PELLICCIA BRUNO nato a GUIDONIA MONTECELIO ... - Il Secolo XIX

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paziente e da lei stessa riscontrata durante la visita In Genova Bolzaneto il 22/7/01 117) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché, nella qualità di cui al capo che precede e in concorso con Toccafondi Giacomo, quale firmatario del diario clinico dell’arrestato GRAF ANDREA che aveva subito un ematoma testicolare e quindi in un caso che per la natura della lesione poteva integrare un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa aveva a sua volta l’obbligo di riferirne, così aiutando l’ignoto autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità. In Genova il 20/7/01 118) del reato p. e p,. dagli artt. 110, 81, 365, 378 c.p. perché nella qualità indicata al capo che precede, avendo prestato unitamente ad Amenta Aldo assistenza sanitaria a SCHREITER KARL (che veniva dichiarato in codice rosso e conseguentemente ricoverato in Ospedale) risultato affetto da trauma addominale, midriasi pupillare e lipotimia quindi in un caso che poteva presentare i caratteri di un delitto procedibile di ufficio, ometteva di riferirne alla Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità che a questa dovesse a sua volta riferirne, così aiutando l’ignoto autore del reato procedibile d’ufficio ad eludere le investigazioni dell’Autorità. In Genova, il 21/7/01 ZACCARDI Marilena 119) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv — 323 c.p.- 61 n. 1 e 5 c.p. perché con più atti esecutivi dello stesso disegno criminoso , nella qualità di pubblico ufficiale con l’incarico di medico del servizio sanitario del sito penitenziario provvisorio istituito presso la caserma del VI Reparto Mobile di Polizia di Stato di Genova Bolzaneto, per gli arrestati e/o fermati durante i giorni del Vertice G8 in violazione delle seguenti norme dileggi e regolamento art. 1 commi 1 — 2 — 5 legge 26/7/75 n. 354 contenente “norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà art. 11 commi 1 — 5 — 6 legge 26/7/75 n. 354 contenente norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà art. 1 comma 3 e art. 17 comma 9 d.p.r. 30/6/00 n. 230 regolamento sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà art. 3 convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4/11/50 e ratificata con legge 4/8/1955 n. 848) art. 27 comma 3 della costituzione della repubblica italiana arrecava un danno ingiusto (costituito dalla LESIONE del DIRITTO alla SALUTE ossia la mancanza di un’assistenza sanitaria adeguata delle persone offese vittime di lesioni e percosse e vessazioni; dalla LESIONE DEL DECORO DELLA PERSONA; dalla LESIONE del DIRITTO di TUTELARSI GIUDIZIARIAMENTE consistito nella maggiore difficoltà per le parti offese di azionare la tutela giudiziaria a fronte delle lesioni e percosse subite) alle persone offese ristrette presso la caserma di Genova Bolzaneto e quindi in condizioni di minorata difesa (tra cui LEONE KATJA, DIGENTI SIMONA, BAUMANN BARBARA, DI PIETRO ADAROSA E LAURIOLA ALESSANDRO), per motivi abietti e futili, con le seguenti condotte: A. avere effettuato i controlli c.d. di triage e le visite mediche di primo ingresso con modalità non conformi ad umanità e tali da non rispettare la dignità della persona visitata , così sottoponendo le persone ad un trattamento penitenziario anche sotto il profilo sanitario inumano e degradante (violazione artt. 1 comma 1 Legge 354/75- art. 27 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana: norme che impongono che il trattamento delle persone private della libertà personale deve essere conforme al principio di umanità e deve rispettare la dignità delle persone — violazione dell’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che stabilisce che nessuno può CI

essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini (si veda in particolare Baumann Barbara, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Leone Katia), così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1 e 5 Legge 354/75 e dell’art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio di umanità e della dignità della persona umana) C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito, nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11 comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario) D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a visita medica, quindi in situazione di minorata difesa (si veda Digenti Simona) E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno dell’infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Lauriola Alessandro il quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la spazzatura per terra e a sopportare un anfibio schiacciato sul collo alla presenza passiva e tollerante dell’indagata) F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif. DIGENTI Simona) G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/ o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro, volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputata era a conoscenza per ragioni del suo servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle (violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento penitenziario); In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001 120) del reato p. e p. dall’art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata ai capo che precede, eseguendo la visita medica di DIGENTI Simona, offendeva l’onore e il decoro di quest’ultima dicendo che “Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani” Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili. In Genova Bolzaneto il 21/7/01 APPELLANTI Gli imputati: TURCO MARIO, PERUGINI ALESSANDRO , AMEDEI BARBARA , PIGOZZI CII

