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Condizioni generali (CGA) Helvetia Assicurazione garanzia di ...

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<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>generali</strong> (<strong>CGA</strong>)<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione<br />

Per <strong>garanzia</strong> dell’acconto, dell’adempimento o delle<br />

prestazioni in <strong>garanzia</strong><br />

E<strong>di</strong>zione aprile 2012<br />

Semplice. Chiedete a noi.<br />

T 058 280 1000 (24 h), www.helvetia.ch


Sommario<br />

A Informazione al cliente 3<br />

1 Partner contrattuale 3<br />

2 Diritto applicabile, basi contrattuali 3<br />

3 Obblighi in sede <strong>di</strong> stipula 3<br />

4 Incremento del rischio 3<br />

5 Perfezionamento del contratto /<br />

Inizio della <strong>garanzia</strong> 3<br />

6 Accettazione senza riserva 3<br />

7 Durata e termine del contratto <strong>di</strong> assicurazione 3<br />

8 Promemoria «Protezione dei dati» 3<br />

B <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> contrattuali relative<br />

all’assicurazione <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione 5<br />

9 Estensione dell’assicurazione 5<br />

10 Inizio e durata 5<br />

11 Pagamento dei premi 5<br />

12 Oggetto della <strong>garanzia</strong> 5<br />

13 Regresso 7<br />

14 Disposizioni finali 7<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 2


A Informazione al cliente<br />

1 Partner contrattuale<br />

I suoi partner contrattuali sono<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia<br />

Svizzera d’<strong>Assicurazione</strong> SA<br />

Dufourstrasse 40<br />

9001 San Gallo<br />

2 Diritto applicabile, basi contrattuali<br />

Per il presente contratto si applica la legge svizzera. Le basi<br />

contrattuali sono la proposta, l’informazione al cliente quali parti<br />

integranti della proposta, le <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>generali</strong> <strong>di</strong> assicurazione,<br />

ev. altre Disposizioni particolari o Disposizioni complementari e<br />

la polizza. Per il resto si applica la legge federale svizzera sul<br />

contratto <strong>di</strong> assicurazione del 2 aprile 1908.<br />

Qualora il contraente sia domiciliato nel Principato del Liechtenstein<br />

si applicano il <strong>di</strong>ritto del Liechtenstein e le <strong>di</strong>sposizioni della<br />

legge sul contratto <strong>di</strong> assicurazione del 16 maggio 2001.<br />

3 Obblighi in sede <strong>di</strong> stipula<br />

Ai sensi dell’art. 6 della legge sul contratto <strong>di</strong> assicurazione, il<br />

proponente è tenuto a rispondere con completezza e veri<strong>di</strong>cità<br />

alle domande contenute nella proposta (p. es. la data <strong>di</strong> nascita,<br />

sinistri precedenti). Se, in sede <strong>di</strong> stipula, il contraente o l’assicurato<br />

forniscono una risposta reticente o falsa a una domanda<br />

scritta, <strong>Helvetia</strong> ha facoltà <strong>di</strong> rescindere il contratto entro quattro<br />

settimane dalla presa d’atto della violazione dell’obbligo <strong>di</strong> comunicazione.<br />

Ove il contratto venga risolto per questo motivo,<br />

decade anche l’obbligo <strong>di</strong> prestazione per danni già verificatisi,<br />

la cui presenza o la cui entità <strong>di</strong>pendono dalla comunicazione<br />

reticente o falsa. <strong>Helvetia</strong> ha inoltre facoltà <strong>di</strong> richiedere il rimborso<br />

delle prestazioni eventualmente già erogate.<br />

4 Incremento del rischio<br />

Se durante il periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del contratto si presenta una<br />

variazione rilevante per la valutazione dell’entità del rischio, già<br />

accertata dalle parti in sede <strong>di</strong> stipula del contratto, il contraente è<br />

tenuto a comunicare imme<strong>di</strong>atamente per iscritto tale variazione<br />

a <strong>Helvetia</strong>. Si intendono rilevanti tutti gli stati <strong>di</strong> rischio su cui<br />

vengono richieste informazioni nel modulo <strong>di</strong> proposta. Se tale<br />

comunicazione viene omessa, <strong>Helvetia</strong> si intende svincolata dal<br />

