogni istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato, è composta come segue:<br />
a) dai rappresentanti del datore <strong>di</strong> lavoro, nominati dal<br />
datore <strong>di</strong> lavoro stesso e<br />
b) da un ugual numero <strong>di</strong> rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti,<br />
eletti in seno agli assicurati, tenendo conto delle categorie<br />
dei <strong>di</strong>pendenti.<br />
2 Ogni Commissione <strong>di</strong> previdenza si costituisce da sé. Il<br />
presidente resta in carica al massimo per tre anni, in base<br />
al decreto della Commissione <strong>di</strong> previdenza. L’elezione del<br />
presidente avviene a maggioranza semplice dei voti espressi<br />
da tutti i membri. Egli può essere rieletto. Se dopo la<br />
scadenza della durata della carica non si procede a una<br />
nuova elezione, la durata della carica del presidente si<br />
rinnova sempre tacitamente <strong>di</strong> un altro anno.<br />
3 I membri della commissione <strong>di</strong> previdenza restano in carica<br />
per tre anni. La durata della carica può essere estesa,<br />
con decisione della commissione <strong>di</strong> previdenza, ad un massimo<br />
<strong>di</strong> cinque anni. Se dopo la scadenza della durata della<br />
carica non si procede a nuove elezioni, la durata della carica<br />
dei membri eletti si rinnova sempre tacitamente <strong>di</strong> un<br />
altro anno. I membri possono essere rieletti.<br />
4 Lo scioglimento del rapporto <strong>di</strong> lavoro comporta l'esclusione<br />
dalla commissione <strong>di</strong> previdenza. Per la rimanente durata<br />
della carica viene eletto un sostituto.<br />
5 I cambiamenti in seno alle commissioni <strong>di</strong> previdenza<br />
vanno annunciati imme<strong>di</strong>atamente al Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
1.2 Elezione dei rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti<br />
1 Tutti i <strong>di</strong>pendenti che fanno parte dell'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato sono eleggibili ed hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto.<br />
2 L'elezione avviene a maggioranza semplice dei voti espressi<br />
(maggioranza relativa). Risultano eletti i can<strong>di</strong>dati<br />
con il maggior numero <strong>di</strong> voti al primo scrutinio.<br />
3<br />
Per le elezioni suppletive previste all’art. 1.1, cpv. 4, vale<br />
la stessa procedura.<br />
4 L'elezione va comunicata per iscritto al Consiglio <strong>di</strong> fondazione,<br />
tramite un verbale d'elezione.<br />
1.3 Riunioni; deliberazione<br />
1 Ogni Commissione <strong>di</strong> previdenza si riunisce tutte le volte<br />
che la gestione d'affari dell'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato lo<br />
esige, comunque almeno una volta all‘anno. La convocazione<br />
avviene o su domanda del presidente oppure se la<br />
metà dei membri della Commissione <strong>di</strong> previdenza lo richiede.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
2 Il presidente <strong>di</strong>rige la riunione.<br />
3<br />
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice <strong>di</strong><br />
tutti i membri.<br />
4 Le decisioni vanno messe a verbale che va firmato da un<br />
rappresentante del datore <strong>di</strong> lavoro e da un rappresentante<br />
dei <strong>di</strong>pendenti. Questi verbali vanno inoltrati al Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione se la Fondazione è chiamata ad agire, in seguito<br />
alle decisioni prese.<br />
5 Se il Consiglio <strong>di</strong> fondazione constata un'illegalità, lo annuncia<br />
imme<strong>di</strong>atamente alla Commissione <strong>di</strong> previdenza,<br />
rinviando semmai quest'ultima alle vie legali o a<strong>di</strong>cendo<br />
esso stesso le vie legali. Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione non può<br />
annullare una decisione della Commissione <strong>di</strong> previdenza,<br />
ma soltanto sospenderne l'attuazione fino al termine <strong>di</strong> un<br />
proce<strong>di</strong>mento dell'autorità <strong>di</strong> vigilanza o <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento<br />
giu<strong>di</strong>ziario.<br />
6 In caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> voti il presidente ha un voto supplementare.<br />
Le commissioni <strong>di</strong> previdenza possono prevedere un<br />
altro proce<strong>di</strong>mento. Even-tuali decisioni in merito vanno<br />
comunicate imme<strong>di</strong>atamente al Consiglio <strong>di</strong> fondazione in<br />
base al verbale.<br />
7 Le decisioni possono essere prese anche per via circolare.<br />
La decisione per via circolare è valida se è approvata da<br />
