05.12.2012 Views

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />

Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

MINISTERO DELLA DIFESA elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />

Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />

Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />

Avv. Matilde PUGLIARO<br />

PERUGINI Alessandro<br />

IMPUTATI<br />

1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni<br />

esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di<br />

legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di<br />

Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di<br />

Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI<br />

Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i<br />

giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento<br />

dell’ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza<br />

della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e<br />

fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione<br />

e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle<br />

seguenti norme di legge e regolamento<br />

-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e<br />

sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”<br />

-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento<br />

penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale<br />

- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle<br />

misure privative e limitative della libertà<br />

-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />

fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)<br />

-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana<br />

sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la<br />

caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e<br />

arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA<br />

e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da<br />

XXXIII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!