contratto per il periodo che segue.<br />

Ove la comunicazione venga effettuata, <strong>Helvetia</strong> può aumentare<br />

il premio per la durata residua del contratto oppure <strong>di</strong>s<strong>di</strong>re il<br />

contratto, ovvero la parte del contratto riguardata dalla variazione<br />

entro quattor<strong>di</strong>ci giorni, da quando riceve tale comunicazione. Il<br />

contratto cessa i propri effetti quattro settimane dopo la ricezione<br />

della <strong>di</strong>sdetta. Lo stesso <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta spetta al contraente<br />

qualora non si raggiunga un accordo sull’incremento del premio.<br />

5 Perfezionamento del contratto /<br />

Inizio della <strong>garanzia</strong><br />

Dopo la ricezione della proposta <strong>di</strong> assicurazione presso la sede<br />

principale <strong>di</strong> <strong>Helvetia</strong> a San Gallo, sarà emessa al più presto una<br />

notifica sull’accettazione o meno della stessa. L’assicurazione<br />

si intende stipulata a partire dall’invio della notifica <strong>di</strong> accettazione.<br />

La polizza inviata al contraente funge da conferma <strong>di</strong><br />

avvenuta stipula.<br />

La <strong>garanzia</strong> assicurativa decorre con il pagamento del premio,<br />

salvo in data precedente non sia stata fornita una conferma <strong>di</strong><br />

copertura o non sia stata consegnata la polizza; oppure nella<br />

polizza non sia stato fissato un inizio successivo.<br />

6 Accettazione senza riserva<br />

Qualora il contenuto della polizza non coincidesse con gli accor<strong>di</strong><br />

presi, il contraente è obbligato a richiedere la rettifica entro quattro<br />

settimane dalla ricezione del documento; in caso contrario il<br />

contenuto della polizza si riterrà senz’altro accettato.<br />

7 Durata e termine del contratto<br />

<strong>di</strong> assicurazione<br />

Il contratto viene stipulato per la durata in<strong>di</strong>cata nella proposta.<br />

Alla scadenza esso si rinnova automaticamente per un anno se<br />

nessuna delle parti ha notificato la <strong>di</strong>sdetta con almeno tre mesi<br />

<strong>di</strong> preavviso. Se il contratto ha una durata inferiore all’anno, esso<br />

scade il giorno in<strong>di</strong>cato.<br />

8 Promemoria «Protezione dei dati»<br />

Il trattamento dei vostri dati personali, ad opera dei nostri servizi<br />

competenti, avviene con la dovuta <strong>di</strong>screzione e <strong>di</strong>ligenza, onde<br />

potervi sottoporre delle soluzioni assicurative perfettamente<br />

aderenti alle vostre esigenze specifiche. Qui <strong>di</strong> seguito trovate<br />

ulteriori informazioni utili in merito.<br />

a) Titolare della raccolta dei dati<br />

Titolare della raccolta dei dati è <strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera<br />

d’Assicurazioni SA, San Gallo.<br />

b) Elaborazione dei dati<br />

L’elaborazione dei dati consiste in qualsiasi operazione relativa<br />

a dati personali, in<strong>di</strong>pendentemente dai mezzi e dalle procedure<br />

impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione,<br />

la mo<strong>di</strong>fica, la comunicazione, l’archiviazione o la<br />

<strong>di</strong>struzione <strong>di</strong> dati. Noi elaboriamo i suoi dati con <strong>di</strong>screzione e<br />

accuratezza nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni della Legge federale<br />

sulla protezione dei dati, in base alla quale l’elaborazione dei<br />

dati è permessa se la Legge federale sulla protezione dei dati<br />

o un’altra norma legale lo consente o se lei, in qualità <strong>di</strong> cliente,<br />

ha dato il suo consenso a tale riguardo.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 3


c) Tipo <strong>di</strong> raccolta dei dati<br />

I suoi dati comprendono quelli fornitici da lei, come pure i dati <strong>di</strong><br />

dominio pubblico. Tra le varie tipologie <strong>di</strong> dati rientrano, a titolo<br />

esemplificativo, i dati del cliente (quali nome, in<strong>di</strong>rizzo, data <strong>di</strong><br />

nascita), i dati della proposta con i relativi questionari aggiuntivi<br />

(quali in<strong>di</strong>cazioni del proponente riguardo al rischio assicurato,<br />