tutti i membri della Commissione <strong>di</strong> previdenza.<br />
1.4 Compiti; <strong>di</strong>ritti e doveri<br />
1<br />
La Commissione <strong>di</strong> previdenza rappresenta l'organo paritetico<br />
per l'istituto <strong>di</strong> previdenza affiliato in questione.<br />
2 La Commissione <strong>di</strong> previdenza incarica il Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione della tutela dei compiti e delle competenze che<br />
gli sono assegnati in base al regolamento d'organizzazione.<br />
3 Un'eventuale revoca <strong>di</strong> questo mandato autorizza la Fondazione<br />
a <strong>di</strong>s<strong>di</strong>re, con effetto imme<strong>di</strong>ato, il contratto d'affiliazione<br />
con il datore <strong>di</strong> lavoro in questione.<br />
4<br />
Con riserva delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui sopra, ad ogni Commissione<br />
<strong>di</strong> previdenza spetta l'amministrazione dell'istituto<br />
<strong>di</strong> previdenza affiliato in questione. La Commissione <strong>di</strong><br />
previdenza ha in particolare i seguenti compiti:<br />
a) approva un regolamento <strong>di</strong> previdenza del personale,<br />
preparato dalla Fondazione riguardo al piano <strong>di</strong> previdenza<br />
selezionato;<br />
b) informa i beneficiari sull'organizzazione, sull'attività e<br />
sulla situazione patrimoniale dell'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato;<br />
c) controlla che il datore <strong>di</strong> lavoro adduca i documenti e<br />
le communicazioni previsti dal contratto d'affiliazione;<br />
d) controlla che i contributi vengano versati alla loro scadenza;<br />
e) in caso <strong>di</strong> evento <strong>di</strong> previdenza collabora nella sollecitazione<br />
dei documenti necessari per la giustificazione<br />
dei <strong>di</strong>ritti;<br />
f) comunica al Consiglio <strong>di</strong> fondazione, subito dopo la<br />
deliberazione, le mo<strong>di</strong>fiche dei <strong>di</strong>ritti regolamentari dei<br />
beneficiari;<br />
g) collabora nella determinazione dei <strong>di</strong>ritti a prestazioni<br />
e nella decisione circa il pagamento <strong>di</strong> prestazioni;
Pagina 9 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
h) decide circa l'utilizzazione dei fon<strong>di</strong> messi a <strong>di</strong>sposizione<br />
per le misure speciali secondo la LPP, nella misura<br />
in cui ciò non risulta già regolato dalla legge o dal<br />
regolamento <strong>di</strong> previdenza del personale;<br />
i) decide, in conformità allo scopo della Fondazione,<br />
circa l'utilizzazione dei fon<strong>di</strong> liberi dell'istituto <strong>di</strong> previdenza<br />
affiliato;<br />
k) decide circa la riduzione <strong>di</strong> prestazioni regolamentari<br />
in rapporto a pretese risultanti dalle assicurazioni collettive<br />
e sociali.<br />
5 Le comunicazioni fatte dalla Commissione <strong>di</strong> previdenza al<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione sono valide se inoltrate in forma<br />
scritta alla sede principale <strong>di</strong> <strong>Helvetia</strong> a Basilea.<br />
2. Compiti del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
1<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione ha in particolare i seguenti compiti<br />
e le seguenti competenze:<br />
a) rappresenta la Fondazione nei confronti <strong>di</strong> terzi e<br />
determina il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> firma; tale <strong>di</strong>ritto può essere conferito<br />
anche a persone non facenti parte del Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione; riguardo agli affari in corso secondo la<br />
lettera k), trasmette alla società gerente la determinazione<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> firma;<br />
b) approva il conto annuale e lo sottopone all'autorità <strong>di</strong><br />
vigilanza ed alla fondatrice;<br />
c) approva i testi <strong>di</strong> base per i regolamenti e i contratti<br />
d’affiliazione, preparati dalla società gerente;<br />
d) decide circa l'investimento dei fon<strong>di</strong> degli istituti <strong>di</strong><br />
previdenza affiliati;<br />
e) stipula i contratti d'assicurazione;<br />
f) fissa il regolamento per il Consiglio <strong>di</strong> fondazione;<br />
g) sorveglia l'attività degli altri organi della Fondazione;<br />
h) elegge l'ufficio <strong>di</strong> controllo con è richiesta<br />
l’approvazione <strong>di</strong> almeno i tre quarti dei membri del<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione;<br />
i) designa il perito con è richiesta l’approvazione <strong>di</strong> almeno<br />
i tre quarti dei membri del Consiglio <strong>di</strong> fondazione;<br />
