PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX
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dello Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />
Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />
Avv. Matilde PUGLIARO<br />
MINISTERO DELL’INTERNO elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />
Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />
Avv. Matilde PUGLIARO<br />
MINISTERO DELLA DIFESA elettivamente domiciliato c/o l’Avvocatura dello<br />
Stato in Genova, Viale Brigate Partigiane 2<br />
Difensore Avv. Giuseppe NOVARESI e<br />
Avv. Matilde PUGLIARO<br />
PERUGINI Alessandro<br />
IMPUTATI<br />
1) reato p. e p. dagli artt. 81 commi 1 e 2 c.p. 323 c.p. 61 n. 1 e 5 c.p., perché con più azioni<br />
esecutive dello stesso disegno criminoso e con condotte ciascuna in violazione di più norme di<br />
legge, nella qualità di pubblico ufficiale con il grado di Vice Questore Aggiunto della Polizia di<br />
Stato dunque quale funzionario della Polizia di Stato (appartenente alla DIGOS della Questura di<br />
Genova) più alto in grado nel sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI<br />
Reparto Mobile di PS di Genova Bolzaneto, con funzione di sovrintendere e coordinare durante i<br />
giorni del vertice G8 la trattazione degli arrestati e fermati per identificazione dal momento<br />
dell’ingresso presso la caserma di Bolzaneto (durante il compimento di tutti gli atti di pertinenza<br />
della Polizia di Stato compreso il fotosegnalamento ed il periodo di permanenza degli arrestati e<br />
fermati medesimi presso le celle di pertinenza della Polizia di Stato) fino alla loro immatricolazione<br />
e presa in carico da parte della Polizia Penitenziaria, per motivi abietti e futili, in violazione delle<br />
seguenti norme di legge e regolamento<br />
-art. 1 commi 1-2-5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e<br />
sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”<br />
-art. 8 comma 1 e art. 9 comma 1 Legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento<br />
penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative della libertà personale<br />
- art. 1 comma 3 e art. 11 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle<br />
misure privative e limitative della libertà<br />
-art. 3 e 5 paragrafo 2 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848)<br />
-art. 27 comma 3 della Costituzione della Repubblica Italiana<br />
sottoponeva o comunque tollerava, consentiva, non impediva che le persone ristrette presso la<br />
caserma di Bolzaneto fossero sottoposte a misure vessatorie e a trattamenti inumani e degradanti, e<br />
arrecava così un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla INTEGRITA’ FISICA<br />
e MORALE delle parti offese in seguito alle violenze fisiche e morali poste in essere da<br />
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