risposte a domande, perizie, in<strong>di</strong>cazioni dell’assicuratore precedente<br />

in merito al precedente andamento dei sinistri), i dati<br />

contrattuali (quali durata del contratto, rischi assicurati, prestazioni,<br />

dati tratti dai contratti in essere), i dati relativi ai pagamenti<br />

(quali data e importo dei premi versati, arretrati, <strong>di</strong>ffide) e i dati<br />

relativi ai sinistri (quali avvisi <strong>di</strong> sinistro, rapporti <strong>di</strong> accertamento,<br />

documenti contabili, dati riguardanti terzi coinvolti nel sinistro).<br />

d) Scopo della raccolta dei dati<br />

L’elaborazione <strong>di</strong> dati personali è premessa fondamentale per una<br />

gestione efficiente e corretta dei contratti. Noi elaboriamo i suoi dati<br />

solo nella misura necessaria per le pratiche relative ai contratti, ai<br />

sinistri e alle prestazioni. Segnatamente, verifichiamo le in<strong>di</strong>cazioni<br />

contenute nella proposta (esame del rischio), amministriamo i<br />

contratti successivamente alla stipula del contratto d’assicurazione<br />

(compreso l’incasso dei premi) e liqui<strong>di</strong>amo i danni conseguenti<br />

al verificarsi <strong>di</strong> un evento assicurato. I dati possono essere inoltre<br />

elaborati all’interno del gruppo assicurativo per scopi <strong>di</strong> semplificazione<br />

amministrativa, ottimizzazione dei prodotti e marketing<br />

(al fine <strong>di</strong> presentare ai clienti ulteriori offerte <strong>di</strong> prodotti e servizi).<br />

e) Conservazione dei dati<br />

I suoi dati sono gestiti e archiviati elettronicamente e / o in forma<br />

cartacea nel rispetto delle leggi vigenti (p. es. all’interno <strong>di</strong> schede<br />

cliente, sistemi <strong>di</strong> amministrazione dei contratti, <strong>di</strong> archiviazione<br />

dei sinistri o relative applicazioni). I suoi dati sono protetti per<br />

evitare che ne prendano visione persone non autorizzate o siano<br />

mo<strong>di</strong>ficati illecitamente. Per legge i dati classificabili come corrispondenza<br />

d’affari devono essere conservati per almeno 10 anni<br />

dalla risoluzione del contratto (art. 962 CO).<br />

f) Categorie <strong>di</strong> destinatari della collezione <strong>di</strong> dati<br />

Se necessario, i dati vengono trasmessi ai terzi coinvolti, in particolare<br />

a preassicuratori, coassicuratori e riassicuratori e ad altri<br />

assicuratori privati e sociali coinvolti in Svizzera e all’estero. Tale<br />

trasmissione <strong>di</strong> dati può avvenire anche all’interno del gruppo<br />

societario e con i partner <strong>di</strong> cooperazione. La <strong>Helvetia</strong> può, se<br />

necessario, richiedere informazioni utili ad autorità e altri terzi,<br />

segnatamente all’assicuratore precedente per quanto riguarda<br />

l’andamento precedente dei sinistri e alle autorità competenti per<br />

i provve<strong>di</strong>menti amministrativi attinenti alla circolazione stradale.<br />

In caso <strong>di</strong> sinistro i suoi dati possono essere trasmessi a periti ed<br />

esperti (p. es. me<strong>di</strong>ci o periti esterni) così come ad avvocati e altro<br />

personale ausiliario. Per la riven<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> rivalsa i dati<br />

possono essere trasmessi ad altre terze persone responsabili e<br />

alla rispettiva assicurazione della responsabilità civile.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 4


B <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> contrattuali relative all’assicurazione <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione<br />

9 Estensione<br />

dell’assicurazione<br />

La fideiussione / <strong>garanzia</strong> viene emessa sulla base dei dati forniti dallo stipulante d’assicurazione<br />

nella relativa proposta o nell’avviso. Essa comporta l’obbligo da parte dell’<strong>Helvetia</strong> <strong>di</strong> farsi garante<br />

per gli obblighi dello stipulante d’assicurazione in<strong>di</strong>cati nel certificato <strong>di</strong> fideiussione / <strong>garanzia</strong> per<br />

la somma e la durata concordate.<br />

L’<strong>Helvetia</strong> si riserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> verificare e <strong>di</strong> decidere se assumere qualsiasi fideiussione / <strong>garanzia</strong>.<br />