k) trasmette gli affari in corso a <strong>Helvetia</strong> Compagnia<br />
Svizzera d'Assicurazioni sulla Vita SA, Basilea (società<br />
gerente), in particolare:<br />
− la conclusione, la proroga e la <strong>di</strong>sdetta <strong>di</strong> contratti<br />
d’affiliazione,<br />
− la preparazione dei regolamenti <strong>di</strong> previdenza del<br />
personale,<br />
− la corrispondenza corrente,<br />
− l'incasso dei contributi <strong>di</strong> previdenza,<br />
− la contabilità,<br />
− la tenuta dei conti <strong>di</strong> vecchiaia,<br />
− la preparazione dei certificati <strong>di</strong> previdenza,<br />
− la liquidazione dei sinistri per i casi <strong>di</strong> previdenza, rispettando<br />
i regolamenti <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
ed eventuali decreti delle commissioni <strong>di</strong> previdenza,<br />
− il rilascio <strong>di</strong> ricevute ed attestati,<br />
− l'informazione del Consiglio <strong>di</strong> fondazione su fatti <strong>di</strong><br />
interesse per la tutela delle sue competenze,<br />
− l'informazione delle commissioni <strong>di</strong> previdenza su fatti<br />
<strong>di</strong> interesse per la tutela delle loro competenze,<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
− la preparazione del conto annuale della Fondazione<br />
all'intenzione del Consiglio <strong>di</strong> fondazione,<br />
− tutti i rimanenti affari che il Consiglio <strong>di</strong> fondazione le<br />
affida.<br />
2 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione agisce a titolo <strong>di</strong> Commissione <strong>di</strong><br />
previdenza per gli istituti <strong>di</strong> previdenza affiliati che non possono<br />
sod<strong>di</strong>sfare le con<strong>di</strong>zioni circa la composizione degli<br />
stessi conformemente all’art. 1.1 (per esempio dopo la<br />
rescissione del contratto <strong>di</strong> affiliazione in seguito a liquidazione<br />
dell'impresa del datore <strong>di</strong> lavoro affiliato o qualora non<br />
ci fossero più <strong>di</strong>pendenti).<br />
3 Al Consiglio <strong>di</strong> fondazione competono le decisioni riguardanti<br />
gli affari che non sono assegnati ad altri organi.<br />
3. Compiti dell'ufficio <strong>di</strong> controllo<br />
1 L'ufficio <strong>di</strong> controllo esercita il proprio mandato conformemente<br />
alle <strong>di</strong>sposizioni della LPP e del corrispettivo regolamento<br />
d'esecuzione.<br />
2 L'ufficio <strong>di</strong> controllo può ricevere dei mandati da parte del<br />
Consiglio <strong>di</strong> fondazione, in special modo il controllo <strong>di</strong> singoli<br />
istituti <strong>di</strong> previdenza affiliati.<br />
4. Compiti del perito<br />
Il perito esercita il proprio mandato conformemente alle<br />
<strong>di</strong>sposizioni della LPP e del corrispettivo regolamento d'esecuzione.<br />
5. Rapporti con i regolamenti <strong>di</strong><br />
previdenza del personale<br />
Il presente regolamento d'organizzazione è parte integrante<br />
<strong>di</strong> tutti i regolamenti <strong>di</strong> previdenza del personale.<br />
Basilea, ottobre 2004/ottobre 2007<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione
Pagina 10 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
Regolamento elettorale<br />
per l’elezione del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
della <strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva<br />
1. Composizione del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
paritetico<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione è composto da 8 membri (compreso<br />
il presidente). È composto dai rappresentanti dei<br />
<strong>di</strong>pendenti e dai rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro.<br />
1.1 Criteri elettorali<br />
1<br />
Per garantire la parità risp. la rappresentanza adeguata i<br />
rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti e dei datori <strong>di</strong> lavoro devono<br />
adempiere secondo possibilità ai seguenti criteri:<br />
a. rappresentanza dei vari settori<br />
b. rappresentanza delle varie regioni della Svizzera.<br />
2 Può essere eletto nel Consiglio <strong>di</strong> fondazione solo un<br />
rappresentante per ogni <strong>di</strong>tta affiliata.<br />
1.2 Rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti<br />
1 La rappresentanza dei <strong>di</strong>pendenti è composta da quattro<br />
membri. Questi rappresentano tutti i <strong>di</strong>pendenti con rapporto<br />
d’impiego, che non partecipano a decisioni importanti<br />
riguardanti la politica <strong>di</strong> gestione.<br />
2<br />
Nella rappresentanza dei <strong>di</strong>pendenti devono possibilmente<br />
essere rappresentate le categorie seguenti:<br />