essere sottoposto a torture o a trattamenti inumani e degradanti<br />

B. avere in particolare costretto o comunque tollerato e consentito che le persone stessero<br />

nell’infermeria nude oltre il tempo necessario per l’espletamento della visita medica ed<br />

inoltre che le persone di sesso femminile rimanessero nude anche alla presenza di uomini (si<br />

veda in particolare Baumann Barbara, Digenti Simona, Di Pietro Adarosa, Leone Katia),<br />

così sottoponendole ad umiliazione fisica e morale (violazione dell’ art. 1 commi 1 e 5<br />

Legge 354/75 e dell’art. 27 comma 3 Cost sotto il profilo del mancato rispetto del principio<br />

di umanità e della dignità della persona umana)<br />

C. avere omesso nella sua veste di sanitario visite di primo ingresso precise dettagliate e<br />

complete, (secondo i canoni della semeiotica medica)tali da consentire effettivamente<br />

l’accertamento di eventuali malattie fisiche e psichiche delle persone condotte presso il sito,<br />

nonché l’individuazione di eventuali lesioni presenti sulle medesime (violazione dell’art. 11<br />

comma 5 legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario)<br />

D. avere omesso di prestare l’attenzione, dovuta per la sua veste di sanitario, alle situazioni di<br />

sofferenza e disagio prospettategli dalle persone ristrette presso il sito e da lei sottoposte a<br />

visita medica, quindi in situazione di minorata difesa (si veda Digenti Simona)<br />

E. avere ignorato e comunque tollerato comportamenti vessatori e scorretti commessi da altre<br />

persone all’interno dell’infermeria (ad esempio anche dando segni di approvazione o non<br />

disapprovando comportamenti di scherno posti in essere ai danni delle persone all’interno<br />

dell’infermeria, anche durante le perquisizioni; si veda ad esempio Lauriola Alessandro il<br />

quale era costretto da agenti non identificati della Polizia Penitenziaria a raccogliere la<br />

spazzatura per terra e a sopportare un anfibio schiacciato sul collo alla presenza passiva e<br />

tollerante dell’indagata)<br />

F. avere insultato direttamente le persone visitate con espressioni esprimenti forte disprezzo<br />

con tono di scherno, al fine di offenderne e così offendendone la libertà morale (rif.<br />

DIGENTI Simona)<br />

G. avere consentito e comunque tollerato e non impedito il danneggiamento di oggetti personali<br />

appartenenti alle persone offese mentre si trovavano in infermeria (ad esempio sottrazione e/<br />

o distruzione di cellulari, di abbigliamento ed altri effetti personali), così sottoponendo le<br />

parti offese ad un trattamento non conforme al principio della dignità<br />

H. avere omesso di attuare tutte gli interventi necessari per evitare le conseguenze di disagio e<br />

di sofferenza collegabili alla prolungata situazione di riduzione del movimento fisico per la<br />

gravosa ed inumana posizione generale in cui le persone ristrette in Bolzaneto venivano<br />

tenute nelle celle (in piedi, gambe divaricate, braccia alzate o comunque appoggiate al muro,<br />

volto rivolto verso il muro), posizione di cui l’imputata era a conoscenza per ragioni del suo<br />

servizio, e comunque per non aver segnalato la situazione di disagio e di sofferenza delle<br />

persone ristrette conseguente alla posizione inumana in cui erano tenuti nelle celle<br />

(violazione dell’art. 17 comma 9 d.p.r. 230/2000 regolamento sull’ordinamento<br />

penitenziario);<br />

In Genova —Caserma di Bolzaneto dal 20 Luglio 2001 al 22 Luglio 2001<br />

120) del reato p. e p. dall’art. 594, 61 n. 1, 5 e 9 c.p. perché, nella qualità indicata ai capo che<br />

precede, eseguendo la visita medica di DIGENTI Simona, offendeva l’onore e il decoro di<br />

quest’ultima dicendo che “Erano sfacciati e che puzzavano come dei cani”<br />

Con le aggravanti di avere agito ai danni di persona in stato di minorata difesa e con abuso di potere<br />

e violazione di doveri inerenti alla qualifica di pubblico ufficiale e per motivi abietti e futili.<br />

In Genova Bolzaneto il 21/7/01<br />

APPELLANTI<br />

Gli imputati: TURCO MARIO, PERUGINI ALESSANDRO , AMEDEI BARBARA , PIGOZZI<br />

CII

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