10 Inizio e durata Il contratto d’assicurazione entra in vigore alla data in<strong>di</strong>cata nella polizza e si estingue tacitamente<br />

non appena sono scadute le fideiussioni / garanzie prestate.<br />

11 Pagamento<br />

dei premi<br />

12 Oggetto della <strong>garanzia</strong><br />

Alla scadenza o alla <strong>di</strong>sdetta dell’assicurazione lo stipulante d’assicurazione deve provvedere<br />

affinché l’<strong>Helvetia</strong> sia liberata dalla fideiussione / <strong>garanzia</strong> assunta. L’<strong>Helvetia</strong> viene liberata da tali<br />

obblighi attraverso la restituzione del certificato <strong>di</strong> fideiussione / <strong>garanzia</strong> o tramite la presentazione<br />

<strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione del cre<strong>di</strong>tore della fideiussione dalla quale risulti che l’<strong>Helvetia</strong> è liberata dalla<br />

fideiussione / <strong>garanzia</strong>.<br />

Lo stesso obbligo incombe allo stipulante d’assicurazione se non adempie uno degli obblighi derivanti<br />

dal contratto d’assicurazione, se non rispetta i suoi obblighi nei confronti del beneficiario della<br />

fideiussione / <strong>garanzia</strong> o se cede o liquida la sua impresa.<br />

A prescindere da questo obbligo <strong>di</strong> liberazione dell’<strong>Helvetia</strong> dalla fideiussione o dalla <strong>garanzia</strong>, il<br />

premio deve essere versato fintantoché sussiste la fideiussione / <strong>garanzia</strong>.<br />

In caso <strong>di</strong> fideiussione / <strong>garanzia</strong> stipulata a tempo determinato il premio deve essere versato<br />

anticipatamente per l’intera durata della fideiussione / <strong>garanzia</strong> prevista dal contratto d’opera o <strong>di</strong><br />

fornitura. In caso <strong>di</strong> fideiussione / <strong>garanzia</strong> stipulata a tempo indeterminato i premi devono essere<br />

versati annualmente e sono esigibili anticipatamente alla data stabilita nella polizza.<br />

Se lo stipulante d’assicurazione ha versato un deposito <strong>di</strong> premio, da quest’ultimo saranno prelevati<br />

i premi dovuti per le singole fideiussioni / garanzie. Per le fideiussioni e le garanzie maggiori<br />

l’<strong>Helvetia</strong> si riserva la possibilità <strong>di</strong> emettere polizze in<strong>di</strong>viduali e <strong>di</strong> conteggiarle singolarmente. Sono<br />

conteggiate singolarmente anche le fideiussioni / garanzie relative all’acconto o all’adempimento.<br />

12.1 Acconto Una <strong>garanzia</strong> dell’acconto protegge il committente / acquirente / or<strong>di</strong>nante da un uso illegittimo<br />

dell’importo versato in acconto, garantendo che questo sia utilizzato dall’impresa per finalità conformi<br />

al contratto. L’importo della <strong>garanzia</strong> corrisponde alla somma versata in acconto. Per poterne<br />

escludere un utilizzo illegittimo, la <strong>garanzia</strong> viene attivata solo in seguito alla riscossione dell’acconto<br />

e si riduce dell’importo corrispondente alle prestazioni già effettuate dall’impresa.<br />

Un acconto può essere garantito tramite fideiussione solidale o <strong>garanzia</strong> a prima richiesta.<br />

Fideiussione solidale<br />

(conformemente all’art. 496 CO)<br />

Qualora l’<strong>Helvetia</strong> sia chiamata ad adempiere al<br />

proprio obbligo <strong>di</strong> fideiussione, ne darà tempestiva<br />

comunicazione all’impresa assicurata, la quale<br />

è tenuta a precisare imme<strong>di</strong>atamente all’<strong>Helvetia</strong><br />

la sua posizione in merito all’accusa <strong>di</strong> non aver<br />

effettuato prestazioni in misura corrispondente<br />

all’acconto versato.<br />

Garanzia a prima richiesta<br />

(conformemente all’art. 111 CO)<br />

Se l’<strong>Helvetia</strong> è chiamata ad adempiere al suo<br />

obbligo <strong>di</strong> <strong>garanzia</strong>, deve ricevere dal beneficiario<br />