� la categoria dei collaboratori e quadri inferiori con almeno<br />
2 e al massimo 3 membri;<br />
� la categoria dei quadri me<strong>di</strong> e superiori con almeno 1 e<br />
al massimo 2 membri.<br />
1.3 Rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro<br />
La rappresentanza dei datori <strong>di</strong> lavoro è composta da quattro<br />
membri. Questi rappresentano tutti i <strong>di</strong>pendenti con<br />
rapporto d’impiego, che partecipano alle decisioni importanti<br />
riguardanti la politica <strong>di</strong> gestione come anche rappresentanti<br />
dell’organo e i titolari <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte affiliate.<br />
2. Circoscrizioni elettorali<br />
1<br />
Per l’elezione vengono formate due circoscrizioni:<br />
� Circoscrizione elettorale 1: rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti<br />
della Commissione <strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate<br />
� Circoscrizione elettorale 2: rappresentanti dei datori <strong>di</strong><br />
lavoro della Commissione <strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate<br />
2 In ogni circoscrizione elettorale avrà luogo un’elezione<br />
autonoma.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
3. Diritto <strong>di</strong> voto<br />
3.1 Elettorato attivo<br />
3.1.1 Per i rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti<br />
1 Nella circoscrizione elettorale 1 hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto i<br />
rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti delle Commissioni <strong>di</strong> previdenza<br />
<strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>tte affiliate alla <strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva.<br />
2 I rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti della Commissione <strong>di</strong> previdenza<br />
eleggono insieme i rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti<br />
del Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
3.1.2 Per i rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro<br />
1 Nella circoscrizione elettorale 2 hanno il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto i<br />
rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro delle Commissioni <strong>di</strong><br />
previdenza <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>tte affiliate alla <strong>Helvetia</strong> Fondazione<br />
collettiva.<br />
2 I rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro della Commissione <strong>di</strong><br />
previdenza eleggono insieme i rappresentanti dei datori <strong>di</strong><br />
lavoro del Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
3.2. Elettorato passivo<br />
3.2.1. Come rappresentante dei <strong>di</strong>pendenti<br />
Sono eleggibili i rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti delle Commissioni<br />
<strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate.<br />
3.2.2. Come rappresentante dei datori <strong>di</strong> lavoro<br />
Sono eleggibili i rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro delle<br />
Commissioni <strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate.<br />
4. Proposte d’elezione<br />
4.1 Proposte d’elezione del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
1 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione paritetico propone, tenendo<br />
conto dei criteri elettorali secondo cifra 1.1, alle Commissioni<br />
<strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate i can<strong>di</strong>dati per il Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione della loro circoscrizione.<br />
2 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione può proporre fino a sei persone<br />
supplementari per ogni circoscrizione elettorale, affinché in<br />
caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missione <strong>di</strong> un membro del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
durante il periodo <strong>di</strong> carica, possa essere sostituito il<br />
seggio liberatosi con un subentrante (can<strong>di</strong>dato sostituto).<br />
4.2 Proposte d’elezione dalle circoscrizioni elettorali<br />
1 Le Commissioni <strong>di</strong> previdenza delle <strong>di</strong>tte affiliate hanno il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proporre ulteriori can<strong>di</strong>dati alle elezioni. Una proposta<br />
d’elezione dalle circoscrizioni elettorali è da inoltrare<br />
esclusivamente tramite l’apposito formulario e necessita per<br />
la sua vali<strong>di</strong>tà della firma <strong>di</strong> propria mano del can<strong>di</strong>dato. Nel<br />
formulario va specificato a quale categoria <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti<br />
conformemente alla cifra 1.2 appartiene il can<strong>di</strong>dato.