della <strong>garanzia</strong> una richiesta <strong>di</strong> pagamento firmata<br />

valida, nonché una comunicazione scritta in cui<br />

si <strong>di</strong>chiari in quale misura e per quali importi l’impresa<br />

oggetto della <strong>garanzia</strong>, previa opportuna<br />

<strong>di</strong>ffida, non ha effettuato le prestazioni dovute a<br />

fronte dell’anticipo versato.<br />

Se l’impresa ritiene che la <strong>garanzia</strong> non possa<br />

essere invocata per motivi legati al rapporto d’obbligazione<br />

<strong>di</strong> base, deve far valere tale posizione<br />

nei confronti del beneficiario della <strong>garanzia</strong> in una<br />

procedura separata. Obiezioni legate al rapporto<br />

d’obbligazione <strong>di</strong> base non giustificano il rifiuto<br />

delle prestazioni da parte dell’<strong>Helvetia</strong>. Esse<br />

inoltre non liberano l’impresa dal suo obbligo <strong>di</strong><br />

rimborso conformemente alla cifra 13 delle <strong>CGA</strong>.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 5


12.2 Adempimento Laddove l’oggetto della <strong>garanzia</strong> sia l’adempimento, viene garantito che l’impresa tenuta a fornire<br />

prestazioni (impren<strong>di</strong>tore e<strong>di</strong>le / fornitore), adempia i propri obblighi contrattuali ed effettui la prestazione<br />

contrattuale o la fornitura conformemente al contratto.<br />

Non è possibile ricorrere alla <strong>garanzia</strong> qualora l’impresa tenuta a fornire prestazioni non paghi le<br />

fatture dei suoi subappaltatori. Inoltre non viene concessa alcuna <strong>garanzia</strong> per i <strong>di</strong>fetti occulti constatati<br />

dopo il collaudo dell’opera.<br />

L’adempimento può essere garantito tramite fideiussione solidale o <strong>garanzia</strong> a prima richiesta.<br />

12.3 Prestazioni in<br />

<strong>garanzia</strong><br />

Fideiussione solidale<br />

(conformemente all’art. 496 CO)<br />

Qualora l’<strong>Helvetia</strong> sia chiamata ad adempiere al<br />

proprio obbligo <strong>di</strong> fideiussione, ne darà tempestiva<br />

comunicazione all’impresa assicurata, la quale<br />

è tenuta a precisare imme<strong>di</strong>atamente all’<strong>Helvetia</strong><br />

la sua posizione in merito all’accusa <strong>di</strong> non aver<br />

adempiuto il contratto.<br />

Qualora l’impresa tenuta a fornire prestazioni e il<br />

beneficiario della fideiussione (committente) non<br />

trovino un accordo in relazione al corretto e puntuale<br />

adempimento delle prestazioni, l’<strong>Helvetia</strong><br />

ha la facoltà <strong>di</strong> far verificare le contestazioni a un<br />

esperto <strong>di</strong> sua fiducia e <strong>di</strong> rendere noto il proprio<br />

parere alle parti.<br />

Laddove tale tentativo dell’<strong>Helvetia</strong> <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione<br />

tra le parti non portasse a un’intesa, rendendo<br />

inevitabile una procedura arbitrale o giu<strong>di</strong>ziaria, le<br />

relative spese andranno a carico dell’assicurato.<br />

Garanzia a prima richiesta<br />

(conformemente all’art. 111 CO)<br />

Se l’<strong>Helvetia</strong> è chiamata ad adempiere al suo<br />

obbligo <strong>di</strong> <strong>garanzia</strong>, deve ricevere dal beneficiario<br />

della <strong>garanzia</strong> una richiesta <strong>di</strong> pagamento firmata<br />

valida, nonché una comunicazione scritta in cui<br />

si <strong>di</strong>chiari in quale misura l’impresa oggetto della<br />

<strong>garanzia</strong> non ha fatto fronte ai propri obblighi<br />

contrattuali. Inoltre il beneficiario è tenuto a sostanziare<br />

l’entità del sinistro.<br />

Se l’impresa ritiene che la <strong>garanzia</strong> non possa<br />

essere invocata per motivi legati al rapporto d’obbligazione<br />

<strong>di</strong> base, deve far valere tale posizione<br />

nei confronti del beneficiario della <strong>garanzia</strong> in una<br />

procedura separata. Obiezioni legate al rapporto<br />

d’obbligazione <strong>di</strong> base non giustificano il rifiuto<br />

delle prestazioni da parte dell’<strong>Helvetia</strong>. Esse<br />

inoltre non liberano l’impresa dal suo obbligo <strong>di</strong><br />

rimborso conformemente alla cifra 13 delle <strong>CGA</strong>.<br />

Qualora le prestazioni in <strong>garanzia</strong> formino oggetto della <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> cui al presente contratto, vengono<br />

garantiti gli obblighi contrattuali <strong>di</strong> <strong>garanzia</strong> assunti dall’impren<strong>di</strong>tore in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti dei lavori<br />

o delle forniture ultimati e collaudati. Tale <strong>garanzia</strong> sostituisce la cosiddetta trattenuta in contanti e<br />

sostanzialmente viene concessa solo sotto forma <strong>di</strong> fideiussione solidale.<br />

Non rientrano nella presente fideiussione i <strong>di</strong>fetti che erano già noti o riconoscibili al momento del<br />

collaudo o della consegna della fideiussione al beneficiario.<br />

Qualora l’<strong>Helvetia</strong> sia chiamata ad adempiere al proprio obbligo <strong>di</strong> fideiussione, ne darà tempestiva<br />

comunicazione all’impresa assicurata, la quale è tenuta a esaminare i <strong>di</strong>fetti contestati, verificare<br />

la fondatezza delle contestazioni e quin<strong>di</strong> precisare imme<strong>di</strong>atamente all’<strong>Helvetia</strong> la sua posizione.<br />

Qualora l’impresa tenuta a fornire prestazioni e il beneficiario della fideiussione (committente) non<br />

trovino un accordo, l’<strong>Helvetia</strong> ha la facoltà <strong>di</strong> visionare i <strong>di</strong>fetti contestati. All’occorrenza può consultare<br />

un esperto <strong>di</strong> sua fiducia. Dopo tale visione, essa renderà noto il proprio parere alle parti.<br />

Laddove tale tentativo dell’<strong>Helvetia</strong> <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione tra le parti non portasse a un’intesa, rendendo<br />

inevitabile una procedura arbitrale o giu<strong>di</strong>ziaria, le relative spese andranno a carico dell’assicurato.<br />

Fideiussione ai sensi dell’art. 181 norma SIA 118<br />

Esclusivamente sulla base <strong>di</strong> un accordo particolare e salvo <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni contenute nella<br />

polizza, la fideiussione solidale, in deroga alla cifra 12.3 capoverso 2 delle presenti <strong>CGA</strong>, comprende<br />

anche i <strong>di</strong>fetti contestati in occasione della verifica comune.<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 6


Certificati <strong>di</strong> fideiussione standard<br />

Uno stipulante d’assicurazione che ha versato un deposito <strong>di</strong> premio ha la facoltà <strong>di</strong> richiedere<br />

certificati <strong>di</strong> fideiussione standard. Per i certificati <strong>di</strong> fideiussione standard valgono le modalità <strong>di</strong><br />

applicazione seguenti:<br />

a) Certificato <strong>di</strong> fideiussione standard fino a CHF 2’000.–<br />

Tale certificato può essere utilizzato per garanzie delle prestazioni in <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> due anni con<br />

somma della fideiussione pari al 10 % dell’importo in fattura, per un ammontare comunque<br />

non superiore a CHF 2’000.–.<br />

b) Certificato <strong>di</strong> fideiussione standard fino a CHF 5’000.–.<br />

Tale certificato può essere utilizzato per garanzie delle prestazioni in <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> due anni con<br />

somma della fideiussione pari al 10 % dell’importo in fattura, per un ammontare comunque<br />

non superiore a CHF 5’000.–.<br />

La presenza <strong>di</strong> più certificati <strong>di</strong> fideiussione standard per il medesimo lavoro o la medesima fornitura<br />

li rende nulli. Il certificato <strong>di</strong> fideiussione standard non è trasferibile e vale esclusivamente per il<br />

lavoro o la fornitura per cui è stato emesso.<br />

Lo stipulante d’assicurazione si impegna a utilizzare i certificati <strong>di</strong> fideiussione standard solo in conformità<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni ivi stampate. L’<strong>Helvetia</strong> ha altresì il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere in qualsiasi momento<br />

la restituzione dei certificati <strong>di</strong> fideiussione standard non utilizzati.<br />