Pagina 11 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
2 Le proposte d’elezione dalle circoscrizioni elettorali sono<br />
da inoltrare per iscritto all’ufficio elettorale al più tar<strong>di</strong> 7<br />
settimane prima della data delle elezioni.<br />
3 Le proposte d’elezione dalle circoscrizioni elettorali vengono<br />
controllate dall’ufficio elettorale in riguardo alla loro eleggibilità<br />
secondo cifra 3.2. La proposta d’elezione attuale<br />
viene comunicata alle circoscrizioni elettorali 3 settimane<br />
prima della data delle elezioni.<br />
4.3 Elezione tacita<br />
Se in una o entrambi le circoscrizioni elettorali il numero dei<br />
can<strong>di</strong>dati alle elezioni è pari a quello dei seggi da occupare,<br />
nella rispettiva circoscrizione elettorale non ci sarà votazione<br />
secondo cifra 5 e i can<strong>di</strong>dati al Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
sono da considerarsi eletti tacitamente.<br />
5. Proce<strong>di</strong>mento elettorale<br />
5.1 Principi elettorali generali<br />
L’elezione <strong>di</strong> tutti i membri del Consiglio <strong>di</strong> fondazione avviene<br />
per corrispondenza, libera ed è segreta.<br />
5.2 Data dell’elezione<br />
Le elezioni saranno effettuate nel ambito delle mutazioni<br />
della <strong>di</strong>chiarazione dei dati salariali annui.<br />
5.3 Ufficio elettorale<br />
1<br />
Le elezioni saranno preparate ed effettuate da un ufficio<br />
elettorale.<br />
2 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione designa i membri dell’ufficio<br />
elettorale dal cerchio dei <strong>di</strong>pendenti della <strong>di</strong>rigente. Sono<br />
esclusi i membri stessi del Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
3 L’ufficio elettorale re<strong>di</strong>ge prima <strong>di</strong> ogni elezione del Consiglio<br />
<strong>di</strong> fondazione una breve istruzione elettorale, la quale<br />
viene recapitata con la documentazione elettorale agli elettori.<br />
4<br />
Tutta la procedura elettorale potrà essere sostenuta tramite<br />
Internet.<br />
5.4 Segreto dello scrutinio<br />
1 L’ufficio elettorale determina un proce<strong>di</strong>mento elettorale il<br />
quale provvede ad assicurare il segreto dello scrutinio.<br />
Questo proce<strong>di</strong>mento viene comunicato agli elettori con il<br />
recapito del materiale elettorale. Deve essere garantito che<br />
� i rappresentanti dei datori <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> ogni Commissione<br />
<strong>di</strong> previdenza non siano a conoscenza del comportamento<br />
elettorale dei rappresentanti dei <strong>di</strong>pendenti della<br />
stessa commissione <strong>di</strong> previdenza e vice versa,<br />
� che le singole <strong>di</strong>tte affiliate non siano a conoscenza del<br />
comportamento elettorale delle altre <strong>di</strong>tte e vice versa.<br />
2 Se il proce<strong>di</strong>mento elettorale non può garantire in assoluto<br />
che i membri dell’ufficio elettorale non vengono a conoscenza<br />
del comportamento elettorale degli elettori, in questo<br />
caso i membri dell’ufficio elettorale sono obbligati al silenzio<br />
assoluto in riguardo a quanto da loro percepito.<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale<br />
5.5 Materiale elettorale<br />
1 Il materiale elettorale sarà recapitato ai rappresentanti dei<br />
<strong>di</strong>pendenti e dei datori <strong>di</strong> lavoro delle Commissioni <strong>di</strong> previdenza<br />
separatamente.<br />
2<br />
Il materiale elettorale per l’elezione per corrispondenza si<br />
compone <strong>di</strong> quanto segue:<br />
� Busta elettorale.<br />
� Tessera elettorale.<br />
� Lista <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati.<br />
� Scheda elettorale.<br />
5.6 Convocazione del corpo elettorale<br />
Il giorno delle elezioni sarà comunicato al più tar<strong>di</strong> 9 settimane<br />
prima dell’elezione, con aggiunta delle liste <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati<br />