Consegna <strong>di</strong> una fideiussione per imprese <strong>generali</strong> / totali<br />

a) Somma della fideiussione<br />

La responsabilità dell’<strong>Helvetia</strong> è limitata al 10 % della somma <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> ogni singolo subappaltatore<br />

(fornitore, artigiano e<strong>di</strong>le, impren<strong>di</strong>tore e<strong>di</strong>le, ecc.) e ammonta per l’oggetto <strong>di</strong>chiarato a<br />

un importo massimo pari al 10 % della somma totale <strong>di</strong> costruzione.<br />

b) Fideiussioni singole dei subappaltatori<br />

Le fideiussioni / garanzie singole dei subappaltatori hanno la precedenza sulla corrispondente<br />

<strong>garanzia</strong> dell’<strong>Helvetia</strong>.<br />

Se l’<strong>Helvetia</strong> è chiamata a rispondere, l’impresa tenuta a fornire prestazioni (impresa generale /<br />

totale) ha l’obbligo <strong>di</strong> cedere all’<strong>Helvetia</strong> tutti i suoi cre<strong>di</strong>ti nei confronti dei singoli subappaltatori o<br />

derivanti dalle corrispondenti fideiussioni / garanzie singole. Ciò non va a influire sui suoi obblighi<br />

nei confronti dell’<strong>Helvetia</strong>.<br />

c) Obblighi<br />

L’impresa tenuta a fornire prestazioni (impresa generale / totale) si impegna a non far valere <strong>di</strong>ritti<br />

finanziari nei confronti dei garanti dei singoli subappaltatori senza il consenso dell’<strong>Helvetia</strong>.<br />

La cessione dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> cui alla lettera b non esonera l’impresa tenuta a fornire prestazioni dalla<br />

tutela dei propri <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> <strong>garanzia</strong> per <strong>di</strong>fetti nei confronti dei suoi subappaltatori e, segnatamente,<br />

dalla pronta contestazione dei <strong>di</strong>fetti. Restano riservate le pretese <strong>di</strong> risarcimento originate dalla<br />

violazione <strong>di</strong> tale obbligo.<br />

13 Regresso Per tutte le spese (prestazioni, incl. i costi) sostenute dall’<strong>Helvetia</strong> in relazione alla sua fideiussione<br />

/ <strong>garanzia</strong>, l’<strong>Helvetia</strong> ha la facoltà <strong>di</strong> rivalersi nei confronti dello stipulante d’assicurazione<br />

o dell’impresa assicurata (obbligo solidale). Lo stipulante d’assicurazione / l’impresa<br />

assicurata deve versare un interesse del 5 % per i pagamenti effettuati dall’<strong>Helvetia</strong>. L’<strong>Helvetia</strong> ha<br />

il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> compensare un eventuale deposito <strong>di</strong> premio con le pretese <strong>di</strong> regresso.<br />

14 Disposizioni finali Tutte le notifiche e le comunicazioni dello stipulante d’assicurazione devono essere in<strong>di</strong>rizzate alla<br />

competente agenzia generale o alle sede svizzera dell’<strong>Helvetia</strong>.<br />

Per tutte le pretese derivanti dal contratto d’assicurazione l’<strong>Helvetia</strong> può essere chiamata in giu<strong>di</strong>zio<br />

nel luogo <strong>di</strong> domicilio dello stipulante d’assicurazione o dell’avente <strong>di</strong>ritto, oppure dove essa ha la<br />

sua sede.<br />

Per il resto sono applicabili le <strong>di</strong>sposizioni della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)<br />

e quelle del Co<strong>di</strong>ce delle obbligazioni svizzero (CO).<br />

<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione, 12-8673 04.12 7


<strong>Helvetia</strong> Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, San Gallo<br />

<strong>Helvetia</strong> <strong>Assicurazione</strong> <strong>garanzia</strong> <strong>di</strong> costruzione<br />

E<strong>di</strong>zione aprile 2012<br />

<strong>Helvetia</strong> Assicurazioni<br />

Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo<br />

T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001<br />

www.helvetia.ch<br />

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