del Consiglio <strong>di</strong> fondazione secondo cifra 4.1.<br />
5.7 Scrutinio<br />
1<br />
I can<strong>di</strong>dati nominati per circoscrizione elettorale saranno<br />
eletti da tutti gli elettori della circoscrizione elettorale corrispondente.<br />
L’elezione dovrà occorrere tramite le schede<br />
elettorali apposite.<br />
2 Sono eletti i can<strong>di</strong>dati per circoscrizione elettorale con il<br />
maggior numero <strong>di</strong> voti (maggioranza semplice).<br />
3 In caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> voti è eletto il can<strong>di</strong>dato della <strong>di</strong>tta che<br />
è affiliata alla Commissione <strong>di</strong> previdenza da maggior tempo.<br />
4 Se i criteri elettorali postulati a cifra 1.1 non vengono adempiti<br />
da un eletto, l’ufficio elettorale può sostituire tale<br />
eletto con il can<strong>di</strong>dato non eletto con il maggior numero <strong>di</strong><br />
voti che adempie ai criteri richiesti.<br />
5 I can<strong>di</strong>dati che non sono stati eletti sono da prendere in<br />
considerazione come can<strong>di</strong>dati da sostituzione secondo la<br />
cifra 6.2 in base al loro numero <strong>di</strong> voti.<br />
5.8 Verifica delle elezioni<br />
1 La vali<strong>di</strong>tà delle liste elettorali pervenute viene esaminata<br />
dall’ufficio elettorale. Sono ritenute valide solo le schede<br />
elettorali compilate correttamente e leggibili, inoltrate nel<br />
termine stabilito prima del giorno delle elezioni.<br />
2 L’ufficio elettorale deve mettere a verbale tutte le sue azioni<br />
e accertamenti e comunicare al Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
i risultati delle elezioni.<br />
3 L’ufficio elettorale s’incarica <strong>di</strong> pubblicare i risultati delle<br />
elezioni in modo adeguato.<br />
4 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione eletto da recente deve costatare<br />
la vali<strong>di</strong>tà delle elezioni durante la sua riunione costitutiva.<br />
6. Periodo <strong>di</strong> carica, subentro<br />
6.1 Periodo <strong>di</strong> carica<br />
Il periodo <strong>di</strong> carica dura 5 anni. Se un rappresen-tante dei<br />
<strong>di</strong>pendenti o dei datori <strong>di</strong> lavoro si ritira durante il periodo <strong>di</strong><br />
carica dalla Commissione <strong>di</strong> previdenza della <strong>di</strong>tta affiliata,
Pagina 12 <strong>di</strong> 12 <strong>Contratto</strong> <strong>di</strong> affiliazione<br />
questo comporta per lui l’abbandono del Consiglio <strong>di</strong> fondazione.<br />
6.2 Sostituzione <strong>di</strong> un membro del Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
1 Se un membro del Consiglio <strong>di</strong> fondazione eletto si ritira<br />
dal Consiglio <strong>di</strong> fondazione, subentra il can<strong>di</strong>dato non eletto<br />
(can<strong>di</strong>dato sostituto) con il maggior numero <strong>di</strong> voti.<br />
2 Se nessun can<strong>di</strong>dato sostituto può subentrare durante il<br />
periodo della carica del membro ritiratosi, viene effettuata<br />
un’elezione sostitutiva secondo le cifre 4 e 5.<br />
7. Ricorsi<br />
1 Contro vizi <strong>di</strong> procedura nella preparazione e nell’ esecuzione<br />
dell’elezione può essere fatto un ricorso fondato, per<br />
iscritto presso il Consiglio <strong>di</strong> fondazione entro le due settimane<br />
seguenti la convalidazione da parte del Consiglio <strong>di</strong><br />
fondazione.<br />
2 Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione decide definitivamente dopo<br />
consultazione del servizio legale della Fondatrice sul ricorso.<br />
8. Entrata in vigore<br />
Il presente regolamento elettorale entra in vigore il 1º gennaio<br />
2009.<br />
Basilea, novembre 2008<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> fondazione<br />
<strong>Helvetia</strong> Fondazione collettiva <strong>di</strong> previdenza del personale